CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 08658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11744/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso [OSCURATO:PERSONA] di CORTE D'APPELLO BARI n. 2125/2017 depositata il09/10/2017, R.G. n. 4771 del 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 2125 del 2017, ha accolto in parte l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Trani, e ha pertanto rigettato la domanda della lavoratrice di accertamento della nullità del termine apposto ai vari contratti di lavoro indicati nel ricorso introduttivo, e ha confermato la sentenza del Tribunale in merito alla disposta ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive. 2. Il giudice d’appello richiama le sentenze di questa Corte da n. 22552 a n. 22558 del 2016, la direttiva 1999/70 CE, e la sentenza delle Sezioni unite civili n. 5072 del 2016. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il MIUR prospettando un motivo di ricorso. 4. La lavoratrice è rimasta intimata. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 485 e 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, in relazione all’art.360, n. 3, cod. proc. civ., si addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale richiamata in rubrica la quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del docente precario Il ricorrente censura l’applicabilità dei precedenti richiamati dalla Corte d’Appello alla fattispecie in esame, e afferma la legittimità della disciplina prevista dall’art. 485 e dall’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, rispetto all’ordinamento comunitario.2. Il motivo di ricorso è in fondato , trovando applicazione i principi già enunciati da Cass. nn. 35229 e 35232 del 2021, la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118, disp. att. cod. proc. civ.,e confermati da ultimo, ex multis , da Cass., n. 5879 del 2023 e 7463 del 2023. La Corte territoriale ha dato atto del contenuto originario delle domande proposte dalla lavoratrice, la quale aveva domandato, oltre alla conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato ed il risarcimento dei danni in ragione dell’illegittima reiterazione delle supplenze, anche l’accertamento del diritto alla “progressione economica stipendiale (i cd. Gradoni) di cui gode il personale scolastico a tempo indeterminato”. Nella motivazione, poi, quanto alle pretese economiche, si richiama il principio di diritto enunciato da Cass. n. 22558 del 2016, si afferma la fondatezza della pretesa alla «perequazione retributiva ragguagliata al trattamento del personale stabilizzato incaricato di svolgere mansioni equivalenti», si disapplicano le clausole dei contratti collettivi in forza delle quali al «personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo». La ratio decidendi della sentenza impugnata è fondata sull’assenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento, giuridico ed economico, fra assunti a tempo determinato e indeterminato nell’arco temporale in cui si svolge il rapporto a termine e, rispetto a detta ratio, del tutto inconferenti sono le considerazioni sviluppate nel ricorso. La ratio della sentenza di appello trova conferma nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (Cass. n. 17314 del 2020, n. 20918 del 2019; n. 22558 del 2016). 3. Il ricorso, pertanto, va rigettato. 4. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. 5. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improced