CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 26053/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore dell’indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12/11/2025 il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il decretodi sequestro preventivo emesso in data 08/10/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo sia c.d.impeditivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. sia finalizzato alla confisca diretta e perequivalente ex art. 640-quater e 322-ter cod. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000 e 240, comma 2, cod.pen., della somma di € 3.168.435,82 e di € 446.077,57 quale profitto rispettivamente di quindiciipotesi di truffa aggravata, ex art. 640 bis cod. pen. (capi 1-15), e di indebita compensazione di(in ipotesi) inesistenti crediti fiscali (capo 16), nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Al ricorrente, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sono contestate quindiciipotesi di truffa aggravata in relazione all’assunzione e fatturazione da parte della società deilavori per il rifacimento delle facciate in quindici diversi immobili, nel periodo luglio-dicembre2021, in modo da potere accedere, mediante l’emissione anticipata delle fatture nei confrontidei committenti entro la data del 31/12/2021, al beneficio della detrazione fiscale del 90%mediante il c.d. “sconto in fattura”. In tal modo, la società acquisiva crediti poi portati in indebitacompensazione con debiti INPS ed INAIL nell’ultima dichiarazione effettuata in cui risultanoutilizzati in compensazione i crediti da bonus facciate con il mod. F24 presentato in data16/12/2022, a fronte di lavori edilizi non avviati nel termine del 31/12/2021 e comunque maieseguiti o eseguiti solo in minima parte.2. Avverso tale decreto propone ricorso in Cassazione, tramite il difensore l’indagato GiuseppePiraino, affidandolo a cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in relazione all’art. 125 comma 3, cod. proc. pen. per omessa o apparentemotivazione in ordine al fumus commissi delicti in relazione ai capi da 1) a 15) nell'atto diincolpazione provvisoria. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanzagenetica per la ricostruzione della vicenda, ritiene la natura totalmente fittizia del credito fiscaleacquisito, sul presupposto di un elevato numero di commesse nella consapevolezza di nonpoterle eseguire; a tal fine viene valorizzata e argomentata la mancata o parziale esecuzione deilavori edilizi: su tale punto, la difesa osserva che, in realtà, le quindici commesse acquisite sonostate quasi interamente eseguite (sette erano in stato di avanzamento e solo sei in fase di lavoripreparatori con montaggio dei ponteggi).2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 bis cod. pen. (reato di truffa aggravata provvisoriamentecontestato ai capi da 1 a 15 dell'atto di incolpazione). La contestazione ha per oggettol’incameramento di un numero di commesse del tutto sovradimensionato rispetto alla capacitàimprenditoriale, avuto riguardo al numero di dipendenti ed alle dimensioni ridotte della società.Nel dettaglio la difesa assume che: nel periodo di riferimento (da luglio-dicembre 2021), lasocietà [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l. ha stipulato numerosi contratti di appalto (circa trentasette),con conseguente aumento esponenziale dei volumi di fatturazione attiva nei confronti dei privati,con corrispondente aumento del personale dipendente, per poi rientrare nell'anno 2022 entrolimiti di fatturazione proporzionati ai livelli del periodo precedente al 2021; si tratta di un datofisiologico, atteso che la normativa che ha introdotto i c.d. bonus edilizi era finalizzata proprioad incrementare l'attività edilizia; la realizzazione della maggior parte delle commesse escludela natura fittizia attribuita all'attività edilizia e la sussistenza di false fatturazioni; il successivoridimensionamento non è indice di un preordinato meccanismo fraudolento, ma deriva da unasopravvenuta difficoltà aziendale a causa del fenomeno dei c.d. crediti “bloccati” o “incagliati”che impediva il completamento delle opere; sia il G.i.p. sia il tribunale del riesame hannoerroneamente individuato gli elementi sintomatici di una presunta natura fraudolenta: emissioneanticipata delle fatture, che invece era espressamente consentita dalla legge; la natura presuntadei lavori acquisiti, che invece per la maggior parte sono stati portati a termine (a fronte di 37contratti di appalto, 22 sono stati interamente definiti e 15 sono oggetto di contestazione eprovvisoria, dei quali due definiti, sette in stato di avanzamento e per i rimanenti erano stateavviate attività preparatorie); la natura fittizia e illegittima del credito di imposta spettante aicommittenti, collegata al mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori entro il 31/12/2021,elemento che peraltro non è previsto in alcun riferimento normativo (l. 160/2019 che prevedevauna detrazione del 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciateesterne di edifici esistenti), così come un termine di ultimazione dei lavori, come rilevato anchenella consulenza tecnica prodotta dalla difesa a firma dott. [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per mancanza assoluta dimotivazione sulla consulenza tecnica relativa all'assetto organizzativo della società [OSCURATO:SOCIETA]., la cui pretesa inconsistenza di mezzi e strutture costituisce il fondamentalepresupposto a base del provvedimento impugnato con riferimento alla riconducibilità dellecondotte nei reati di truffa aggravata contestati ai capi da 1) a 15); si tratta della citataconsulenza tecnica prodotta dalla difesa, secondo la quale è accertato un rapporto diproporzionalità tra la capacità aziendale della [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l. e la consistenza dellecommesse acquisite nel 2021, valutando documenti contabili, tecnici, amministrativi,evidenziando come la società, a partire da giugno 2021, abbia incrementato in misuraesponenziale i propri investimenti in attrezzature e impianti e mediante assunzione di personale,e come, poi, i lavori siano stati interrotti a causa di impossibilità sopravvenuta non imputabileall'impresa e derivante dal blocco normativo del mercato dei crediti fiscali.2.4. Con il quarto motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.: mancanza, o comunque,carenza o logicità della motivazione, con riferimento alla riconducibilità della condotta al reato diindebita compensazione di credito d'imposta, provvisoriamente contestato al capo 16), secondoil quale la [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l. avrebbe, nel corso dell'anno 2022, indebitamente utilizzato incompensazione crediti di imposta derivanti da benefici connessi al c.d. bonus facciate, daritenersi inesistenti, in misura pari ad euro 466.007, 57; tale credito d'imposta è stato poimonetizzato mediante cessione onerosa a terzi ovvero mediante compensazione dei debitidella maggioranza delle commesse acquisite nel periodo di riferimento, e quindi l’assenza difraudolenta preordinazione al momento della stipula dei singoli contratti e la legittimità dei creditidi imposta acquisti e poi monetizzati o portati in compensazione.2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. per mancanza o mera apparenzadella motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. La difesa osservache, seppure il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca, ex art. 240comma 2 cod. proc. pen. può legittimamente contenere anche una concisa motivazione in ordinealla sussistenza delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispettoalla definizione del giudizio, nel caso di specie la motivazione risulta inferiore anche agli standardminimi richiesti laddove sia il G.i.p. sia al Tribunale del riesame, trattando gli indici sintomaticidel rischio di una non proficua esecuzione del provvedimento ablatorio, si limitano ad indicare laspregiudicatezza dimostrata dall'indagato nel sottoscrivere, con pericolosa serialità e senzaalcuno scrupolo, contratti di appalto con il solo scopo di maturare un vantaggio indebito e hannogenericamente ipotizzato che l’indagato potrebbe disperdere le risorse accumulate, senzaneppure specificare la riferibilità delle somme corrispondenti ai crediti portati in compensazioneai singoli contratti di appalto ritenuti inattuati, considerato - ribadisce la difesa - l'adempimentodella maggioranza delle commesse acquisite nel periodo di riferimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è, nel suo complesso, infondato.1. Va premesso che il controllo di legittimità in tema di misura cautelari reali è consentito, aisensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., soltanto “per violazione di legge”. Per costanteorientamento di questa Corte, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali,costituiscono violazione di legge, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325,comma primo, cod. proc. pen., sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(ex multis, sez. 3, sent. 4919 del 4/07/2016, Rv. 269296 – 01), ma non anche la sua illogicitàmanifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, sent. n. 5807del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; in motivazione la Corte ha osservato che siffatte misurecondividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento diprevenzione).2. Va anche premesso, in via generale, che il Tribunale del riesame, in adesione alle conclusionidel Giudice per le indagini preliminari - con le quali quelle del Tribunale si integrano - e sullascorta dell’ampio compendio indiziario acquisito, ha spiegato come le condotte per cui si procede,complesse e seriali, fossero connotate dal medesimo “meccanismo fraudolento in danno delloStato», articolato in quattro fasi, che vengono puntualmente sviluppate: «emissione di fattureentro il 31.12.2021 per lavori edili – ma eseguiti solo in parte e comunque di differente importo»;«la formazione di un credito di imposta, spettante ai committenti, per i lavori commissionati(tutti rientranti nella disciplina legislativa relativa al cd bonus facciate), risultato esseretotalmente fittizio, data la riscontrata carenza dei requisiti sostanziali»; «cessione del creditofiscale alla società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte dei condomini committenti»;«monetizzazione del credito di imposta mediante cessione onerosa da parte della societàappaltatrice cessionaria a favore di terzi soggetti […] ovvero mediante compensazione» (pp. 13-15 ordinanza impugnata)2.1. Ebbene, l’esposizione delle ragioni poste a base del provvedimento cautelare reale risultadel tutto adeguata, avuto riguardo ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol’apprezzamento delle risultanze probatorie, senza illogicità evidenti o argomentazionicontraddittorie. L’apparato motivazionale risulta, dunque, esente dai vizi denunciati dal ricorrentein ordine alla consistenza del fumus che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;invero, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamentodel giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori(cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400-01).2.1.1. I primi quattro motivi di ricorso non sono, pertanto, consentiti, nella parte in cui sollecitanoun nuovo apprezzamento circa la rilevanza e concludenza dei dati probatori e risultano parimentigenerici in quanto fondati su una lettura parziale dell’ordinanza impugnata, e, comunque,infondati in punto di diritto, nei termini di seguito illustrati.3. Quanto al primo motivo, l’apparato argomentativo in tema di fumus commissi delicti per idelitti di truffa aggravata, con ogni evidenza, non risulta carente o meramente apparente.Muovendo dalle medesime considerazioni del Giudice per le indagini preliminari, senza alcundubbio sulla sussistenza del fumus, il Tribunale evidenzia – con ampio richiamo alla «convergentemole di emergenze indiziarie», in riferimento a ciascun cantiere – il carattere totalmente fittiziodi alcuni lavori, mai avviati (capi 1-2-8-9-10-11-15), e quello parzialmente fittizio di altri (capi3-4-5-6-7-12-13-14), addirittura ponteggi montati solo in parte (capo 3, 9,10,14), smontatisenza preavviso già nel giugno/luglio 2022 (capo 6, 8, 1, 2), con contenziosi civili in atto proprioper la mancata esecuzione delle opere (capo 12,11). I giudici del merito cautelare, d’altronde,non dubitano della presenza di altri appalti in cui le opere sono state eseguite, ma ritengono ildato inidoneo a svalutare l’efficacia inferenziale del generale quadro indiziario, a partire dalconsistente numero di commesse accettate e non portate a compimento. Non si rilevano,pertanto, decisive discrasie rispetto al percorso giustificativo del primo giudice (e, peraltro, ilricorrente si limita a generiche contestazioni in ordine all’effettivo stato di avanzamento deisingoli lavori).4. Parimenti infondate sono le censure espresse nel secondo motivo di ricorso in ordine allasussunzione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 640-bis cod. pen.4.1. In proposito, è utile richiamare - per quanto qui rileva - le informazioni provvisorie nn. 4-5/2006, relative alle decisioni delle Sezioni Unite in data 26/02/2026, rese nei procedimenti RG.23971/25, Notaro, e RG. 23976/25, Mammano, e relative alla materia del “Superbonus 110%”:questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, ha affermato che la costituzione diun credito di imposta fittizio, mediante la presentazione di fatture per operazioni in tutto o inparte inesistenti e con opzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributosotto forma di sconto anticipato dai fornitori ovvero per la cessione di un credito d’imposta diimporto pari alla detrazione, integra il reato di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen, in formaconsumata. E’ utile altresì richiamare, specificamente per il c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, quanto giàespresso da questa Sezione, in conformità alle indicazioni rinvenibili nella circolare esplicativadell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 29/11/2021, sulla ricostruzione del quadro normativo,anche con i successivi interventi di contrasto alle frodi, e sulla circostanza che l’opzione per losconto in fattura debba e possa riguardare solo quella parte dei lavori che sono stati già eseguiti,in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (non più di due per ogni interventocomplessivo e ciascuno riferito ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento) (Sez. 2, n.8573 del 06/02/2026, Agliano, non mass.).4.2. Ciò precisato, va osservato che del tutto fondatamente e in modo, come detto, noncensurabile nella presente sede, i giudici del merito hanno ricostruito, a prescindere dalla formaleliceità dello strumento utilizzato, la consapevole acquisizione di «un numero oggettivamente noneseguibile di contratti di appalto a ridosso della scadenza del termine finale», «a fronte delledimensioni organizzative e dell'assetto economico-patrimoniale della società che, nell'anno2020, contava soltanto due dipendenti» (pp. 15-16 ordinanza).A tal fine vengono valorizzati l’ingente volume di fatture attive emesse a ridosso del 31 dicembre2021 e la brusca e definitiva interruzione di tutti i lavori sin dall’anno 2022, superando la tesidifensiva dell’effettiva conoscenza della crisi di liquidità soltanto nel 2023, con il c.d.“incagliamento” dei crediti fiscali acquisiti che avrebbe impedito il completamento delle opere(pp. 16-17 ordinanza impugnata). È risultata così creata, perlopiù su base documentale, unafalsa rappresentazione della realtà, idonea a trarre in inganno gli uffici preposti al riconoscimentodelle agevolazioni fiscali (credito di imposta al 90%) e pienamente riconducibile alla condotta diartificio ex art. 640 cod. pen. (Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, 285442-01).L’ordinanza impugnata ha individuato in una fase successiva il momento consumativo del reato(nella riscossione ovvero nella compensazione del credito, v. p. 18). Nel dettaglio, si richiamanoi plurimi elementi sulla base dei quali i giudici di merito, le cui ragioni possono integrarsi avicenda, hanno ritenuto configurabile il reato di truffa per il conseguimento di erogazionipubbliche, oltre al conseguente delitto fiscale, evidenziando i seguenti elementi: il capitalesociale della società amministrata dall’indagato, la [OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l., pari a 1.250 euro ela disponibilità di soli due dipendenti, fino al 2020; il numero oggettivamente non eseguibile dicontratti di appalto acquisiti in sette mesi (11 milioni di euro di crediti); il fatturato della societàpassato da 500.000,00 euro nel 2020 a 12.500,000,00 euro nel 2021 e poi di nuovo ridotto acirca 500.000,00 euro nel 2022; l’ingente aumento di fatturato attivo senza corrispondenteaumento di fatture passive relative ai costi di acquisto di forniture e/o prestazioni di servizinecessari per l’esecuzione dei lavori di appalto; la massiccia assunzione di personale dal giugno2021 (fino ad allora soli 2 dipendenti) e fino al mese di aprile 2022 (123 unità) e poi di nuovo ladrastica riduzione nei mesi successivi fino a 9 unità; la brusca interruzione dei lavori (e in alcunicasi pure lo smontaggio dei ponteggi) già a partire da giugno 2022, con conseguente irrilevanzadella deduzione difensiva del blocco del mercato dei crediti fiscali, che risale al successivo mesedi aprile 2023, la retrodatazione al 31/12/2021 della CILA in tre cantieri (capi 6-8-15) e l’assenzadella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’inizio dei lavori interessati dal bonusfacciate entro il 31/12/2021 in altri casi (capi 8-6-9-10-13-15); il riscontrato mancato avvio deilavori entro il 31/12/2021 in sette cantieri, il montaggio del solo ponteggio in alcuni casi el’esecuzione parziale in altri e comunque il carattere fittizio totale o parziale degli interventiedilizia appaltati, sulla scorta delle convergenti conclusioni desumibili dalle dichiarazioni degliamministratori dei condomini interessati dai lavori e dai servizi di o.c.p. eseguiti dalla poliziagiudiziaria fino a gennaio 2025 (p. 14 ordinanza impugnata).5. Contrariamente a quanto sostenuto nel terzo motivo di ricorso, il tribunale del riesame nonha trascurato le deduzioni relative alla consulenza tecnico-contabile allegata dalla difesa, cheanzi ha richiamato ripetutamente, senza peraltro condividerne le conclusioni, avendo valutatocome influente in termini liberatori l’insieme di elementi ivi prospettati quali la massicciaassunzione di personale dipendente registrata a partire dal mese di giugno 2021 e fino al mesedi aprile 2022 (123 unità di personale), a cui aveva però fatto seguito, nel corso dei mesisuccessivi, una drastica riduzione del personale fino a 9 unità, stigmatizzando, altresìl’impossibilità di verificare la corrispondenza degli importi delle spese per ”attrezzature e impiantispecifici”, neppure quantificate nel loro esatto ammontare rispetto a quanto riportato nellescritture contabili.È stata, così, motivatamente ribadita, secondo valutazione di merito del tutto logica e nonapparente, la palese inadeguatezza dell’assetto organizzativo ed economico-patrimoniale dellasocietà appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a far fronte alla simultanea esecuzione di unelevatissimo numero di commesse di lavori, tutte incamerate entro il 31.12.2021,definitivamente riscontrata dal già descritto andamento dei lavori (non solo interrotti, ma «mairipresi, come evincibile dallo smontaggio dei ponteggi»).6. Infondato appare anche il quarto motivo di ricorso, relativo al delitto tributario di indebitacompensazione di cui al capo 16) della contestazione provvisoria (già previsto dall’art. 10-quater,d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e oggi dall’art. 84, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173), in quantoprivo di confronto con le specifiche argomentazioni del Tribunale del riesame (p.19 ordinanza),il quale indica chiaramente come solo una parte dei crediti di imposta portati in compensazione,con modello F24 trasmesso il 16 dicembre 2022, per un ammontare complessivo di euro779.263,82, fossero stati illecitamente ottenuti mediante le sopraesposte condotte truffaldine;in particolare, viene spiegato che sono stati ipotizzati come non spettanti importi per un totaledi euro 466.077,57. Si distingue così adeguatamente tra i crediti derivanti da lavori regolarmenteeseguiti e quelli meramente fittizi. Le deduzioni difensive sono state tenute in adeguataconsiderazione, ma con esito diverso da quello invocato dall’indagato, disattendendo le obiezionidifensive (che sostenevano la liceità delle agevolazioni fiscali e ancoravano a un’epoca assaisuccessiva l’irreversibile illiquidità), richiamando correttamente l’orientamento giurisprudenzialeche colloca la consumazione del reato al momento in cui il contribuente presenta, acompensazione di propri debiti fiscali, crediti inesistenti o non spettanti, inoltrando l’ultimomodello F24 relativo all’anno d’imposta, strumento tipico di estinzione dell’obbligazione tributaria(Sez. 3, n. 15493 del 19/12/2024, dep. 2025, Frasca, Rv. 287988-01; Sez. 3, n. 39478 del25/06/2024, Barbarino, Rv. 287108-03; Sez. 3, n. 24254 del 14/02/2024, Bonicelli, Rv. 286560-01).7. Infondato, infine, è il quinto motivo di ricorso relativo al periculum in mora.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame, come anche il Giudicedelle indagini preliminari, si sono correttamente confrontati con i principi espressi dalle SezioniUnite Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), esponendo, neiprovvedimenti cautelari, le concise ragioni che rendono concreto il pericolo di dispersione deibeni in sequestro e, quindi, necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispettoalla definizione del giudizio. E’ stata, a tal fine, valorizzata la spregiudicata personalitàdell’indagato (p.20 ordinanza impugnata) mediante il richiamo di quanto evidenziato sul puntonel decreto di sequestro in merto proprio al periculum in mora (p. 76): “l’indagato nel caso dispecie ha manifestato una spiccata spregiudicatezza oltre che una pericolosa serialità,sottoscrivendo senza alcuno scrupolo un numero significativo di contratti di appalto con il soloed unico scopo di maturare un credito di imposta milionario e quindi acquisire un vantaggioindebito”, tanto che “nelle more della conclusioni del processo, ben potrebbe (ove ciò non sia giàavvenuto), far disperdere le risorse accumulate, con conseguente prognosi negativa in assenzadi un decreto di sequestro preventivo in ordine alla proficua esecuzione di un provvedimentodefinitivo di confisca”. A dimostrazione della concretezza del pericolo, viene anche evidenziatal’avvenuta monetizzazione, mediante cessione a terzi, della somma di oltre sette milioni di euro,rispetto agli oltre undici milioni di euro acquisiti quale credito di imposta. Tale giudizio vienepienamente condiviso dal Tribunale del riesame, il quale ha valorizzato anche il fatto che alladata dell’esecuzione del sequestro, il 15/10/2025, nel cassetto fiscale della società dell’indagato([OSCURATO:PERSONA] costruzioni s.r.l.), risultavano giacenti crediti fiscali per un importo pari ad euro41.753,68 a fronte dell’importo di oltre tre milioni di euro che, invece, risultava nel cassettofiscale della società all’epoca dell’informativa, nel febbraio 2025, a dimostrazione ulteriore delconsistente pericolo di dispersione e della necessità di ablazione anticipata. Il Tribunale ha,inoltre, rimarcato che la difesa neppure ha documentato l'eventuale esistenza di ulteriorigaranzie patrimoniali nella diretta o indiretta disponibilità dell'indagato, evidenziandonel’incapienza rispetto all’entità del profitto del reato confiscabile, in aggiunta alle capacitàtruffaldine palesate (p.21 ordinanza impugnata). Anche sotto tale profilo, dunque, il Tribunaledel riesame ha fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte, in tema di motivazionesul “periculum in mora”, facendo riferimento ad elementi sia oggettivi, quali la natura e lacomposizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo nonché la tipologia dei beni presenti nelpatrimonio del destinatario della confisca, sia soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato,che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamentodel suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 – 01, [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 14047 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:SOCIETA].,Rv. 286297 – 01).8. Per le considerazioni esposte, il ricorso viene rigettato, con conseguente condanna delricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 1 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]