CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2020 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza del 06/11/2020, confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 07/11/2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, commesso in Tione di Trento (TN) 1'8 luglio 2017. In particolare, il delitto di truffa era consistito nell'avere, con artifici e raggiri - consistiti, in particolare: 1) nel proporre in locazione sul sito internet "Subito.it", un immobile sulla riviera romagnola per il periodo estivo; 2) nell'accordarsi telefonicamente con la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] circa le modalità e i dettagli della locazione; 3) nel richiederle, e ottenere, la corresponsione, a titolo di acconto, della somma di C 200,00 (mediante ricarica sulla carta postpay intestata alla Santoro) - indotto in errore in ordine alla serietà dell'affare [OSCURATO:PERSONA] e a corrisponderle la suddetta somma, in assenza dell'intenzione di locare l'immobile e della disponibilità dello stesso, così procurandosi un ingiusto profitto, con pari danno della persona offesa. 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, deducendo i seguenti quattro motivi: a) con il primo, «violazione di legge per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 cp e art. 530 cpp». Ciò sotto i seguenti profili: a.1) la sentenza impugnata sarebbe «inidonea a rappresentare le ragioni poste a base della decisione», «manifestamente illogica in quanto non sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni esenti da vizi ed errori di applicazione delle regole della logica», «contraddittoria in quanto nelle sue parti incongruente e peculiarizzata da inconciliabilità logiche tra affermazioni in essa contenute», «non compatibile logicamente con gli atti del processo che singolarmente ed unitariamente considerati e valutati assumono una valenza dimostrativa ed esplicativa tale da disarticolare il tessuto motivazionale argomentativo della sentenza»; a.2) «non vi è la prova che l'imputata abbia commesso il fatto che non può essere desunto dalla mera intestazione della posta pay sulla quale sono state accreditate le somme versate dalla persona offesa»; a.3) «omessa adeguata risposta ai motivi di doglianza come formulati nell'atto di appello, senza alcunché motivare circa la condotta truffaldina posta in essere dall'imputata, con una motivazione per relationem». Con la conseguenza che «[I]'innputata non è colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio, per insufficienza della prova»; b) con il secondo, «violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cpp e art. 546 co 1 lett e) n. 1, 2, 4 cpp e art. 533 cpp». Ciò sotto i seguenti profili: b.1) «illegittima applicazione delle norme di cui all'art. 191 cpp e 546 co 1 lett e) n. 1, 2, 4 cpp, in dispregio al principio di legalità della valutazione della prova in mancanza di qualsivoglia argomentazione motivazionale idonea a confutare le argomentazioni difensive analiticamente esposte negli scritti difensivi, con conseguente vizio di motivazione della sentenza impugnata al riguardo»; b.2) «non risulta motivato alcunché circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Nessuna massima di esperienza legittima risulta indicata nella sentenza impugnata nella valutazione degli indizi. Difatti da una lettura unitaria del compendio investigativo, risulta una palese flebilità indiziaria circa la prova della commissione del fatto da parte dell'imputata, la quale mera intestataria della posta pay, non risulta intestataria dell'utenza telefonica e tantomeno artefice dell'inserzione sul sito Internet, con conseguente mancanza argonnentativa della verifica empirica degli elementi da porre a sostegno dell'affermazione della penale responsabilità»; b.3) «non risulta una valutazione indiziaria globale ed unitaria bensì parcellizzata»; c) con il terzo, «violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di giudizio di comparazione in relazione all'art. 132, 133, 69, 62 bis cp», «per illegittima motivazione circa il diniego di concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e per insufficienza della motivazione riguardo la richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria ex I. 689-81»; d) con il quarto, «violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.131 bis c.p. e art. 530 cpp», in quanto «[i]n mancanza di una legittima motivazione la Corte di Appello ha ritenuto di non dover accogliere la richiesta di esclusione della responsabilità ex art. 131 bis cp». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. 1.1. Quanto al suo primo profilo (di cui sub a.1), l'illegittimità di esso discende dal fatto che la ricorrente si limita, in maniera del tutto generica, a lamentare carenze, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, senza specificare in alcun modo in cosa esse consisterebbero. 1.2. Quanto al secondo profilo del motivo (di cui sub a.2), l'illegittimità di esso discende dal fatto che la ricorrente non si confronta compiutamente con il complesso degli argomenti utilizzati nella sentenza impugnata, la quale, anche mediante rinvio alla riportata ricostruzione fattuale operata dal Tribunale di Trento, ritenuta «pienamente condivisibile», ha confermato la commissione del fatto da parte della Santoro non sulla base «della mera intestazione della posta pay sulla quale sono state accreditate le somme versate dalla persona offesa» - come affermato dalla ricorrente - bensì sulla base di un complesso di elementi, in particolare, di quelli che: la Santoro «si era accreditata presso un noto e qualificato sito internet, promettendo la pronta disponibilità dell'appartamento oggetto dell'inserzione in cambio dell'immediato versamento della caparra»; la persona offesa aveva concluso l'accordo circa le modalità e i dettagli della locazione interloquendo telefonicamente con una donna che si era qualificata come Maria; questa aveva fornito alla persona offesa gli estremi della carta postpay, attivata appena dieci giorni prima, sulla quale caricare la somma, a titolo di acconto, di € 200,00, nonché il proprio codice fiscale, che corrispondeva a quello della Santoro; la carta postpay era risultata intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a quest'ultimo aspetto, la sentenza di primo grado - alla quale, come si è detto, la Corte d'appello, condividendola, fa rinvio - aveva altresì espressamente escluso «una possibile sostituzione di persona», anche alla luce dell'ulteriore elemento che la carta postpay non era «mai [stata] denunciata come rubata o smarrita né bloccata», con la conseguenza che si poteva «inferire la ricezione da parte della stessa [Santoro] della somma versata dalla querelante». La circostanza che la ricorrente non si sia compiutamente (e criticamente) confrontata con tale complesso di argomenti comporta l'inammissibilità del profilo in esame. 1.3. Quanto al terzo profilo del motivo (di cui sub a.3), l'illegittimità di esso discende dal fatto che: da un lato, la ricorrente omette del tutto di specificare quali siano «i motivi di doglianza come formulati nell'atto di appello» ai quali la Corte d'appello non avrebbe dato «adeguata risposta»; dall'altro lato, la sentenza impugnata ha, come si è visto, motivato «circa la condotta truffaldina posta in essere dall'imputata», non limitandosi a rinviare, per relationem, alla sentenza di primo grado, ma riportandone, e facendone propri, gli argomenti (pagg. 2-5) ed esaminando quelli prospettati nell'atto di appello (pagg. 5- 6). 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Quanto al suo primo profilo (di cui sub b.1), l'inammissibilità di esso discende dal fatto che la ricorrente si limita, in maniera del tutto generica, a lamentare la mancanza della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle «argomentazioni difensive analiticamente esposte negli scritti difensivi», senza specificare in alcun modo quali siano tali argomentazioni difensive in ordine alle quali la Corte d'appello avrebbe, asseritamente, omesso di motivare. 2.2. Quanto al secondo profilo del motivo (di cui sub b.2), con riguardo alla dedotta violazione di legge, si deve rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04) hanno chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Con riguardo al dedotto vizio di motivazione, l'inammissibilità del motivo discende dal fatto che esso, pur investendo formalmente la motivazione, consiste, in realtà, esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dalla Corte d'appello, secondo quanto si è visto al punto 1.2.2.3. Quanto al terzo profilo del motivo (di cui sub b.3), l'inammissibilità discende dal fatto che la ricorrente si limita, in maniera del tutto generica, a lamentare che la Corte d'appello avrebbe effettuato una valutazione degli indizi «non [...] globale ed unitaria bensì parcellizzata», senza specificare in alcun modo la ragione per la quale tale valutazione dovrebbe ritenersi così operata. 3. Il terzo motivo (di cui sub c) è inammissibile per assoluta genericità, atteso che, con esso, la ricorrente si limita a lamentare - in modo, appunto, del tutto generico - l'illegittimità della motivazione sul diniego della concessione delle attenuanti generiche e l'insufficienza della motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, senza, tuttavia, specificare in alcun modo le ragioni di tali lamentate illegittimità e insufficienza della motivazione della sentenza impugnata riguardo alle due questioni indicate. 4. Il quarto motivo (di cui sub d) è inammissibile. La sentenza impugnata non reca alcuna statuizione in ordine alla concessione del beneficio dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Dalla lettura dell'atto di appello della Santoro, risulta che tale questione della concessione del beneficio dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata oggetto di gravame. Da ciò consegue l'inammissibilità del motivo atteso che: da un lato, come si è detto, la questione della concessione del beneficio dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata prospettata nell'atto di appello; dall'altro lato, i presupposti per l'applicazione di detto beneficio non appaiono immediatamente rilevabili dagli atti, sicché, ai fini di tale (eventuale) applicazione, sarebbero necessari ulteriori accertamenti fattuali, incompatibili con questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, Curia, Rv. 269164-01). 5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, a favore della cassa delle ammende, della sanzione pecuniaria di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell