CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 38497/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTENZA Sulricorso propost o da N’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza resa il 10/12/2021 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l a sentenza impugnata , resa il 10/12/2021, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza resa dal Tribunale di Latina il 17 dicembre 2013 e ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine ai reati a lui contestati perché estinti per prescrizione, confermando la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso dett a pronunzia h a proposto ricorso l'imputato N’ D iaye [OSCURATO:PERSONA] , tramite atto sottoscrittodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M agliaro , deducendo v iolazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità e nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia del giudizio di appello. Osserva il ricorrentedi avere appreso tramite comunicazione pervenuta via pec dal collega avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ufficio nominato in occasione dell'ultima udienzadinanzi al Tribunale, che il giudizio nei confronti del suo assistito era stato celebrato in appello,con il patrocinio del difensore d’ufficio, senza che lui stesso avesse ricevuto la notifica del decreto di citazione. L’omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia dell’imputato è causa di nullità assoluta della sentenza di appello , che deve essere cassata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l ricorso è i nammissibile per molteplici cause contestuali che vengono di seguito evidenziate. Dall'esame del fascicolo di ufficio si evince che l'imputato era difeso di fiducia nel corso del giudizio di primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e che l'appello è stato proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] L uberti , nell'ambito dei suoi poteri di difensore d'ufficio , essendo stato nominato exart. 97 , comma 4, cod. proc. pen. in occasione dell’udienza in cui si è svolta la discussione finale, stante l’assenza del difensore di fiducia. L’appello si è celebrato alla presenza del difensore di ufficio e si è concluso con sentenza formalmente passata in giudicato. 1.1. E’ ben vero che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato exart. 97, comma 4, cod. proc. pen.(per tutti, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). Ma i l formarsi del giudicato rende improponibile e irricevibile la deduzione di nullità attinenti alla notificazione degli atti del processo di cognizione, le quali, quand'anche sussistenti, non sopravvivono al giudicato stesso, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimangono coperte. 1.2.La sentenza impugnata è da tempo divenuta definitiva , non essendo stata oggetto di rituale e tempestiva impugnazione e,avverso un provvedimento passato in giudicato,è possibile proporre non un mezzo ordinario di impugnazione, come appunto il ricorso per cassazione, ma solo con un mezzo straordinario , quale la rescissione del giudicato o la revisione;altrimenti, la parte interessata deve chiedere di essere rimessa nel termine per proporre ricorso,allegando le cause a sostegno della sua inattività e nei limiti dei presupposti previsti dalla legge. 1.3. A ciò si aggiunga che il difensore impugnante non ha la necessaria legittimazione a proporre gravame avverso il provvedimento de quo, poiché non ha allegato procura speciale da parte del suo assistito per impugnare la sentenza in questione e non può avvalersi del mandato defensionale ricevuto in relazione al procedimento penale,già definito con sentenza irrevocabile. 2.Inoltre, nel caso in esame il reato è stato dichiarato pr escritto e il difensore non allega alcun interesse concreto per ottenere unapronunzia di tenore diverso nei confronti dell’imputato. 3.Per le ragioni sin qui esposte il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Ricorrono giustimotivi per non condannare l’imputato al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]