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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 09350/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 13381- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 25/05/2023 R.G.N. 2864/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.13381/2023 Cron.

Rep.

Ud.24/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare, “previo riconoscimento del rapporto di subordinazione”, al pagamento di differenze retributive e per sentir accertare la nullità del licenziamento intimato al lavoratore; in subordine, per ottenere la condanna al pagamento di fatture in relazione al rapporto di “procacciatore di affari/agente di commercio” formalmente instaurato tra le parti; 2.in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società, con ordinanza del 25 maggio 2023, il Tribunale adito si è dichiarato “territorialmente incompetente in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”; 3.il Tribunale, in sintesi, premesso che la domanda principale proposta dal ricorrente “è quella di accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo”, per cui il giudice competente deve essere individuato “applicando le disposizioni contenute nell’art. 413 (commi 2 e 3) c.p.c.”, ha rilevato che “il presente giudizio è stato erroneamente incardinato davanti all’intestato Tribunale (emergendo dagli atti di causa, […], che l’azienda presso cui il ricorrente assume di essere stato impiegato come lavoratore subordinato, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, si trovava a Piano di Sorrento)”; ha aggiunto: “né può ritenersi che il rapporto di lavoro oggetto della fattispecie in esame sia sorto nel territorio del circondario del Tribunale di Crotone, in quanto dal contratto di agenzia in atti risulta che la sua stipulazione è avvenuta a Piano di Sorrento”;

4. avverso tale ordinanza il Riganello ha proposto regolamento di competenza con un motivo di ricorso, notificato in data 12 giugno 2023; non ha svolto attività difensiva l’intimata;

5. il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso “indicando la competenza del Tribunale di Crotone in funzione di giudice del Lavoro”; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo il Riganello lamenta che l’ordinanza impugnata, affermando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c.; si sostiene che “dalla disamina della documentazione in atti versata si rileva, in maniera assai agevole, come il lavoratore risultasse essere addetto a prestare la propria opera professionale, in via esclusiva e prevalente, nella provincia di Crotone; analogamente si rileva come la residenza dell'istante risulti essere sempre nel territorio di Crotone”;

2. il ricorso è fondato;

2.1. è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass.4 n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007);

2.2. ciò posto, nel rito del lavoro, si applica il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato (che rappresenta la domanda principale dell’attore nella specie; cfr. Cass. n. 1018 del 2010), sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto);

2.3. l’ordinanza impugnata, argomentando sulla sede della società e sul luogo in cui sarebbe sorto il rapporto, non tiene in adeguato conto il luogo della dipendenza dove il lavoratore è addetto, quale foro alternativo idoneo a radicare la competenza del giudice adito;

2.4. un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 17911 del 2023), ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c.

“è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v.

Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass. n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014,che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); in particolare, più volte questa Corte ha ritenuto, estensivamente, che l’articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora potesse coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass. n. 1018 del 2010; Cass. nr. 10691 del 2004); proprio avuto riguardo a fattispecie analoghe alla presente, la Corte ha ritenuto che l'abitazione dell'informatore scientifico farmaceutico, «se dotata di un computer e di una stampante con rete ‘ADSL’ e adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario, po(tesse) qualificarsi come dipendenza aziendale, essendo peraltro limitrofa all'ambito territoriale assegnato al lavoratore» (in termini, Cass. n. 17347 del 2013; v. anche, ex plurimis, Cass.n. 23110 del 2010); nello stesso senso Cass. n. 5726 del 2021 ha statuito la competenza del luogo dove risultava -“in esito a istruzione di natura sommaria in limine litis” e, “sulla base delle dichiarazioni rese a verbale e ritenute congruenti con le emergenze documentali” –che l’informatore scientifico farmaceutico svolgesse “l'attività lavorativa per l'azienda, in un ambito territoriale lontano dalla sede dell'impresa e coincidente con il comune (Molfetta) incui si trovava la sua abitazione, abitazione nella quale egli custodiva gli strumenti di lavoro (computer, tablet, cellulare, campione dei farmaci, ecc.) […] cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa”; già in prec edenza, sempre per un informatorescientifico, è stato affermato che laddove risultino presenti be ni aziendali strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, tali da dare corpo ad una struttura consapevolmente destinata dall'imprenditore allo svolgimento della propria attività, deve ritenersi sussistente una struttura locale, qualificabile come "dipendenza" che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., comma 2, legittima la competenza del giudice lavoro adito (Cass. n. 1018 del 2010);

2.5. per altro verso, occorre evidenziare che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 c.p.c.), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n. 17311 del 2018);

2.6. nel caso all’attenzione del Collegio, l’ordinanza impugnata neanche riporta in qual modo la società convenuta avesse contestato specificamente l’applicabilità del foro della dipendenza, né tanto meno argomenta perché il luogo dove il Riganello risiedeva e dove prestava la sua opera professionale, utilizzando materiali e strumenti necessari per lo svolgimento del suo lavoro, non fosse idoneo a radicare la competenza del giudice adito in ragione della nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" così come latamente intesa dalla giurisprudenza di questa Corte; 3.alla stregua di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge; il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase; P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al qual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 13381- 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 25/05/2023 R.G.N. 2864/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.13381/2023 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.il Sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto innanzi al Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare, “previo riconoscimento del rapporto di subordinazione”, al pagamento di differenze retributive e per sentir accertare la nullità del licenziamento intimato al lavoratore; in subordine, per ottenere la condanna al pagamento di fatture in relazione al rapporto di “procacciatore di affari/agente di commercio” formalmente instaurato tra le parti; 2.in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla società, con ordinanza del 25 maggio 2023, il Tribunale adito si è dichiarato “territorialmente incompetente in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]”; 3.il Tribunale, in sintesi, premesso che la domanda principale proposta dal ricorrente “è quella di accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo”, per cui il giudice competente deve essere individuato “applicando le disposizioni contenute nell’art. 413 (commi 2 e 3) c.p.c.”, ha rilevato che “il presente giudizio è stato erroneamente incardinato davanti all’intestato Tribunale (emergendo dagli atti di causa, […], che l’azienda presso cui il ricorrente assume di essere stato impiegato come lavoratore subordinato, al momento della cessazione dell’attività lavorativa, si trovava a Piano di Sorrento)”; ha aggiunto: “né può ritenersi che il rapporto di lavoro oggetto della fattispecie in esame sia sorto nel territorio del circondario del Tribunale di Crotone, in quanto dal contratto di agenzia in atti risulta che la sua stipulazione è avvenuta a Piano di Sorrento”; 4. avverso tale ordinanza il Riganello ha proposto regolamento di competenza con un motivo di ricorso, notificato in data 12 giugno 2023; non ha svolto attività difensiva l’intimata; 5. il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso “indicando la competenza del Tribunale di Crotone in funzione di giudice del Lavoro”; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo il Riganello lamenta che l’ordinanza impugnata, affermando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe violato e falsamente applicato l’art. 413 c.p.c.; si sostiene che “dalla disamina della documentazione in atti versata si rileva, in maniera assai agevole, come il lavoratore risultasse essere addetto a prestare la propria opera professionale, in via esclusiva e prevalente, nella provincia di Crotone; analogamente si rileva come la residenza dell'istante risulti essere sempre nel territorio di Crotone”; 2. il ricorso è fondato; 2.1. è opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass.4 n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); suole dirsi che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007); 2.2. ciò posto, nel rito del lavoro, si applica il principio secondo il quale i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, c.p.c., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato (che rappresenta la domanda principale dell’attore nella specie; cfr. Cass. n. 1018 del 2010), sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto); 2.3. l’ordinanza impugnata, argomentando sulla sede della società e sul luogo in cui sarebbe sorto il rapporto, non tiene in adeguato conto il luogo della dipendenza dove il lavoratore è addetto, quale foro alternativo idoneo a radicare la competenza del giudice adito; 2.4. un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito (cfr. Cass. n. 17911 del 2023), ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art. 413 c.p.c. e ha ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass. n. 30451 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v. Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista; in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023); in questa prospettiva, ad esempio, questa Corte ha più volte ribadito che rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" anche il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa (come il carico delle merci, il trasporto e il successivo ritorno per il ricovero dei furgoni), laddove abbiano inizio e fine le mansioni svolte dal lavoratore (cfr. Cass. n. 2003 del 2016; Cass. n. 29334 del 2017; Cass. n. 25613 del 2019; Cass. n. 38861 del 2021; Cass. n. 5503 del 2023; in precedenza v. anche Cass. n. 11320 del 2014,che ha ravvisato una dipendenza aziendale in un «cantiere stradale»); in particolare, più volte questa Corte ha ritenuto, estensivamente, che l’articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora potesse coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass. n. 1018 del 2010; Cass. nr. 10691 del 2004); proprio avuto riguardo a fattispecie analoghe alla presente, la Corte ha ritenuto che l'abitazione dell'informatore scientifico farmaceutico, «se dotata di un computer e di una stampante con rete ‘ADSL’ e adibita a deposito di campioni e di materiale pubblicitario, po(tesse) qualificarsi come dipendenza aziendale, essendo peraltro limitrofa all'ambito territoriale assegnato al lavoratore» (in termini, Cass. n. 17347 del 2013; v. anche, ex plurimis, Cass.n. 23110 del 2010); nello stesso senso Cass. n. 5726 del 2021 ha statuito la competenza del luogo dove risultava -“in esito a istruzione di natura sommaria in limine litis” e, “sulla base delle dichiarazioni rese a verbale e ritenute congruenti con le emergenze documentali” –che l’informatore scientifico farmaceutico svolgesse “l'attività lavorativa per l'azienda, in un ambito territoriale lontano dalla sede dell'impresa e coincidente con il comune (Molfetta) incui si trovava la sua abitazione, abitazione nella quale egli custodiva gli strumenti di lavoro (computer, tablet, cellulare, campione dei farmaci, ecc.) […] cioè tutti i beni e strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa”; già in prec edenza, sempre per un informatorescientifico, è stato affermato che laddove risultino presenti be ni aziendali strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, tali da dare corpo ad una struttura consapevolmente destinata dall'imprenditore allo svolgimento della propria attività, deve ritenersi sussistente una struttura locale, qualificabile come "dipendenza" che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., comma 2, legittima la competenza del giudice lavoro adito (Cass. n. 1018 del 2010); 2.5. per altro verso, occorre evidenziare che, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nel richiamato articolo 413 c.p.c.), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione; in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. n. 17311 del 2018); 2.6. nel caso all’attenzione del Collegio, l’ordinanza impugnata neanche riporta in qual modo la società convenuta avesse contestato specificamente l’applicabilità del foro della dipendenza, né tanto meno argomenta perché il luogo dove il Riganello risiedeva e dove prestava la sua opera professionale, utilizzando materiali e strumenti necessari per lo svolgimento del suo lavoro, non fosse idoneo a radicare la competenza del giudice adito in ragione della nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore" così come latamente intesa dalla giurisprudenza di questa Corte; 3.alla stregua di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale dovrà essere riassunta la causa nel termine di legge; il giudice innanzi al quale verrà riassunta la causa provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase; P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Crotone, in funzione di giudice del lavoro, innanzi al qual
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