CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22057/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18034-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - Oggetto R.G.N. 18034/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 CC A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 8244/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2015 R.G.N. 965/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma , con sentenza n. 8244 / 20 1 5 , decidendo sull'impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Velletri avverso la sentenza n. 730 /201 2 , emessa tra le parti dal Tribunale di Velletri, larespingeva; in sede di gravame, il Torresi era doluto della reiezione della sua domanda diaccertamento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 1.7.1998 al 13.6.2004 , con il Comune di Velletri e della conseguente pretesa a conseguire il trattamento economico di dirigente CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed Enti locali, che egli quantificava in €. 213.088,22 oltre alla retribuzione di risultato (€. 35.861,51) e all’ulteriore indennità (€. 93.075,75) per la direzione dell’Ufficio del personale; 2. la Corte territoriale, in sintonia con il nomen iuris attribuito al rapporto dalle pa rti, inquadrava il conferimento dell’incarico dirigenziale nell’ambito dell’art. 110 d.lgs. n. 267/2000 che prevedeva, al comma 6, che «per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità»; 3.non era, dunque, ravvisabile un rapporto di lavoro subordinato, non essendo decisivi in tal senso gli elementi emergenti dal contratto A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] (indicazione di 36 ore settimanali di lavoro e previsione delle ferie) : da un lato, difett ava la prova di un controllo datoriale sull’orario lavorativo, dall’altro non pot eva escludersi la conce ssione di ferie anche a collaboratori esterni, e comunque nella specie, come emergeva da una nota del Comune di Velletri, il Torre non le aveva in realtà godute; 4. del pari non decisiv o , ai fini della subordinazione, era il conferimento (peraltro non adeguatamente dimostrato) del potere di rappresentanza dell’organo, senza dire che il ricorrente , fino al momento della stabileassunzione da parte del Comune di Velletri, nel 2004, aveva un altro rapporto di pubblico impiego con il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] il quale l’aveva collocato in aspettativa, donde l’incompatibilità con il (supposto) concomitante rapporto di lavoro subordinato con l’ente locale; osservavaancora la Corte distrettuale che il rinvio, contenuto nel contratto individuale, al CCNL dei [OSCURATO:PERSONA] costituiva mero parametro di riferimento cui ancorare la determinazione del compenso –forfetariamente determinato in misura pari «al 70% dello stipendio annuo, più indennità di funzione spettante alla qualifica dirigenziale esistente nel Comune, oltre IVA e cassa»–, di qui l’esclusione, per la specificità della previsione pattizia, di tutte le voci retributivein godimento al personale dipendente del Comune ; aggiungeva che non era censurabile la decisione del Tribunale di non dare ingresso alla prova testimoniale per la sua «irrilevanza ai fini del decidere», appalesandosi essa inidonea a supportate l’allegata subordinazione, come pure quella di ammettere la documentazione tardivamente prodotta dal Comune di Velletri e non anche quella del Torre, ciò alla stregua del rilievo che il primo giudice aveva fatto applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ. nell’ottica del perseguimento della «verità reale»;A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] era da escludere la debenza della retribuzione c.d. di risultato, manchevole essendo, ne l contratto inter partes , una modulazione del compenso in relazione a determinati obiettivi , il cui mancato raggiungimento costituiva semmai solo una causa di recesso ; parimenti da disattendere era infine la richiesta di corresponsione dell’indennità per la gestione dell’Ufficio del personale dal 5.5.199 al 13.6.2004, giacché le parti avevano stabilito un compenso all’evidenza « onnicomprensivo » per l’attività di consulenza in questione; 5. per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando quattro motiv i di impugnazione illustrati con memoria; il Comune di Velletri, seppure ritualmente evocato in giudizio, rimane intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., si deduce violazione di norme di legge e contrattuali (artt. 110 d.lgs. n. 267/2000, 51 legge n. 142/1990, 1362 - 1363 - 2094 - 2099 e 2697 del cod. civ., 115-116 cod. proc. civ., 36 Cost., 12 Preleggi, 4 e 19 d.lgs. n. 165/2001, 29, 33 e ss. CCNL Enti locali Dirigenti, 5 del Regolamento degli Uffici e dei S ervizi e 13 del Regolamento sull’Ordimento degli Uffici e Servizi) ed omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; sostiene in sintesi il ricorrente che la fattispecie non sarebbe riconducibile all’art. 110, comma 6 , d.lgs. n. 267/2000, disposizione (questa) che suppone il conferimento di un incarico per «obiettivi determinati» e non per coprire un posto dirigenziale vacante in organico (i.e., quello del 4° [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Finanziaria), come emergeva per tabulas dalla lettura delle varie delibere riguardanti il Torre nonché dalla nota ( prot. n. 15292 del 15.4.1999) con cui il Sindaco attestava che l’incarico era A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] stato attribuito ex art. 51, comma 5, legge n. 142/1990 , poi trasfuso nell’art. 110,comma 1, d.lgs. n. 267/2000 ; sicché, ferma la natura subordinata del rapporto, a tempo indeterminato ovvero determinato , spettava ex art. 110, commi 1 e 3, cit., il trattamento retributivo e indennitario previsto nella sua interezza dal CCNL di riferimento, ivi compresa la retribuzione di risultato avendo il ricorrente sempre ricevuto , come emergeva ex actis, quanto meno dal 2000 in poi, valutazioni positive del l’apposito Nucleo di Valutazione; 1.1 il motivo è inammissibile; 1.2 sono anzitutto denunciate promiscuamente sia violazioni di norme di diritto sia vizi motivazionali, senza che sia adeguatamente specificato quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile a vizi di così diversa natura lamentati, in tal modo non consentendo una sufficiente identificazione del devolutum e dando luogo alla convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, «di censure caratterizzate da ... irredimibile eterogeneità» (Cass., Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242; Cass. 13 luglio 2016, n. 14317; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862); infatti il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto così come accertato dai giudici del merito, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata «male» applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente sussumibile nella norma (v. Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348), sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nelle censure enunciate mal si comprende in quali sensi convivano i differenti vizi denunciati, articolati in una intricata commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, argomentazioni giuridiche, frammenti di sentenza impugnata, rendendo i motivi medesimi inammissibili per difetto di sufficiente specificità; 1.3oltretutto le censure , nella parte in cui evocano il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. – nel cui ambito deve, invero, collocarsi anche la denuncia di mancato accoglimento di istanze istruttorie s e affer enti a d un fatto decisivo – , trascurano di considerare che tale disposizione non può essere richiamata, ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che conferma la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado, e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell'atto introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380- bis , comma 2, cod. proc. civ., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod. proc. civ., sussistendo identità di ratio» –è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass.n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016);A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] 2.con il secondo motivo si deduce, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2094, 2109, 2697 cod. civ., 115-116 cod. proc. civ., 4 e ss. d.lgs. n. 165/2001; assume il Torre che dalla documentazione in atti (se vagliata nella sua completezza) si evinceva la prova della subordinazione, essendo stata l’attività del ricorrente oggetto di analisi annuale da parte dell’apposito Nucleo di Valutazione e, di riflesso, assoggettat a al potere direttivo e di controllo datoriali; inoltre , nel contratto inter partes si leggeva che il ricorrente , dotato di compiti gestionali e di rappresentanza esterna dell’Ente,aveva «l’obbligo di prestare attività per 36 ore settimanali» e, ancora, che la retribuzione sarebbe «stata integrata con gli ulteriori aumenti eventualmente previsti dai CCNL» e che spettavano «all’incaricato le ferie secondo quanto previsto dall’art. 17del vigente CCNL sopra citato»; 2.1 il motivo è infondato; secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivato, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (cfr., ex plurimis, Cass. n.9808 del 2011, Cass. n.9256 del 2009 e, con riferimento al rapporto di lavoro di musicisti, Cass. n.7740 del 2003 e Cass. n. 8444 del 2020); nella specie, nonostante la premessa formale, si criticano diffusamente molti degli apprezzamenti delle circostanze fattuali così come operati dalla Corte territoriale, e, soprattutto, si rimettono in discussione gran parte degli elementi di fatto che il giudice, cui A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] compete il dominio del merito, ha esaminato per dare agli stessi un rilievo diverso da quello atteso o patrocinato da parte ricorrente; ma al giudice di legittimità non è conferito (come noto) il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, essendo del tutto estranea al sindacato di legittimità la funzione di procedere a una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie; in particolare, tanto più in giudizi nei quali la decisione è il frutto di selezione e valutazione di una pluralità di elementi, tutti concorrenti a supportare la prova del fatto principale, va ribadito che il ricorrente non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile; all'opposto parte ricorrente trascura di considerare il rilievo decisivo che la Corte d’appello, nell'esplicitare il proprio convincimento, ha attribuito alle circostanze che il Torre non fosse destinatario di un controllo da parte datoriale, ma che piuttosto regolasse la sua attività in forma di «coordinamento»; che non era sottoposto «a vincoli di orario», così escludendosi, conformemente al nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto, la sua strutturale sottoposizione funzionale ai poteri datoriali; si tratta di un percorso motivazionale del tutto plausibile, ed è coerente con il risalente principio che, pur non attribuendo valore preclusivo alla formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale, non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero siano piuttosto proprie del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n. 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass. n. 12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n. 3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e /o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009; Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del 2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000); del resto proprio la Corte Costituzionale ha espresso l'avviso che «il nomen i uris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione» (Corte cost. n. 76 del 2015; v. pure Corte cost. n. 121 del 1976); in definitiva le doglianz e del ricorrente , nonostante l'invocazione eminentemente formale del vizio della falsa applicazione di norme di diritto, riguardano nella sostanza questiones facti (quali indubitabilmente sono l'orario di lavoro, il corrispettivo dell'opera prestata, le ferie, se fruite oppure no, il contenuto dell' attività prestata), non suscettibili di rivalutazione in questa sede, tanto più in una pretesa di parcellizzazione atomistica dei singoli aspetti del rapporto, comunque non idonea a minare l'assunto della Corte territoriale frutto di un giudizio complessivo che ha sintetizzato plausibilmente le ragioni per cui si sia tratto il convincimento circa l'insussistenza della subordinazione nella fattispecie concreta; 3.con la terza critica, formulata ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., censura la sentenza per violazione dell’art. 24 Cost., 420, 421 e 437 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ.; osserva che la Corte di merito, violando il diritto di difesa, non aveva ammesso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] un documento del Torre (i.e., la nota prot. n. 49338 del 20.12.2002) che avrebbe consentito di smentire quello, parimenti tardivo, del Comune di Velletri A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] attestante la mancata fruizione d elle ferie; analoga violazione del diritto di difesa era stata compiuta, a parere del ricorrente, con il diniego di ammissione della chiesta prova testimoniale; 3.1 il motivo è inammissibile; al di là del l’incongruo richiamo all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la critica , siccome incentrata sulla mancata ammissione della prova per testi e sul diniego espresso dal giudice d’appello a specifica produzione documentale – su fatti , peraltro, la cui decisività non è stata neanche adeguatamente illustrata dal ricorrente – , andrebbe più correttamente ricondotta nell’ambito della previsione de ll’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ( v. Cass.13 ottobre 2021, n. 27933; Cass. 17 giugno 2019, n. 16214; Cass. 7 marzo 2017, n. 5654), la cui deduzione è tuttavia preclusa per le ragionidianzi esposte; 4.con il quarto (ed ultimo) motivo deduce , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 23 bis d.lgs. n. 165/2001 , per avere il giudice d’appello dato rilevanza al fatto che il Torre aveva già un rapporto di impiego con altra amministrazione , trascurando di considerare che il dipendente pubblico aveva chiesto l’aspettativ a proprio per l’espletamento di incarico dirigenziale di natura subordinata pressoil Comune di Velletri; 4.1 com’è agevole constatare , trattasi di critica del tutto irrilevante, avendo la Corte di merito escluso la locatio operarumsulla base delle considerazioni sopra riportate, rispetto alle quali l’argomento del concomitante rapporto di impiego con altra amministrazione si pone in termini meramente rafforzativi; 5. conclusivamente, il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese essendo l’entelocale rimasto intimato; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato A.C. 16.6.2022 n. 18034-2016 R.G. Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 20-12 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il v