CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Palermo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché costituito da censure generiche; Considerato, inoltre, che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., la Corte territoriale ne ha escluso la configurabilità in considerazione della non gravità della diagnosi e del fatto che l'imputato si era recato presso il nosocomio a piedi -senza ricorrere alla chiamata di un'ambulanza- e che aveva informato le forze dell'ordine dopo venti minuti dall'avvenuto controllo che aveva dato esito negativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso