CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 31657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversol’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettatol’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, valorizzando, a fronte dellapena in espiazione per due reati di detenzione e spaccio di sostanzestupefacenti, la sopravvenuta condanna, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] data 20 novembre 2023, alla pena di anni sedici di reclusione perassociazione per delinquere di stampo mafioso, nonché la ritenuta recessivitàdegli elementi favorevoli desumibili dall’osservazione intramuraria;[OSCURATO:PERSONA] che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo afacilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01);[OSCURATO:PERSONA] che, secondo quanto dedotto dal ricorrente, la condannariportata nel procedimento per associazione per delinquere di stampo mafioso èstata rideterminata, dalla Corte di appello di Catanzaro, in anni dodici direclusione, con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma 6, cod.pen.; tale precisazione, tuttavia, non incide sul nucleo argomentativodell’ordinanza impugnata, poiché il Tribunale di sorveglianza non ha fondato ilrigetto dell’istanza sul mero dato quantitativo della pena inflitta, né sullaspecifica aggravante esclusa, ma sulla perdurante significatività, in terminiprognostici, del coinvolgimento del condannato in un procedimento per reatoassociativo di criminalità organizzata, ritenuto non neutralizzato dagli elementifavorevoli ricavabili dall’osservazione intramuraria;[OSCURATO:PERSONA] che restano, pertanto, coerenti con la ratio decidendi gliulteriori profili valorizzati dal giudice a quo, costituiti dalla ritenuta recessivitàdegli esiti favorevoli del percorso intramurario, dalla non decisività dellaprospettata disponibilità lavorativa, già riconducibile all’attività formalmentesvolta dal condannato, dal permanere di un contesto familiare reputato nonrassicurante, anche in ragione del ruolo del padre quale esponente di spiccodella ’ndrina di Sant’Onofrio, e dalla collocazione del detenuto nel circuito diAlta Sicurezza, apprezzata quale indice della sua caratura criminale;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare diammissibilità, poiché si risolve in una prospettazione meramente confutativadella valutazione di merito compiuta dal Tribunale di sorveglianza e non siconfronta specificamente con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata,fondata sulla complessiva inattendibilità, allo stato, di una prognosi favorevoledi reinserimento sociale, alla luce del quadro complessivo sopra indicato e dellaconseguente recessività degli indici favorevoli allegati;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]