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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2016

ECLI:EU:T:2016:402
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TO0043 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 22 giugno 2016 ( *1 ) «Ricorso di annullamento — Firma dell’atto introduttivo del ricorso — Articoli 76 e 77 del regolamento di procedura — Rigetto dell’eccezione di irricevibilità» Nella causa T‑43/16, 1&1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Montabaur (Germania), rappresentata da J.‑O. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, e P. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da N. Khan e M. Farley, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2015 relativa all’attuazione delle misure correttive per operatori non‑MNO previste negli impegni definitivi nel caso COMP/M.7018 – [OSCURATO:PERSONA]/E‑[OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da S. Papasavvas, presidente, E. Bieliūnas e

I. S. Forrester (relatore), giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti 1 Con decisione C(2014) 4443 final, del 2 luglio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha dichiarato l’acquisizione della E‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG (in prosieguo: la «E‑[OSCURATO:PERSONA]») da parte della [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») compatibile con il mercato interno e con l’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (caso COMP/M.7018 [OSCURATO:PERSONA]/E‑[OSCURATO:PERSONA]), a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] rispettasse determinati impegni definitivi allegati alla suddetta decisione (in prosieguo: gli «impegni definitivi»). 2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione di concentrazione di cui trattasi (causa T‑307/15, 1&1 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente). 3 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2016, per mezzo dell’applicazione e‑Curia, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame avente ad oggetto la richiesta di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2015 relativa all’attuazione delle misure correttive per operatori non‑MNO, ossia le misure correttive relative agli operatori di rete mobile virtuale e ai prestatori di servizi di telecomunicazione mobile, ad eccezione degli operatori di rete mobile che sono proprietari della loro infrastruttura di rete, come previste negli impegni definitivi (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

La prima pagina del ricorso indica che la ricorrente è rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], avvocato stabilito a Bruxelles (Belgio).

Il ricorso è inoltre accompagnato da una procura che attribuisce i poteri di rappresentanza all’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, il deposito mediante e‑Curia è stato effettuato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], solicitor iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] [ordine degli avvocati] di Inghilterra e Galles e associato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nello stesso studio legale. 4 Con decisione del 2 febbraio 2016, la cancelleria del Tribunale, accertato che il ricorso non era conforme alle condizioni elencate nell’articolo 51, paragrafo 3, e nell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale in quanto non accompagnato da una procura che attribuiva il potere di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la regolarizzazione di tale aspetto entro il 10 febbraio 2016, in forza dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura. 5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2016 mediante e‑Curia, la ricorrente ha prodotto, nel termine fissato, una procura attributiva dei poteri di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA].

La lettera di accompagnamento della procura era sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il deposito mediante e‑Curia veniva però effettuato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 7 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2016, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito alla suddetta eccezione di irricevibilità. 8 Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di richiedere che [OSCURATO:PERSONA] produca una nuova lettera di impegno volontario strettamente limitata all’obbligo su di essa incombente, ai sensi del punto 78 degli impegni definitivi; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 9 Nell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile; — condannare la ricorrente alle spese. 10 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — respingere l’eccezione di irricevibilità; — proseguire la procedura scritta e orale.

In diritto 11 A norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte convenuta può chiedere al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito.

In applicazione dell’articolo 130, paragrafo 6, del suddetto regolamento, il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sull’eccezione di irricevibilità. 12 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza aprire la fase orale del procedimento. 13 Con la sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] afferma essenzialmente che il ricorso è irricevibile in quanto non firmato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che è, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il solo rappresentante della ricorrente.

Orbene, il fatto che il ricorso non rechi la firma dell’avvocato che rappresenta la ricorrente integrerebbe un vizio procedurale non sanabile. 14 La ricorrente contesta il suddetto argomento.

Essa afferma che il ricorso è stato sottoscritto da un avvocato abilitato ad agire dinanzi al Tribunale, nel caso di specie il sig. [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il suo nome utente e la sua password e‑Curia.

Orbene, l’uso di e‑Curia varrebbe quale sottoscrizione in forza dell’articolo 3 della decisione del Tribunale del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia ( GU 2011, C 289, pag. 9 ) (in prosieguo: la «decisione e‑Curia»).

La ricorrente ammette di non aver prodotto la procura attributiva dei poteri di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA] in occasione del deposito del ricorso, ma sostiene che una siffatta irregolarità può essere sanata a norma dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura e che ciò è stato fatto il 9 febbraio 2016. 15 In primis, occorre a questo proposito ricordare che, a norma dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi al Tribunale. 16 Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, anch’esso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’articolo 53, primo comma, di detto stesso Statuto, il ricorso deve contenere, in particolare, l’indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario. 17 Dall’articolo 19, quarto comma, e dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che il ricorso deve essere sottoscritto da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente. 18 In secondo luogo, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale in versione cartacea di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte. 19 La suddetta disposizione è completata dall’articolo 74 del regolamento di procedura, intitolato «Deposito per via elettronica», che stabilisce quanto segue: «Il Tribunale può determinare, con decisione, le condizioni in presenza delle quali un atto processuale trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato l’originale di tale atto. (…)». 20 La suddetta possibilità è stata attuata dal Tribunale mediante l’adozione della decisione e‑Curia, il cui articolo 3 dispone che: «Un atto di procedura depositato mediante e‑Curia è considerato come l’originale di quest’atto, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura [del Tribunale del 2 maggio 1991], quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito.

Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell’atto in questione». 21 A tal riguardo, occorre osservare che l’apertura di un profilo utente e‑Curia richiede che l’interessato indichi, segnatamente, il suo nome, cognome, qualità, indirizzo postale, indirizzo e‑mail e numero di telefono.

L’interessato deve anche fornire una copia della sua carta d’identità o del suo passaporto, oltre a un documento di legittimazione attestante la sua capacità a rappresentare un’istituzione o uno Stato membro o la sua abilitazione al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Infine, in forza delle condizioni d’utilizzo dell’applicazione e‑Curia applicabili ai rappresentanti delle parti, pubblicate sul sito Internet della Corte, l’interessato deve sottoscrivere una serie di impegni la cui inosservanza può comportare la disattivazione del profilo utente e‑Curia, in particolare gli impegni: — «a non comunicare a terzi il [suo] nome utente e la [sua] password, consapevole del fatto che ogni operazione realizzata facendo uso di tale nome utente e di tale password verrà considerata effettuata da [esso] stesso»; — «a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del [suo] indirizzo elettronico, la cessazione dalle [sue] attività professionali o un mutamento di incarichi». 22 In terzo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l’assenza di sottoscrizione autografa del ricorso da parte dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate successivamente alla scadenza del termine per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 51, paragrafo 4, e dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura [ordinanza del 24 febbraio 2000, FTA e a./Consiglio, T‑37/98 , EU:T:2000:52 , punto 28 ; sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P , EU:T:2007:153 , punto 48 , e ordinanza del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (xacom [OSCURATO:PERSONA]), T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 , punto 19 ]. 23 Si deve infatti ritenere che l’obbligo della sottoscrizione del ricorso da parte del rappresentante della parte ricorrente – diretto, ai fini della certezza del diritto, a garantire l’autenticità del ricorso ed escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato – configuri un requisito di forma sostanziale tale da essere applicato rigorosamente, sicché la sua inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P , EU:T:2007:153 , punto 51 , e ordinanza del 12 marzo 2014, xacom [OSCURATO:PERSONA], T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 , punto 20 ). 24 È alla luce dei principi che precedono che occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare che il ricorso è sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale.

È pacifico, infatti, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è membro di un ordine degli avvocati europeo ed è abilitato, a tale titolo, al patrocinio dinanzi al Tribunale.

Orbene, il deposito del ricorso mediante l’applicazione e‑Curia con il nome utente e la password del sig. [OSCURATO:PERSONA] vale come sottoscrizione in forza dell’articolo 3 della decisione e‑Curia. 26 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre distinguere la causa in esame dalle precedenti controversie nell’ambito delle quali il ricorso era stato firmato da un soggetto non abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale, o perché si trattava di una persona priva della qualità di avvocato (ordinanza del 17 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑101/14 P , non pubblicata, EU:C:2014:2115 ), o di un avvocato di un paese terzo non iscritto a un ordine forense dell’Unione (ordinanze del 27 novembre 2007, Diy‑[OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret e Akar/[OSCURATO:PERSONA], C‑163/07 P , EU:C:2007:717 ; del 20 giugno 2013, Interspeed/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:418 , e del 24 febbraio 2000, FTA e a./Consiglio, T‑37/98 , EU:T:2000:52 ), o di un avvocato che era esso stesso parte ricorrente o che non poteva essere considerato come terzo rispetto al ricorrente in ragione dei suoi legami con quest’ultimo [ordinanze del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P , EU:C:1996:473 , e dell’8 dicembre 1999, Euro‑Lex/UAMI (EU‑LEX), T‑79/99 , EU:T:1999:312 ]. 27 Allo stesso modo, occorre distinguere la presente causa dalle precedenti controversie nell’ambito delle quali la sottoscrizione apposta sul ricorso, pur essendo in teoria quella di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione, non era autentica in quanto in cancelleria era stata depositata soltanto una copia e non l’originale del ricorso (sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P , EU:C:2011:612 , e ordinanza del 21 settembre 2012, Noscira/UAMI, C‑69/12 P , non pubblicata, EU:C:2012:589 ), perché la firma non era autografa ma apposta mediante un timbro (sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P , EU:T:2007:153 ) o ancora perché la firma, benché autografa, era illeggibile e non poteva essere identificata come quella di un avvocato abilitato a firmare gli atti nel procedimento di cui trattasi (ordinanze del 6 ottobre 2015, Marpefa/UAMI, C‑181/15 P , non pubblicata, EU:C:2015:678 , e del 12 marzo 2014, xacom [OSCURATO:PERSONA], T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 ).

I riferimenti giurisprudenziali citati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua eccezione di irricevibilità sono quindi irrilevanti ai fini del caso di specie. 28 In secondo luogo, devono essere respinte le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA], dirette a contestare la qualità di rappresentante del sig. [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che il suo nome non sarebbe indicato sulla prima pagina del ricorso.

Tale qualità è comprovata infatti dalla circostanza che la ricorrente ha prodotto una procura che attribuisce i poteri di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che tale procura non sia stata depositata contestualmente al ricorso non può né incidere su tale constatazione, né comportare l’irricevibilità del ricorso, dal momento che una siffatta omissione in sede di deposito del ricorso è sanabile ed è stata sanata dalla ricorrente nel termine fissato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura [sentenza del 4 febbraio 2015, KSR/UAMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13 , non pubblicata, EU:T:2015:69 , punti 12 e 13 ]. 29 In terzo luogo, occorre osservare che il ricorso è stato depositato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] mediante e‑Curia, utilizzando il suo nome utente e la sua password.

Orbene, come osservato ai punti 21 e 25 che precedono, l’utilizzo di un profilo utente e‑Curia vale non soltanto come sottoscrizione ma, a differenza della semplice firma autografa, fornisce anche automaticamente informazioni sull’identità, la qualità e l’indirizzo del firmatario che rappresenta la ricorrente. 30 Si deve pertanto considerare che il ricorso ha soddisfatto anche l’obbligo di indicare la qualità e l’indirizzo del rappresentante della ricorrente, di cui all’articolo 76, lettera b), del regolamento di procedura.

In ogni caso, la sola mancata indicazione dell’indirizzo dell’avvocato di cui trattasi o la mancata indicazione, nel corpo del ricorso, del fatto che si tratta del rappresentante della ricorrente non può, di per sé, rendere irricevibile un ricorso validamente sottoscritto da un avvocato dell’Unione cui è stata attribuita procura dalla ricorrente, sia che tale firma sia autografa, sia che essa sia stata apposta elettronicamente mediante e‑Curia, e depositata nel rispetto del termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE. 31 Occorre, in quarto luogo, constatare che, nel caso di specie, sono rispettati i principi alla base dell’obbligo di firma del ricorso da parte di un avvocato, ossia la necessità di garantire che una persona legittimata a rappresentare la parte dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione assuma la responsabilità per il compimento e il contenuto di detto atto processuale (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2014, xacom [OSCURATO:PERSONA], T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 , punto 18 e la giurisprudenza ivi citata) e quella di garantire l’autenticità dell’atto processuale ed escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera dell’autore a tal fine abilitato (v., in tal senso, ordinanza del 6 ottobre 2015, Marpefa/UAMI, C‑181/15 P , non pubblicata, EU:C:2015:678 , punto 22 ).

Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è abilitato a rappresentante la ricorrente dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione come accertato ai punti 25 e 28 che precedono e non è contestato che egli sia l’autore o uno degli autori del ricorso. 32 Alla luce delle suesposte considerazioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.

Sulle spese 33 Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio.

Posto che la presente ordinanza non definisce il giudizio, occorre riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) L’eccezione di irricevibilità è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 22 giugno 2016 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente S. Papasavvas ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TO0043 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 22 giugno 2016 ( *1 ) «Ricorso di annullamento — Firma dell’atto introduttivo del ricorso — Articoli 76 e 77 del regolamento di procedura — Rigetto dell’eccezione di irricevibilità» Nella causa T‑43/16, 1&1 [OSCURATO:PERSONA] GmbH , con sede in Montabaur (Germania), rappresentata da J.‑O. [OSCURATO:PERSONA], avvocato, e P. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da N. Khan e M. Farley, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2015 relativa all’attuazione delle misure correttive per operatori non‑MNO previste negli impegni definitivi nel caso COMP/M.7018 – [OSCURATO:PERSONA]/E‑[OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da S. Papasavvas, presidente, E. Bieliūnas e I. S. Forrester (relatore), giudici, cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Fatti, procedimento e conclusioni delle parti 1 Con decisione C(2014) 4443 final, del 2 luglio 2014, la [OSCURATO:PERSONA] europea ha dichiarato l’acquisizione della E‑[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «E‑[OSCURATO:PERSONA]») da parte della [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») compatibile con il mercato interno e con l’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (caso COMP/M.7018 [OSCURATO:PERSONA]/E‑[OSCURATO:PERSONA]), a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] rispettasse determinati impegni definitivi allegati alla suddetta decisione (in prosieguo: gli «impegni definitivi»). 2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2015, la ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione di concentrazione di cui trattasi (causa T‑307/15, 1&1 [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], attualmente pendente). 3 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2016, per mezzo dell’applicazione e‑Curia, la ricorrente ha proposto il ricorso in esame avente ad oggetto la richiesta di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 novembre 2015 relativa all’attuazione delle misure correttive per operatori non‑MNO, ossia le misure correttive relative agli operatori di rete mobile virtuale e ai prestatori di servizi di telecomunicazione mobile, ad eccezione degli operatori di rete mobile che sono proprietari della loro infrastruttura di rete, come previste negli impegni definitivi (in prosieguo: la «decisione impugnata»). La prima pagina del ricorso indica che la ricorrente è rappresentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], avvocato stabilito a Bruxelles (Belgio). Il ricorso è inoltre accompagnato da una procura che attribuisce i poteri di rappresentanza all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, il deposito mediante e‑Curia è stato effettuato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], solicitor iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] [ordine degli avvocati] di Inghilterra e Galles e associato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nello stesso studio legale. 4 Con decisione del 2 febbraio 2016, la cancelleria del Tribunale, accertato che il ricorso non era conforme alle condizioni elencate nell’articolo 51, paragrafo 3, e nell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale in quanto non accompagnato da una procura che attribuiva il potere di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la regolarizzazione di tale aspetto entro il 10 febbraio 2016, in forza dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura. 5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2016 mediante e‑Curia, la ricorrente ha prodotto, nel termine fissato, una procura attributiva dei poteri di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA]. La lettera di accompagnamento della procura era sottoscritta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il deposito mediante e‑Curia veniva però effettuato dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 6 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2016, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura. 7 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2016, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito alla suddetta eccezione di irricevibilità. 8 Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] di richiedere che [OSCURATO:PERSONA] produca una nuova lettera di impegno volontario strettamente limitata all’obbligo su di essa incombente, ai sensi del punto 78 degli impegni definitivi; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 9 Nell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: — dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile; — condannare la ricorrente alle spese. 10 Nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità la ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — respingere l’eccezione di irricevibilità; — proseguire la procedura scritta e orale. In diritto 11 A norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte convenuta può chiedere al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. In applicazione dell’articolo 130, paragrafo 6, del suddetto regolamento, il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento sull’eccezione di irricevibilità. 12 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza aprire la fase orale del procedimento. 13 Con la sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] afferma essenzialmente che il ricorso è irricevibile in quanto non firmato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che è, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il solo rappresentante della ricorrente. Orbene, il fatto che il ricorso non rechi la firma dell’avvocato che rappresenta la ricorrente integrerebbe un vizio procedurale non sanabile. 14 La ricorrente contesta il suddetto argomento. Essa afferma che il ricorso è stato sottoscritto da un avvocato abilitato ad agire dinanzi al Tribunale, nel caso di specie il sig. [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il suo nome utente e la sua password e‑Curia. Orbene, l’uso di e‑Curia varrebbe quale sottoscrizione in forza dell’articolo 3 della decisione del Tribunale del 14 settembre 2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l’applicazione e‑Curia ( GU 2011, C 289, pag. 9 ) (in prosieguo: la «decisione e‑Curia»). La ricorrente ammette di non aver prodotto la procura attributiva dei poteri di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA] in occasione del deposito del ricorso, ma sostiene che una siffatta irregolarità può essere sanata a norma dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura e che ciò è stato fatto il 9 febbraio 2016. 15 In primis, occorre a questo proposito ricordare che, a norma dell’articolo 19, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di detto Statuto, solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi al Tribunale. 16 Ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, anch’esso applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell’articolo 53, primo comma, di detto stesso Statuto, il ricorso deve contenere, in particolare, l’indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualità del firmatario. 17 Dall’articolo 19, quarto comma, e dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea si evince che il ricorso deve essere sottoscritto da una persona abilitata a rappresentare la parte ricorrente. 18 In secondo luogo, occorre altresì ricordare che, ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’originale in versione cartacea di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte. 19 La suddetta disposizione è completata dall’articolo 74 del regolamento di procedura, intitolato «Deposito per via elettronica», che stabilisce quanto segue: «Il Tribunale può determinare, con decisione, le condizioni in presenza delle quali un atto processuale trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato l’originale di tale atto. (…)». 20 La suddetta possibilità è stata attuata dal Tribunale mediante l’adozione della decisione e‑Curia, il cui articolo 3 dispone che: «Un atto di procedura depositato mediante e‑Curia è considerato come l’originale di quest’atto, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura [del Tribunale del 2 maggio 1991], quando il nome utente e la password del rappresentante sono stati utilizzati per effettuare il deposito. Tale identificazione vale quale sottoscrizione dell’atto in questione». 21 A tal riguardo, occorre osservare che l’apertura di un profilo utente e‑Curia richiede che l’interessato indichi, segnatamente, il suo nome, cognome, qualità, indirizzo postale, indirizzo e‑mail e numero di telefono. L’interessato deve anche fornire una copia della sua carta d’identità o del suo passaporto, oltre a un documento di legittimazione attestante la sua capacità a rappresentare un’istituzione o uno Stato membro o la sua abilitazione al patrocinio dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo. Infine, in forza delle condizioni d’utilizzo dell’applicazione e‑Curia applicabili ai rappresentanti delle parti, pubblicate sul sito Internet della Corte, l’interessato deve sottoscrivere una serie di impegni la cui inosservanza può comportare la disattivazione del profilo utente e‑Curia, in particolare gli impegni: — «a non comunicare a terzi il [suo] nome utente e la [sua] password, consapevole del fatto che ogni operazione realizzata facendo uso di tale nome utente e di tale password verrà considerata effettuata da [esso] stesso»; — «a comunicare tempestivamente qualunque cambiamento del [suo] indirizzo elettronico, la cessazione dalle [sue] attività professionali o un mutamento di incarichi». 22 In terzo luogo, secondo una giurisprudenza costante, l’assenza di sottoscrizione autografa del ricorso da parte dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale non rientra tra le irregolarità formali che possono essere sanate successivamente alla scadenza del termine per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 51, paragrafo 4, e dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura [ordinanza del 24 febbraio 2000, FTA e a./Consiglio, T‑37/98 , EU:T:2000:52 , punto 28 ; sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P , EU:T:2007:153 , punto 48 , e ordinanza del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (xacom [OSCURATO:PERSONA]), T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 , punto 19 ]. 23 Si deve infatti ritenere che l’obbligo della sottoscrizione del ricorso da parte del rappresentante della parte ricorrente – diretto, ai fini della certezza del diritto, a garantire l’autenticità del ricorso ed escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera dell’autore a ciò abilitato – configuri un requisito di forma sostanziale tale da essere applicato rigorosamente, sicché la sua inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P , EU:T:2007:153 , punto 51 , e ordinanza del 12 marzo 2014, xacom [OSCURATO:PERSONA], T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 , punto 20 ). 24 È alla luce dei principi che precedono che occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare che il ricorso è sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale. È pacifico, infatti, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è membro di un ordine degli avvocati europeo ed è abilitato, a tale titolo, al patrocinio dinanzi al Tribunale. Orbene, il deposito del ricorso mediante l’applicazione e‑Curia con il nome utente e la password del sig. [OSCURATO:PERSONA] vale come sottoscrizione in forza dell’articolo 3 della decisione e‑Curia. 26 Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre distinguere la causa in esame dalle precedenti controversie nell’ambito delle quali il ricorso era stato firmato da un soggetto non abilitato al patrocinio dinanzi al Tribunale, o perché si trattava di una persona priva della qualità di avvocato (ordinanza del 17 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑101/14 P , non pubblicata, EU:C:2014:2115 ), o di un avvocato di un paese terzo non iscritto a un ordine forense dell’Unione (ordinanze del 27 novembre 2007, Diy‑[OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret e Akar/[OSCURATO:PERSONA], C‑163/07 P , EU:C:2007:717 ; del 20 giugno 2013, Interspeed/[OSCURATO:PERSONA], C‑471/12 P , non pubblicata, EU:C:2013:418 , e del 24 febbraio 2000, FTA e a./Consiglio, T‑37/98 , EU:T:2000:52 ), o di un avvocato che era esso stesso parte ricorrente o che non poteva essere considerato come terzo rispetto al ricorrente in ragione dei suoi legami con quest’ultimo [ordinanze del 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P , EU:C:1996:473 , e dell’8 dicembre 1999, Euro‑Lex/UAMI (EU‑LEX), T‑79/99 , EU:T:1999:312 ]. 27 Allo stesso modo, occorre distinguere la presente causa dalle precedenti controversie nell’ambito delle quali la sottoscrizione apposta sul ricorso, pur essendo in teoria quella di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione, non era autentica in quanto in cancelleria era stata depositata soltanto una copia e non l’originale del ricorso (sentenza del 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI, C‑426/10 P , EU:C:2011:612 , e ordinanza del 21 settembre 2012, Noscira/UAMI, C‑69/12 P , non pubblicata, EU:C:2012:589 ), perché la firma non era autografa ma apposta mediante un timbro (sentenza del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P , EU:T:2007:153 ) o ancora perché la firma, benché autografa, era illeggibile e non poteva essere identificata come quella di un avvocato abilitato a firmare gli atti nel procedimento di cui trattasi (ordinanze del 6 ottobre 2015, Marpefa/UAMI, C‑181/15 P , non pubblicata, EU:C:2015:678 , e del 12 marzo 2014, xacom [OSCURATO:PERSONA], T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 ). I riferimenti giurisprudenziali citati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua eccezione di irricevibilità sono quindi irrilevanti ai fini del caso di specie. 28 In secondo luogo, devono essere respinte le argomentazioni della [OSCURATO:PERSONA], dirette a contestare la qualità di rappresentante del sig. [OSCURATO:PERSONA] in ragione del fatto che il suo nome non sarebbe indicato sulla prima pagina del ricorso. Tale qualità è comprovata infatti dalla circostanza che la ricorrente ha prodotto una procura che attribuisce i poteri di rappresentanza al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che tale procura non sia stata depositata contestualmente al ricorso non può né incidere su tale constatazione, né comportare l’irricevibilità del ricorso, dal momento che una siffatta omissione in sede di deposito del ricorso è sanabile ed è stata sanata dalla ricorrente nel termine fissato ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento di procedura [sentenza del 4 febbraio 2015, KSR/UAMI – Lampenwelt (Moon), T‑374/13 , non pubblicata, EU:T:2015:69 , punti 12 e 13 ]. 29 In terzo luogo, occorre osservare che il ricorso è stato depositato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] mediante e‑Curia, utilizzando il suo nome utente e la sua password. Orbene, come osservato ai punti 21 e 25 che precedono, l’utilizzo di un profilo utente e‑Curia vale non soltanto come sottoscrizione ma, a differenza della semplice firma autografa, fornisce anche automaticamente informazioni sull’identità, la qualità e l’indirizzo del firmatario che rappresenta la ricorrente. 30 Si deve pertanto considerare che il ricorso ha soddisfatto anche l’obbligo di indicare la qualità e l’indirizzo del rappresentante della ricorrente, di cui all’articolo 76, lettera b), del regolamento di procedura. In ogni caso, la sola mancata indicazione dell’indirizzo dell’avvocato di cui trattasi o la mancata indicazione, nel corpo del ricorso, del fatto che si tratta del rappresentante della ricorrente non può, di per sé, rendere irricevibile un ricorso validamente sottoscritto da un avvocato dell’Unione cui è stata attribuita procura dalla ricorrente, sia che tale firma sia autografa, sia che essa sia stata apposta elettronicamente mediante e‑Curia, e depositata nel rispetto del termine di cui all’articolo 263, sesto comma, TFUE. 31 Occorre, in quarto luogo, constatare che, nel caso di specie, sono rispettati i principi alla base dell’obbligo di firma del ricorso da parte di un avvocato, ossia la necessità di garantire che una persona legittimata a rappresentare la parte dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione assuma la responsabilità per il compimento e il contenuto di detto atto processuale (v., in tal senso, ordinanza del 12 marzo 2014, xacom [OSCURATO:PERSONA], T‑252/13 , non pubblicata, EU:T:2014:163 , punto 18 e la giurisprudenza ivi citata) e quella di garantire l’autenticità dell’atto processuale ed escludere il rischio che esso non sia, in realtà, opera dell’autore a tal fine abilitato (v., in tal senso, ordinanza del 6 ottobre 2015, Marpefa/UAMI, C‑181/15 P , non pubblicata, EU:C:2015:678 , punto 22 ). Infatti, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è abilitato a rappresentante la ricorrente dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione come accertato ai punti 25 e 28 che precedono e non è contestato che egli sia l’autore o uno degli autori del ricorso. 32 Alla luce delle suesposte considerazioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. Sulle spese 33 Ai sensi dell’articolo 133 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che definisce il giudizio. Posto che la presente ordinanza non definisce il giudizio, occorre riservare la decisione sulle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) così provvede: 1) L’eccezione di irricevibilità è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 22 giugno 2016 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente S. Papasavvas ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese
Sentenza Corte di giustizia UE/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris