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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17865/2026

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o di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 14 gennaio 2026, la Corte d’appello di Milano harespinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell’equariparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa dellalibertà personale (custodia in carcere dal 23 febbraio 2021 al 14 giugno 2021;arresti domiciliari dal 15 giugno 2021 al 16 novembre 2021).La misura cautelare fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Milano per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cuiall’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo C) e del reato di cui agli artt. 81,comma 2, 110 cod. pen., 73 comma 1, d.P.R. n. 309/90 (capo C1).

Secondol’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era stato partecipe di una associazione finalizzata alnarcotraffico della quale [OSCURATO:PERSONA] era, insieme ad altri, l’organizzatore.Inoltre, in due occasioni (tra l’8 e il 12 giugno 2019 e tra il 29 giugno e il 5 luglio2019), aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente che, per laquantità, era destinata ad essere ceduta a terzi. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primogrado «per non aver commesso il fatto» dal reato associativo e «perché il fattonon sussiste», dall’imputazione di cui al capo C1) limitatamente ai fatti del 29giugno e il 5 luglio 2019.

In grado di appello, è stato assolto «perché il fatto nonsussiste» anche dalla residua imputazione di cui al capo C1) relativa all’acquistodi sostanza stupefacente asseritamente avvenuto tra l’8 e il 12 giugno 2019.2.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa al riconoscimento del dirittoall’indennizzo la circostanza che, come emerso anche all’esito del giudizio dicognizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti di abituale frequentazione con [OSCURATO:PERSONA].Ha rilevato a tal fine che questi rapporti avevano «indubbia connotazioneantigiuridica» perché – per espressa ammissione del ricorrente – legati al giocodel poker (fonte di reciproche obbligazioni debitorie e creditorie) e perché, comel’odierno ricorrente ha dichiarato in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile afornirgli «marijuana di buona qualità» che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe destinato a proprio usopersonale.

Ha sottolineato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della vicinanza diAmante ad ambienti criminali tanto che, nel corso di un incontro, gli suggerì di noncontattarlo telefonicamente dicendogli: «il mio telefono secondo me fa puzza».

Insintesi, secondo la Corte territoriale, la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] ebbeefficacia sinergica nell’applicazione della misura cautelare.

In ragione delcontenuto delle conversazioni intercettate, infatti, fu valutata come frequentazioneambigua tale da integrare una condotta gravemente colposa ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo.3.

Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di riparazionelamentando erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.Il difensore del ricorrente osserva che, all’esito del giudizio di cognizione,anche [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall’imputazione di cui al capo C1) essendostata radicalmente esclusa la sussistenza di quei fatti.

Rileva che l’ordinanzaimpugnata ha ritenuto ambigua la frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e PietroAmante perché entrambi giocavano d’azzardo, ma il contenuto non lecito deirapporti di debito credito derivanti dal gioco d’azzardo non ha certamente datocausa all’applicazione della misura cautelare.

Secondo il difensore, l’ordinanzaimpugnata non si sarebbe confrontata con la sentenza di assoluzione e col suocontenuto.

Non avrebbe tenuto conto, infatti, che nel giudizio di cognizione sonostate escluse cessioni di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e si è accertato, invece,che, all’epoca dei fatti, l’odierno ricorrente era «un giocatore professionista dipoker».

La Corte di appello, inoltre, avrebbe ignorato che, già nell’interrogatoriodi garanzia, [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che si incontrava con [OSCURATO:PERSONA] perchéentrambi giocavano d’azzardo e non avrebbe tenuto conto che, pur avendoammesso tale condotta illecita, [OSCURATO:PERSONA] non è stato sanzionato per averla tenuta.4.

Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Con memoria in data 13 marzo2026 l’Avvocatura dello Stato ha concluso nello stesso senso, chiedendo, insubordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per lariparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto algiudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condottagravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno ilgiudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misuracautelare.

Perché sorga il diritto all’indennizzo, peraltro, può anche prescindersidalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltantol’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra duratadella custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tantola privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quantol’incolpato non vi abbia dato causa – o non abbia concorso a darvi causa ‒l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria,dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez.

U., n. 51779del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).

Si tratta di una valutazione che vaeffettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione delprovvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez.

U, n. 32383 del27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663).A ciò deve aggiungersi che, nell’escludere il diritto alla riparazione per laritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbiadato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, ilgiudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nelgiudizio di merito (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro,Rv. 203636).

Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il doloo la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza diassoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, nonmass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491).3.

La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilologico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse.La Corte territoriale non trascura affatto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia statoassolto da ogni accusa essendo stato escluso che egli avesse ricevuto sostanzastupefacente da [OSCURATO:PERSONA] o avesse fatto parte dell’associazione di cui al capoC).

Dall’ordinanza impugnata emerge, tuttavia, che all’esito del giudizio dicognizione, la sussistenza dell’associazione non è stata esclusa né è stato esclusoche [OSCURATO:PERSONA] ne facesse parte.

Secondo la Corte di appello (pag. 13dell’ordinanza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del coinvolgimento di Amantein traffici illeciti; non soltanto perché ha dichiarato in giudizio che questi si eramostrato disponibile a procurargli marijuana (era dunque «a conoscenza dellavicinanza di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti»); maanche perché, nell’incontro monitorato in ambientale il 5 luglio 2019, ritenne diavvertire [OSCURATO:PERSONA] che parlare a telefono poteva essere imprudente (testualmente:«il mio telefono secondo me fa puzza»), sapeva, quindi, che i suoi rapporti conAmante potevano «innescare un interesse investigativo» (pag. 13 dell’ordinanzaimpugnata).Come l’ordinanza impugnata chiarisce, queste condotte ebbero un ruolosinergico nell’applicazione della misura, che fu concausata dalla cautela dimostratada [OSCURATO:PERSONA] nei colloqui con [OSCURATO:PERSONA] e dal riferimento al «fumo» contenuto nelleconversazioni intercettate.

Pertanto, nessun profilo di contraddittorietà omanifesta illogicità può essere ravvisato nell’aver ritenuto che tali condotte fosserogravemente imprudenti e perciò ostative al riconoscimento del dirittoall’indennizzo.

Non è illogico, in particolare, aver ritenuto gravemente colposa lastabile frequentazione con [OSCURATO:PERSONA].

Secondo quanto emerso in giudizio,infatti: tale frequentazione era generata da rapporti di debito credito aventi causaillecita perché derivanti dal gioco d’azzardo; [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con Amanteanche dell’acquisto di “fumo”; si trattava di rapporti connotati da cautela, tantoche [OSCURATO:PERSONA] sospettò di essere intercettato e ne avvisò l’amico.4.

La motivazione fornita dalla Corte territoriale si allinea agli insegnamenti diquesta Corte di legittimità sulla valutazione dell’ambiguità delle condotte emersein fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l’errore dell’autoritàgiudiziaria.

In generale, infatti, le frequentazioni ambigue e le conversazioniconnesse a queste frequentazioni, se caratterizzate dall’uso di un linguaggiocriptico oppure – come nel caso di specie – da particolare cautela, sono idonee adessere oggettivamente interpretate come complicità e, di conseguenza, sono segnisufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento delprovvedimento cautelare.

Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimitàall’ambiente criminale, possono facilmente indurre l’apparenza dellapartecipazione al reato e dunque di condotte che, in quanto macroscopicamenteimprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confrontidell’interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamenteconformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia dallagiurisprudenza di legittimità – in ragione del quale la regola solidaristica sottesaal diritto all’equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condottavolta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione dilegge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che ‒ valutata dal giudicedella riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza ‒ sia tale da creare unasituazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Inquesto senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrandoil reato, realizzi ‒ per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanzadi leggi, regolamenti o norme disciplinari ‒ una situazione tale da costituire unanon voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che sisostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale onella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203637).5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusionedelle stesse.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Statoabbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spesesostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez.

U., n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14 gennaio 2026, la Corte d’appello di Milano harespinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell’equariparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa dellalibertà personale (custodia in carcere dal 23 febbraio 2021 al 14 giugno 2021;arresti domiciliari dal 15 giugno 2021 al 16 novembre 2021).La misura cautelare fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari pressoil Tribunale di Milano per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cuiall’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo C) e del reato di cui agli artt. 81,comma 2, 110 cod. pen., 73 comma 1, d.P.R. n. 309/90 (capo C1). Secondol’ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] era stato partecipe di una associazione finalizzata alnarcotraffico della quale [OSCURATO:PERSONA] era, insieme ad altri, l’organizzatore.Inoltre, in due occasioni (tra l’8 e il 12 giugno 2019 e tra il 29 giugno e il 5 luglio2019), aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] sostanza stupefacente che, per laquantità, era destinata ad essere ceduta a terzi. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primogrado «per non aver commesso il fatto» dal reato associativo e «perché il fattonon sussiste», dall’imputazione di cui al capo C1) limitatamente ai fatti del 29giugno e il 5 luglio 2019. In grado di appello, è stato assolto «perché il fatto nonsussiste» anche dalla residua imputazione di cui al capo C1) relativa all’acquistodi sostanza stupefacente asseritamente avvenuto tra l’8 e il 12 giugno 2019.2. L’ordinanza impugnata ha ritenuto ostativa al riconoscimento del dirittoall’indennizzo la circostanza che, come emerso anche all’esito del giudizio dicognizione, [OSCURATO:PERSONA] aveva rapporti di abituale frequentazione con [OSCURATO:PERSONA].Ha rilevato a tal fine che questi rapporti avevano «indubbia connotazioneantigiuridica» perché – per espressa ammissione del ricorrente – legati al giocodel poker (fonte di reciproche obbligazioni debitorie e creditorie) e perché, comel’odierno ricorrente ha dichiarato in dibattimento, [OSCURATO:PERSONA] si era reso disponibile afornirgli «marijuana di buona qualità» che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe destinato a proprio usopersonale. Ha sottolineato, inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della vicinanza diAmante ad ambienti criminali tanto che, nel corso di un incontro, gli suggerì di noncontattarlo telefonicamente dicendogli: «il mio telefono secondo me fa puzza». Insintesi, secondo la Corte territoriale, la frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] ebbeefficacia sinergica nell’applicazione della misura cautelare. In ragione delcontenuto delle conversazioni intercettate, infatti, fu valutata come frequentazioneambigua tale da integrare una condotta gravemente colposa ostativa alriconoscimento del diritto all’indennizzo.3. Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto della richiesta di riparazionelamentando erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.Il difensore del ricorrente osserva che, all’esito del giudizio di cognizione,anche [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall’imputazione di cui al capo C1) essendostata radicalmente esclusa la sussistenza di quei fatti. Rileva che l’ordinanzaimpugnata ha ritenuto ambigua la frequentazione tra [OSCURATO:PERSONA] e PietroAmante perché entrambi giocavano d’azzardo, ma il contenuto non lecito deirapporti di debito credito derivanti dal gioco d’azzardo non ha certamente datocausa all’applicazione della misura cautelare. Secondo il difensore, l’ordinanzaimpugnata non si sarebbe confrontata con la sentenza di assoluzione e col suocontenuto. Non avrebbe tenuto conto, infatti, che nel giudizio di cognizione sonostate escluse cessioni di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e si è accertato, invece,che, all’epoca dei fatti, l’odierno ricorrente era «un giocatore professionista dipoker». La Corte di appello, inoltre, avrebbe ignorato che, già nell’interrogatoriodi garanzia, [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che si incontrava con [OSCURATO:PERSONA] perchéentrambi giocavano d’azzardo e non avrebbe tenuto conto che, pur avendoammesso tale condotta illecita, [OSCURATO:PERSONA] non è stato sanzionato per averla tenuta.4. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scrittechiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Con memoria in data 13 marzo2026 l’Avvocatura dello Stato ha concluso nello stesso senso, chiedendo, insubordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per lariparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto algiudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condottagravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno ilgiudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misuracautelare. Perché sorga il diritto all’indennizzo, peraltro, può anche prescindersidalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltantol’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra duratadella custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tantola privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quantol’incolpato non vi abbia dato causa – o non abbia concorso a darvi causa ‒l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria,dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che vaeffettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione delprovvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadroindiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenzadella fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio;in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamentoextraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663).A ciò deve aggiungersi che, nell’escludere il diritto alla riparazione per laritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbiadato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, ilgiudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nelgiudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro,Rv. 203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il doloo la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza diassoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4,n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, nonmass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491).3. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilologico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse.La Corte territoriale non trascura affatto la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] sia statoassolto da ogni accusa essendo stato escluso che egli avesse ricevuto sostanzastupefacente da [OSCURATO:PERSONA] o avesse fatto parte dell’associazione di cui al capoC). Dall’ordinanza impugnata emerge, tuttavia, che all’esito del giudizio dicognizione, la sussistenza dell’associazione non è stata esclusa né è stato esclusoche [OSCURATO:PERSONA] ne facesse parte. Secondo la Corte di appello (pag. 13dell’ordinanza impugnata), [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del coinvolgimento di Amantein traffici illeciti; non soltanto perché ha dichiarato in giudizio che questi si eramostrato disponibile a procurargli marijuana (era dunque «a conoscenza dellavicinanza di [OSCURATO:PERSONA] ad ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti»); maanche perché, nell’incontro monitorato in ambientale il 5 luglio 2019, ritenne diavvertire [OSCURATO:PERSONA] che parlare a telefono poteva essere imprudente (testualmente:«il mio telefono secondo me fa puzza»), sapeva, quindi, che i suoi rapporti conAmante potevano «innescare un interesse investigativo» (pag. 13 dell’ordinanzaimpugnata).Come l’ordinanza impugnata chiarisce, queste condotte ebbero un ruolosinergico nell’applicazione della misura, che fu concausata dalla cautela dimostratada [OSCURATO:PERSONA] nei colloqui con [OSCURATO:PERSONA] e dal riferimento al «fumo» contenuto nelleconversazioni intercettate. Pertanto, nessun profilo di contraddittorietà omanifesta illogicità può essere ravvisato nell’aver ritenuto che tali condotte fosserogravemente imprudenti e perciò ostative al riconoscimento del dirittoall’indennizzo. Non è illogico, in particolare, aver ritenuto gravemente colposa lastabile frequentazione con [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto emerso in giudizio,infatti: tale frequentazione era generata da rapporti di debito credito aventi causaillecita perché derivanti dal gioco d’azzardo; [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato con Amanteanche dell’acquisto di “fumo”; si trattava di rapporti connotati da cautela, tantoche [OSCURATO:PERSONA] sospettò di essere intercettato e ne avvisò l’amico.4. La motivazione fornita dalla Corte territoriale si allinea agli insegnamenti diquesta Corte di legittimità sulla valutazione dell’ambiguità delle condotte emersein fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l’errore dell’autoritàgiudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue e le conversazioniconnesse a queste frequentazioni, se caratterizzate dall’uso di un linguaggiocriptico oppure – come nel caso di specie – da particolare cautela, sono idonee adessere oggettivamente interpretate come complicità e, di conseguenza, sono segnisufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento delprovvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimitàall’ambiente criminale, possono facilmente indurre l’apparenza dellapartecipazione al reato e dunque di condotte che, in quanto macroscopicamenteimprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confrontidell’interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamenteconformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia dallagiurisprudenza di legittimità – in ragione del quale la regola solidaristica sottesaal diritto all’equa riparazione non può essere invocata in presenza di una condottavolta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione dilegge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che ‒ valutata dal giudicedella riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza ‒ sia tale da creare unasituazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. Inquesto senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrandoil reato, realizzi ‒ per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanzadi leggi, regolamenti o norme disciplinari ‒ una situazione tale da costituire unanon voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che sisostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale onella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro, Rv. 203637).5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalMinistero resistente, cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusionedelle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principigiurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senzaconfrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Statoabbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spesesostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923;Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Nulla sulle spese in favore del Ministero resistente.Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA]
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