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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 20265/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

4. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Savona disponeva, ai sensi dell'art.444 cpd.

Prc pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura .

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla manifesta erronea qualificazione giuridica del fatto, per avere il Giudice applicato un aumento per la continuazione, sebbene nel caso in esame fosse configurabile un'unica ipotesi delittuosa ( unico fatto di detenzione di cocaina e hashish, in differenti quantitativi, occultati presso l'abitazione dell'imputato).

Deduceva inoltre che l'aumento per la continuazione era stato escluso dall'accordo.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' noto come, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, laddove sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se tale errore sia manifesto e risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame non è però configurabile alcun palese errore nella qualificazione giuridica del fatto.

Ed invero, a seguito dell'intervento della Corte CostíLionale con la sentenza n n. 32 del 25 febbraio 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del DL n.272 del 2005, trova applicazione il testo precedente alla modifica, che configura come autonoma ipotesi di reato la detenzione di sostanze stupefacenti cd " leggere" di cui alla Tabella II e

IV. Ciò comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio ( Sez. 4 n.38125 del 5 giugno 2014, rv.260729; Sez. 4 - n. 14193 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 281015).

Ne consegue che è del tutto corretta la qualificazione del fatto contestato ( detenzione di gr.707 di cocaina e di gr. 41 di hashish occultati all'interno dell'abitazione dell'imputato) come due distinti reati, uniti dal vincolo della continuazione.Né vale dedurre che l'accordo non avrebbe considerato l'aumento per la continuazione, atteso che la pena finale concordata di anni 4 e mesi tre di reclusione ed €.18.667,00 di multa coincide con quella applicata, come chiarito nella pronuncia impugnata.

E, sul punto, questa Corte ha già affermato che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915). .2.- Parimenti manifestamente infondato è il motivo che con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod proc pen nonché la congruità dell'aumento per la continuazione.

Questa Corte ha ripetutamente statuito che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di -cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi ivi indicate (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018,Rv. 272014Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/ 2019, Rv. 27833, Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). 3.- Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 del GIP TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso 4. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Savona disponeva, ai sensi dell'art.444 cpd. Prc pen., l'applicazione della pena nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura . 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione alla manifesta erronea qualificazione giuridica del fatto, per avere il Giudice applicato un aumento per la continuazione, sebbene nel caso in esame fosse configurabile un'unica ipotesi delittuosa ( unico fatto di detenzione di cocaina e hashish, in differenti quantitativi, occultati presso l'abitazione dell'imputato). Deduceva inoltre che l'aumento per la continuazione era stato escluso dall'accordo. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. E' noto come, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, laddove sia dedotta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, se tale errore sia manifesto e risulti evidente dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame non è però configurabile alcun palese errore nella qualificazione giuridica del fatto. Ed invero, a seguito dell'intervento della Corte CostíLionale con la sentenza n n. 32 del 25 febbraio 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis del DL n.272 del 2005, trova applicazione il testo precedente alla modifica, che configura come autonoma ipotesi di reato la detenzione di sostanze stupefacenti cd " leggere" di cui alla Tabella II e IV. Ciò comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle evenienze, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio ( Sez. 4 n.38125 del 5 giugno 2014, rv.260729; Sez. 4 - n. 14193 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 281015). Ne consegue che è del tutto corretta la qualificazione del fatto contestato ( detenzione di gr.707 di cocaina e di gr. 41 di hashish occultati all'interno dell'abitazione dell'imputato) come due distinti reati, uniti dal vincolo della continuazione.Né vale dedurre che l'accordo non avrebbe considerato l'aumento per la continuazione, atteso che la pena finale concordata di anni 4 e mesi tre di reclusione ed €.18.667,00 di multa coincide con quella applicata, come chiarito nella pronuncia impugnata. E, sul punto, questa Corte ha già affermato che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rv. 275915). .2.- Parimenti manifestamente infondato è il motivo che con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod proc pen nonché la congruità dell'aumento per la continuazione. Questa Corte ha ripetutamente statuito che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di -cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi ivi indicate (Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018,Rv. 272014Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/ 2019, Rv. 27833, Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761). 3.- Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 maggio 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 20265/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris