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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18935/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26712 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. (società cessata in data 17 maggio 2013), [OSCURATO:PERSONA] , già socio della predettasocietà, [OSCURATO:PERSONA], già socio della predetta società tuttirappresentati e difes i in forza di procura specia le in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Taverna, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio eletto presso lo studio dei ridetti difensor i in Roma, viale ReginaMargherita n. 262 ; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – Oggetto:rinvio a n. ruoloex L. 197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado d el Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1979 / 18 / 1 7 depositata in data 07/04/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (amministratore e liquidatore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (soci della ridetta società) impugnavano l’avviso di accertamento emessodall’Ufficio per l’anno 2006 e loro notificato nel dicembre 2014a seguito dell’attività di controllo relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA].,cancellata da registro imprese in data 17 maggio 2013; - la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR con la pronuncia gravata ha accolto l’impugnazione dell’Agenziadelle Entrate; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a tre motivi;l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; - il primo motivo di impugnazione deduce la viola zione e falsa applicazionedegli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteattribuito ai soci e al liquidatore la responsabilità peril debito tributario per IVA e IRAP in forza della c.d.

“ ristretta base societaria ”, traslando quindi nei confronti dei sopra detti i debiti per tributi , anche in ragione poi della cessazione della societàin argomento; - il secondo motivo si duole, sotto altro profilo, della ulteriore erroneità della pronuncia gravata per avere la CTR fondato le proprie conclusioni su responsabilità solo presunte, in quanto nessunacondotta era ascrivibile ai soci e al liquidatore ai fini di darprova della loro responsabilità per i tributi evasi in cap o alla società; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2495 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR applicato illegittimamente a carico dei contribuenti u na doppia presunzione, consistente nella presunzione di percezione di sommedi denaro come utili extracontabili e nella presunzione di responsabilità, mentre l’onere di provare la sussistenza della maggior materia imponibile gravava sull’Ufficio e non pote va ritenersi adempiuto in virtù dell’applicazione del surrichiamato meccanismodi duplice presunzione ; Consideratoche: - èin atti istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 con la quale i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.1, commi 186 - 202, della medesima legge; P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26712 /20 17 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. (società cessata in data 17 maggio 2013), [OSCURATO:PERSONA] , già socio della predettasocietà, [OSCURATO:PERSONA], già socio della predetta società tuttirappresentati e difes i in forza di procura specia le in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Taverna, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] condomicilio eletto presso lo studio dei ridetti difensor i in Roma, viale ReginaMargherita n. 262 ; –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente – Oggetto:rinvio a n. ruoloex L. 197/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado d el Lazio, sez. staccata di Latina, n. 1979 / 18 / 1 7 depositata in data 07/04/2017, non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] (amministratore e liquidatore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (soci della ridetta società) impugnavano l’avviso di accertamento emessodall’Ufficio per l’anno 2006 e loro notificato nel dicembre 2014a seguito dell’attività di controllo relativa alla società [OSCURATO:SOCIETA].,cancellata da registro imprese in data 17 maggio 2013; - la CTP accoglieva i ricorsi; appellava l’[OSCURATO:PERSONA]; - la CTR con la pronuncia gravata ha accolto l’impugnazione dell’Agenziadelle Entrate; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a tre motivi;l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; - il primo motivo di impugnazione deduce la viola zione e falsa applicazionedegli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteattribuito ai soci e al liquidatore la responsabilità peril debito tributario per IVA e IRAP in forza della c.d. “ ristretta base societaria ”, traslando quindi nei confronti dei sopra detti i debiti per tributi , anche in ragione poi della cessazione della societàin argomento; - il secondo motivo si duole, sotto altro profilo, della ulteriore erroneità della pronuncia gravata per avere la CTR fondato le proprie conclusioni su responsabilità solo presunte, in quanto nessunacondotta era ascrivibile ai soci e al liquidatore ai fini di darprova della loro responsabilità per i tributi evasi in cap o alla società; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, 2495 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR applicato illegittimamente a carico dei contribuenti u na doppia presunzione, consistente nella presunzione di percezione di sommedi denaro come utili extracontabili e nella presunzione di responsabilità, mentre l’onere di provare la sussistenza della maggior materia imponibile gravava sull’Ufficio e non pote va ritenersi adempiuto in virtù dell’applicazione del surrichiamato meccanismodi duplice presunzione ; Consideratoche: - èin atti istanza di sospensione ex art. 1, comma 197, della legge n.197/22 con la quale i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art.1, commi 186 - 202, della medesima legge; P.Q.M. sospende il processo ai sensi dell'art. 1, comma 1
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