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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 01998/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i delitti di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. e art. 55 L. 231/2007; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il reato è estinto per prescrizione in data 6 agosto 2023 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi tens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato estinti per prescrizione i delitti di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. e art. 55 L. 231/2007; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato poiché il reato è estinto per prescrizione in data 6 agosto 2023 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il consi tens
Sentenza Cassazione n. 01998/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris