CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08296/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Calzolari ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- Ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2845/2021depositata il 23/11/2021.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 20 novembre 2025.Numero registro generale 1152/2022Numero sezionale 2821/2025Numero di raccolta generale 8296/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto l’accoglimento del ricorso.Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] del Cimone (“[OSCURATO:PERSONA]”)impugnò le ordinanze ingiunzioni nn. 59 e 60 del 2019, ad essonotificate in data 17 giugno 2019, con cui l’Unione dei Comuni delpecuniarie (di euro 15.870 e di euro 4.009,92), per violazioniaccertate dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato con due verbali del 3febbraio del 2014, notificati al [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2014, peravere eseguito, nel corso dell’intervento, autorizzato dagli organicompetenti, di adeguamento tecnico ai fini della sicurezza della pistada sci n. 7 del Lago della Ninfa, un taglio di alberi difforme da quelloautorizzato.Per quanto qui rileva, il [OSCURATO:PERSONA], tra gli altri motivi diopposizione, dedusse la prescrizione quinquennale degli illeciti ex art.28 della legge n. 689 del 1981.Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 76 del 2021, rispinsel’opposizione, dopo avere disatteso, tra l’altro, l’eccezione diprescrizione del [OSCURATO:PERSONA], in ragione della ravvisata naturapermanente delle violazioni.2. La Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio dell’UCF, haaccolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA], qualificando le violazioni quali illecitiistantanei ad effetti permanenti, e ritenendo maturata la prescrizionequinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, inconsiderazione del lasso di tempo ultra quinquennale tra le condotteillecite, sicuramente esaurite prima della notificazione, in data 3Numero registro generale 1152/2022Numero sezionale 2821/2025Numero di raccolta generale 8296/2026Data pubblicazione 02/04/2026febbraio 2014, dei verbali di contestazione, e il giorno della notificadelle ordinanze ingiunzioni, eseguita il 17 giugno 2019.3. Avverso la sentenza d’appello, l’UCF ha proposto ricorso percassazione, con un motivo, cui ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.4. Con ordinanza interlocutoria n. 34686/2022, emessanell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la sezione VI-2 di questaCorte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione del ricorsoin pubblica udienza, non condividendo la proposta del relatore ex art.380 bis c.p.c. (ratione tempore vigente) di accoglimento del ricorsoper manifesta fondatezza.In prossimità di questa pubblica udienza, il PM ha depositato unamemoria nella quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e degli artt.2934, 2935, 2943 e 2945 c.c.Assume l’UCF che il [OSCURATO:PERSONA] del Cimone,senza autorizzazione, eseguiva lo sradicamento di 271 ceppaie difaggio, 46 di abete rosso per un totale di 317 ceppaie di oltre 70 anni,in palese violazione dell’art. 8 comma 3 delle PMPF (Prescrizioni diMassima di [OSCURATO:PERSONA] della Regione Emilia-Romagna), e,sempre senza autorizzazione, il taglio illegittimo di piante costituiteda faggi e abeti rossi di 75 anni, in violazione dell’art. 4 comma 4delle PMPF.La ricorrente ascrive alla Corte territoriale di aver ritenuto che leviolazioni in questione, commesse in un’area sottoposta a vincolopaesaggistico e idrogeologico, con modifica del suolo e alterazioneambientale, senza autorizzazione, non siano qualificabili come illecitiNumero registro generale 1152/2022Numero sezionale 2821/2025Numero di raccolta generale 8296/2026Data pubblicazione 02/04/2026permanenti, ma come illeciti istantanei ad effetti permanenti, conconseguente esclusione del potere sanzionatorio della p.a. decorso iltermine di cinque anni dalla commissione del fatto.Ad avviso della ricorrente, al contrario, occorre tenere conto dellaratio sottesa alla normativa violata (artt. 4 e 8 delle Prescrizioni diMassima e di [OSCURATO:PERSONA], ratione tempore vigenti), diretta agarantire l’integrità del territorio, ad evitare il dissesto idrogeologico ead assicurare la tutela del bene ambiente, quale valorecostituzionalmente protetto.Richiama la giurisprudenza di legittimità, intervenuta sull’analogotema delle violazioni in materia di estrazione da cava, logicamenteapplicabile anche alla fattispecie in discorso (che, come detto, attieneallo sradicamento di porzioni di area boschiva in zona soggetta avincolo idrogeologico e paesaggistico), trattandosi, in entrambi i casi,spiega l’Unione dei Comuni del Frignano, di violazioni accomunate dalprofilo dell’alterazione dell’ambiente e della lesione dell’integrità delterritorio; conclude che, anche nel caso di specie, si è in presenza diilleciti permanenti in materia ambientale, la cui commissione siprotrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazioneillecita, per effetto della rimessione in pristino, del conseguimentodella prescritta autorizzazione o della materiale esecuzione dellasanzione.1.1. Il motivo è fondato.Non è conforme a diritto il dictum della Corte di Bologna secondocui gli illeciti in esame, da qualificare come illeciti istantanei ad effettipermanenti, sarebbero estinti per prescrizione quinquennale ex art.28 della legge n. 689 del 1981, per la decorrenza di un terminemaggiore di cinque anni tra quando sono stati notificati i verbali dicontestazione (03/02/2014) e la data di notificazione delle ordinanzeingiunzioni (17/06/2019), non risultando atti interruttivi.Numero registro generale 1152/2022Numero sezionale 2821/2025Numero di raccolta generale 8296/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte distrettuale trascura che lo sradicamento di piante eceppaie e il taglio non autorizzato del bosco sono violazioni ambientalipermanenti.La giurisprudenza di legittimità – lo rimarca con puntualità il PM inmemoria - è costante nel ritenere che gli illeciti amministrativicomportanti alterazioni ambientali sono caratterizzati da permanenza,destinata a perdurare sino a quando non venga eliminata lasituazione di antigiuridicità rappresentata dalla suddetta alterazione,cioè, fino a quando lo stato dei luoghi non venga ripristinato (Cass.Cass. Sez. VI-2, nn. 14592/2019, 5727/2015, in tema di escavazioneabusiva per estrazione di materiali; Sez. 2, nn. 16861/2007,16666/2007, Sez. 1, nn. 21190/2006, 204/1985, in tema dicoltivazione di cava in difformità dall’autorizzazione; Sez. 3 n.3259/2016, in tema di contaminazione del terreno e delle faldeacquifere da sversamenti di sostanze tossiche; Sez. 2, n.30724/2018, in tema di sradicamento di area boschiva in zonavincolata, conseguente ad ampliamento di insediamento produttivo).In materia di danno ambientale, la condotta antigiuridica consistenel mantenimento dell'ambiente nelle condizioni di danneggiamento,sicché il termine prescrizionale dell'azione di risarcimento inizia adecorrere solo dal momento in cui tali condizioni siano statevolontariamente eliminate dal danneggiante ovvero la condotta siastata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità delbene da parte di quest'ultimo (Cass. nn. 9012/2015, 3259/2016,6675/2025).Vero è che gli illeciti ambientali cui si riferiscono i precedenti diquesta Corte sopra rammentati attengono, soprattutto, a situazioninelle quali è previsto esplicitamente che i trasgressori provvedano alripristino dei luoghi e che, invece, le PMPF della Regione Emilia-Numero registro generale 1152/2022Numero sezionale 2821/2025Numero di raccolta generale 8296/2026Data pubblicazione 02/04/2026Romagna, in sé considerate, non dettano alcuna prescrizione in talsenso.È evidente però che le norme di polizia forestale sono emanate inRomagna 4 settembre 1981, n. 30, il cui art. 15 (“Vigilanza esanzioni”), al terzo comma, obbliga l’autore dell’illecito alla riduzionein pristino, lì dove dispone che: “il pagamento della sanzione nonesonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi odi richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato,ove possibile. In caso di inadempimento a tale obbligo e diinottemperanza all'ordinanza di ripristino emessa dagli enticompetenti, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti cononeri a carico del trasgressore”.In relazione a questo aspetto, pare dunque destituito difondamento il rilievo, nella memoria del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ilriferimento all’articolo 15, nelle conclusioni scritte del PM,costituirebbe una deduzione tardiva e quindi inammissibile.A giudizio del Collegio, in realtà, gli illeciti amministrativicontestati al [OSCURATO:PERSONA], nel pieno rispetto del principio di legalitàsancito dall’art. 1 della legge n. 689 del 1981 – principio evocatonella memoria del controricorrente - sono compiutamene indicatinelle ordinanze ingiunzioni nn. 59 e 60 del 2019, le quali, nellepremesse, fanno riferimento alle PMPF all’epoca vigenti, alla leggereg. Emilia-Romagna n. 30/1981, cui le Prescrizioni di Poliziaforestale), e all’art. 3 della legge n. 950 del 1967, che prevede lasanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dipolizia forestale emanate in attuazione del regio decreto 30 dicembre1923, n. 3267.Numero registro generale 1152/2022Numero sezionale 2821/2025Numero di raccolta generale 8296/2026Data pubblicazione 02/04/2026In una diversa prospettiva, come sopra anticipato, che losradicamento di un'area boschiva in zona vincolata integri unaviolazione in materia ambientale di carattere permanente èun’evidenza da tempo acquisita dalla giurisprudenza di questa Corte(vedi Cass. n. 30724/2018, cit.); sul punto, è il caso di aggiungereche, senza dubbio, lo sradicamento e l’estirpazione di ceppaie vivedetermina un’alterazione duratura del bosco, alla quale non si puòporre rimedio in assenza di un intervento umano di rimboschimentodel terreno.In conclusione, non è conforme a diritto la sentenza di merito che,esclusa erroneamente la natura permanente delle contestateviolazioni, ha ritenuto prescritte le violazioni facendo decorrere iltermine di prescrizione da un’epoca (che la Corte di Bologna nonindica in maniera specifica) anteriore alla notificazione al Consorziodei verbali di contestazione del Corpo forestale dello Stato.2. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, conrinvio al giudice a quo, il quale, oltre a statuire sulle spese delgiudizio di cassazione, dovrà riesaminare i fatti di causa attenendosial principio di diritto secondo cui le violazioni in questione hannocarattere permanente. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 20 novembre 2025.Il Consigliere est. La PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]