Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17592/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 aprile 2025 il G.U.P. del Tribunale di Forlì ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi dieci, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo ha dedotto violazione di legge limitatamente al capo relativo all'applicazione, ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della sospensione della patente di guida per la durata di mesi dieci.

Tale sanzione gli sarebbe stata inflitta, infatti, senza la previsione di una motivazione adeguata, rispettosa dei parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in caso di significativo discostamento dal minimo edittale, e senza tener conto delle deduzioni difensive espresse in una memoria da lui prodotta.

Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione di legge per non essere stato considerato nel computo della durata della sospensione della patente di guida il periodo già sofferto in via cautelare, e cioè i tre mesi di sospensione inflittigli da parte del Prefetto.

Ciò avrebbe determinato la violazione del disposto dell'art. 657 cod. proc. pen., applicato in via analogica, nonché dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni.

Con successiva memoria, quindi, l'imputato ha proposto un motivo nuovo di ricorso, lamentando che il giudice di merito non avrebbe applicato l'effetto premiale del rito prescelto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non avendo provveduto a ridurne, fino a un terzo, la relativa durata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente sulle ulteriori due censure eccepite, per l'effetto determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

22. Preliminarmente il Collegio rileva l'ammissibilità della proposta impugnazione, benché la stessa abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen. Ed infatti, la novella dell'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, nell'introdurre il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nella specie, tuttavia, le eccepite violazioni hanno ad oggetto statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché tali statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l'insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come risulti fondato il primo motivo di ricorso, dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01).

In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, cioè, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (così, espressamente, Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02).

Di converso, quando come nel caso in esame - anche considerata la riduzione di un terzo prevista per il rito - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti significativamente dal minimo previsto, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è da considerarsi tenuto ad assolvere il relativo onere motivazionale, dando conto delle ragioni che lo hanno 3indotto a determinare in siffatti termini la durata della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 cod. strada, essendo essa sottratta alla pattuizione delle parti per essere rimessa alla determinazione autonoma e discrezionale del giudice, da effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01).

Il decidente, in particolare, è tenuto ad esprimere la sua motivazione facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez.

U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01).

A fronte di ciò, allora, risulta evidente come nella fattispecie sussista il denunciato vizio motivazionale, avendo il giudicante affidato il proprio percorso argomentativo ad una generica e non meglio circostanziata congruità della durata della sospensione della patente, senza effettuare riferimento alcuno alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì in diversa persona fisica.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 aprile 2025 il G.U.P. del Tribunale di Forlì ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi dieci, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha dedotto violazione di legge limitatamente al capo relativo all'applicazione, ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, della sospensione della patente di guida per la durata di mesi dieci. Tale sanzione gli sarebbe stata inflitta, infatti, senza la previsione di una motivazione adeguata, rispettosa dei parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità in caso di significativo discostamento dal minimo edittale, e senza tener conto delle deduzioni difensive espresse in una memoria da lui prodotta. Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito violazione di legge per non essere stato considerato nel computo della durata della sospensione della patente di guida il periodo già sofferto in via cautelare, e cioè i tre mesi di sospensione inflittigli da parte del Prefetto. Ciò avrebbe determinato la violazione del disposto dell'art. 657 cod. proc. pen., applicato in via analogica, nonché dei principi costituzionali di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni. Con successiva memoria, quindi, l'imputato ha proposto un motivo nuovo di ricorso, lamentando che il giudice di merito non avrebbe applicato l'effetto premiale del rito prescelto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non avendo provveduto a ridurne, fino a un terzo, la relativa durata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente sulle ulteriori due censure eccepite, per l'effetto determinando l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 22. Preliminarmente il Collegio rileva l'ammissibilità della proposta impugnazione, benché la stessa abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen. Ed infatti, la novella dell'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, nell'introdurre il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nella specie, tuttavia, le eccepite violazioni hanno ad oggetto statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché tali statuizioni ben possono essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349-01, che ha risolto l'insorto conflitto ermeneutico affermando, sul punto, che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come risulti fondato il primo motivo di ricorso, dovendo, nella specie, trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470-01; Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395-01). In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, cioè, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (così, espressamente, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635-02). Di converso, quando come nel caso in esame - anche considerata la riduzione di un terzo prevista per il rito - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti significativamente dal minimo previsto, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è da considerarsi tenuto ad assolvere il relativo onere motivazionale, dando conto delle ragioni che lo hanno 3indotto a determinare in siffatti termini la durata della sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 222 cod. strada, essendo essa sottratta alla pattuizione delle parti per essere rimessa alla determinazione autonoma e discrezionale del giudice, da effettuarsi non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma secondo i diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139-01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01). Il decidente, in particolare, è tenuto ad esprimere la sua motivazione facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982-01). A fronte di ciò, allora, risulta evidente come nella fattispecie sussista il denunciato vizio motivazionale, avendo il giudicante affidato il proprio percorso argomentativo ad una generica e non meglio circostanziata congruità della durata della sospensione della patente, senza effettuare riferimento alcuno alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la durata della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Forlì in diversa persona fisica. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris