CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 03861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 22171/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via degli Scipioni n.110; - ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]; - intimati – avverso la sentenza n. 531/2020 della Corte di Appello di Torino pubblicata il 18.05.2020; letta la rinuncia al ricorsodei ricorrenti; rilevato che il curatore dell’intimato fallimento ha comunicato via pec di non opporsi alla dichiaranda estinzione del giudizio; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 6 febbraio 2023 Il