CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 46371/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdatosore parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t s't , Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 7 d.l. 4/2019) è inammissibile, essendo stato proposto dal difensore di fiducia il 17/6/2024, dopo la morte dell'imputato, avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto l'impugnazione proposta dopo la morte dell'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01; v. anche Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente