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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19827/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, perché, nella sua qualità di dipendente della filiale di Verbania di "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", con funzioni di referente commerciale per il servizio di prodotti postali e posta commerciale, si è appropriato delle somme versategli dalla clientela a titolo di corrispettivo per la spedizione di pacchi.

In sintesi, attraverso la predisposizione infedele della relativa documentazione, egli ha provveduto a tali spedizioni senza versamento del relativo prezzo, trattenendo per sé le somme corrispostegli brevi manu dagli ignari clienti all'atto del ritiro dei pacchi a domicilio, per un ammontare complessivo di oltre 28.000 euro nell'arco di sei mesi.

2. Sono quattro i motivi del suo ricorso.

2.1. Con i primi due, sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole dell'attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio.

A tal fine, sostiene che rilevi esclusivamente un criterio di tipo oggettivo- funzionalistico, il quale prescinde dalla natura dell'ente da cui l'agente dipende.

Conseguentemente, essendo quella della spedizione di pacchi commerciali un'attività non riservata in via esclusiva a "[OSCURATO:PERSONA]", bensì svolta altresì da una pluralità d'imprese private in regime di libera concorrenza, è irragionevole riservare ai soli dipendenti di tale ente l'anzidetta qualità; questo, peraltro, a prescindere dalla tipologia della mansioni svolte, siano esse, cioè, di tipo materiale od intellettuale.

A conforto, il ricorrente cita la giurisprudenza in tal senso maturata con riferimento ai dipendenti del medesimo ente addetti ai servizi di raccolta e gestione del risparmio.

2.2. Con il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta natura intellettuale dell'attività di servizio da lui svolta.

Egli, infatti, si era limitato a copiare l'organizzazione di tale servizio da quello effettuato da altri gestori, non godendo di alcuna discrezionalità nell'esecuzione e nella determinazione delle relative condizioni di esercizio.

2.3. Il quarto motivo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto come peculato, anziché come truffa aggravata.

Le sue funzioni non prevedevano il maneggio di denaro, del quale egli ha conseguito il possesso soltanto grazie alle condotte decettive precedentemente poste in essere ai danni della clientela e, solo di conseguenza, dell'ente.

Così, dunque, riqualificata la sua condotta, il reato da lui commesso sarebbe prescritto.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del primo motivo.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla qualifica d'incaricato di pubblico servizio dell'imputato, non è fondato.

L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, correttamente richiamato in sentenza, dispone che «la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale».

E, al comma successivo, specifica che s'intende per "invio postale" «l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale».

E' indiscutibile, dunque, che l'attività effettuata dall'imputato rientrasse negli invii postali e che, dunque, costituisse servizio d'interesse pubblico.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, è costante nel ritenere, in simili ipotesi, la configurabilità del peculato: oltre a Sez. 6, n. 49843 del 25/09/2018, Galdo, Rv. 274205, richiamata in sentenza dalla Corte d'appello, per il caso dell'appropriazione di corrispondenza da parte del portalettere, costituisce precedente vieppiù pertinente Sez. 6, n. 35512 del 21/05/2013, Raimondo, Rv. 256329, riguardante il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni (proprio come l'odierno imputato), si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori.

Né rileva la circostanza per cui analogo servizio sia svolto da imprese private.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che il dipendente dell'impresa subappaltatrice di ditta affidataria dell'appalto relativo alla consegna pacchi per conto delle "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." riveste, nello svolgimento di tale attività, la qualità di incaricato di pubblico servizio, in considerazione dei poteri certificativi attribuitigli (Sez. 6, n. 26098 del 11/06/2013, Caldaroni, Rv. 255789): poteri certificativi inevitabilmente inerenti a tal specie di servizio e che, dunque, valgono a conferirgli in ogni caso connotazione pubblica.

2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta il difetto di motivazione sul profilo appena trattato, si rivela, di conseguenza, manifestamente infondato, poiché la sentenza si è espressamente soffermata sul tema, peraltro risolvendolo in termini adeguati e corretti.3.

E' manifestamente infondato anche il terzo motivo.

Il ricorrente non solo rivestiva un ruolo organico di funzionario, ma, nell'esercizio delle relative mansioni, ha addirittura organizzato l'intero servizio per conto della filiale.

Ovviamente, poco importa se, in concreto, avesse copiato il relativo progetto organizzativo da altre imprese od enti, poiché la natura intellettuale dell'attività di servizio non dipende dall'entità dell'impegno profuso ma dalla tipologia di prestazione richiesta.

Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, non sindacabile in questa sede e, comunque, non motivatamente contraddetta sul punto, emerge che egli non soltanto avesse poteri certificativi della ricezione dei pacchi e dei relativi corrispettivi, ma altresì, che determinasse prezzi e tariffe, praticando, seppur abusivamente, sconti ai vari clienti.

4. Non ha fondamento neppure il quarto motivo.

Commette peculato l'agente pubblico che ometta di versare il denaro ricevuto nell'interesse dell'amministrazione per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilità di quest'ultima nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale, senza che abbiano rilievo alcuno le modalità di riscossione e l'eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, e la circostanza che pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede (Sez. 6, n. 26081 del 28/04/2004, Torregrossa, Rv. 229743).

Quando una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, dunque, sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della relativa consegna, quantunque diverse da quelle previste o consentite dalla normativa di riferimento o dalle prassi invalse nell'ufficio, e benché suggerite dal pubblico agente infedele, non incidono sulla legittimità dell'acquisizione di tali cose al patrimonio dell'ente pubblico: con la conseguenza che, qualora costui, dopo averle ricevute in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri, commetterà il reato di peculato e non quello di truffa aggravata (Sez. 6, n. 25913 del 30/03/2021, Ceramica).

Nello specifico, nessun raggiro hanno patito i clienti, che hanno ottenuto il servizio.

Il relativo corrispettivo, dunque, al momento del versamento nelle mani dell'imputato, doveva considerarsi già nel possesso e nella proprietà dell'ente, così che costui, impossessandosene, si è appropriato di cosa altrui, della quale aveva la disponibilità per ragione del proprio servizio.

5. Il ricorso, in conclusione, dev'esser respinto.

Da ciò consegue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (VB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 15 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di peculato, perché, nella sua qualità di dipendente della filiale di Verbania di "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", con funzioni di referente commerciale per il servizio di prodotti postali e posta commerciale, si è appropriato delle somme versategli dalla clientela a titolo di corrispettivo per la spedizione di pacchi. In sintesi, attraverso la predisposizione infedele della relativa documentazione, egli ha provveduto a tali spedizioni senza versamento del relativo prezzo, trattenendo per sé le somme corrispostegli brevi manu dagli ignari clienti all'atto del ritiro dei pacchi a domicilio, per un ammontare complessivo di oltre 28.000 euro nell'arco di sei mesi. 2. Sono quattro i motivi del suo ricorso. 2.1. Con i primi due, sotto il profilo, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione, si duole dell'attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio. A tal fine, sostiene che rilevi esclusivamente un criterio di tipo oggettivo- funzionalistico, il quale prescinde dalla natura dell'ente da cui l'agente dipende. Conseguentemente, essendo quella della spedizione di pacchi commerciali un'attività non riservata in via esclusiva a "[OSCURATO:PERSONA]", bensì svolta altresì da una pluralità d'imprese private in regime di libera concorrenza, è irragionevole riservare ai soli dipendenti di tale ente l'anzidetta qualità; questo, peraltro, a prescindere dalla tipologia della mansioni svolte, siano esse, cioè, di tipo materiale od intellettuale. A conforto, il ricorrente cita la giurisprudenza in tal senso maturata con riferimento ai dipendenti del medesimo ente addetti ai servizi di raccolta e gestione del risparmio. 2.2. Con il terzo motivo lamenta vizi di motivazione in ordine alla ritenuta natura intellettuale dell'attività di servizio da lui svolta. Egli, infatti, si era limitato a copiare l'organizzazione di tale servizio da quello effettuato da altri gestori, non godendo di alcuna discrezionalità nell'esecuzione e nella determinazione delle relative condizioni di esercizio. 2.3. Il quarto motivo denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto come peculato, anziché come truffa aggravata. Le sue funzioni non prevedevano il maneggio di denaro, del quale egli ha conseguito il possesso soltanto grazie alle condotte decettive precedentemente poste in essere ai danni della clientela e, solo di conseguenza, dell'ente. Così, dunque, riqualificata la sua condotta, il reato da lui commesso sarebbe prescritto. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza, in accoglimento del primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla qualifica d'incaricato di pubblico servizio dell'imputato, non è fondato. L'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999, correttamente richiamato in sentenza, dispone che «la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l'esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale». E, al comma successivo, specifica che s'intende per "invio postale" «l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale». E' indiscutibile, dunque, che l'attività effettuata dall'imputato rientrasse negli invii postali e che, dunque, costituisse servizio d'interesse pubblico. La giurisprudenza di legittimità, del resto, è costante nel ritenere, in simili ipotesi, la configurabilità del peculato: oltre a Sez. 6, n. 49843 del 25/09/2018, Galdo, Rv. 274205, richiamata in sentenza dalla Corte d'appello, per il caso dell'appropriazione di corrispondenza da parte del portalettere, costituisce precedente vieppiù pertinente Sez. 6, n. 35512 del 21/05/2013, Raimondo, Rv. 256329, riguardante il portalettere che, avendo la disponibilità per ragioni del suo servizio di pacchi contro assegni (proprio come l'odierno imputato), si appropri dei relativi bollettini di spedizione e dei rispettivi importi, spettanti ai legittimi creditori. Né rileva la circostanza per cui analogo servizio sia svolto da imprese private. Questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che il dipendente dell'impresa subappaltatrice di ditta affidataria dell'appalto relativo alla consegna pacchi per conto delle "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." riveste, nello svolgimento di tale attività, la qualità di incaricato di pubblico servizio, in considerazione dei poteri certificativi attribuitigli (Sez. 6, n. 26098 del 11/06/2013, Caldaroni, Rv. 255789): poteri certificativi inevitabilmente inerenti a tal specie di servizio e che, dunque, valgono a conferirgli in ogni caso connotazione pubblica. 2. Il secondo motivo, con il quale si lamenta il difetto di motivazione sul profilo appena trattato, si rivela, di conseguenza, manifestamente infondato, poiché la sentenza si è espressamente soffermata sul tema, peraltro risolvendolo in termini adeguati e corretti.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo. Il ricorrente non solo rivestiva un ruolo organico di funzionario, ma, nell'esercizio delle relative mansioni, ha addirittura organizzato l'intero servizio per conto della filiale. Ovviamente, poco importa se, in concreto, avesse copiato il relativo progetto organizzativo da altre imprese od enti, poiché la natura intellettuale dell'attività di servizio non dipende dall'entità dell'impegno profuso ma dalla tipologia di prestazione richiesta. Inoltre, dalla ricostruzione dei fatti compiuta in sentenza, non sindacabile in questa sede e, comunque, non motivatamente contraddetta sul punto, emerge che egli non soltanto avesse poteri certificativi della ricezione dei pacchi e dei relativi corrispettivi, ma altresì, che determinasse prezzi e tariffe, praticando, seppur abusivamente, sconti ai vari clienti. 4. Non ha fondamento neppure il quarto motivo. Commette peculato l'agente pubblico che ometta di versare il denaro ricevuto nell'interesse dell'amministrazione per la quale agisce, in quanto il denaro entra nella disponibilità di quest'ultima nel momento stesso della consegna al pubblico ufficiale, senza che abbiano rilievo alcuno le modalità di riscossione e l'eventuale irritualità dei mezzi di pagamento, anche in contrasto con disposizioni ed assetti organizzativi dell'ufficio, e la circostanza che pubblico ufficiale sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle competenze che il mansionario interno prevede (Sez. 6, n. 26081 del 28/04/2004, Torregrossa, Rv. 229743). Quando una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, dunque, sia dovuta in favore della pubblica amministrazione, le modalità della relativa consegna, quantunque diverse da quelle previste o consentite dalla normativa di riferimento o dalle prassi invalse nell'ufficio, e benché suggerite dal pubblico agente infedele, non incidono sulla legittimità dell'acquisizione di tali cose al patrimonio dell'ente pubblico: con la conseguenza che, qualora costui, dopo averle ricevute in ragione della sua funzione istituzionale, se ne appropri, commetterà il reato di peculato e non quello di truffa aggravata (Sez. 6, n. 25913 del 30/03/2021, Ceramica). Nello specifico, nessun raggiro hanno patito i clienti, che hanno ottenuto il servizio. Il relativo corrispettivo, dunque, al momento del versamento nelle mani dell'imputato, doveva considerarsi già nel possesso e nella proprietà dell'ente, così che costui, impossessandosene, si è appropriato di cosa altrui, della quale aveva la disponibilità per ragione del proprio servizio. 5. Il ricorso, in conclusione, dev'esser respinto. Da ciò consegue obbligatoriamente la condanna del proponente al pagamento delle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann
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