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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 25630/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25788/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 187/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];rilevato che: FrancescaScaletta e il marito [OSCURATO:PERSONA] -rimasto contumace- venneroconvenuti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] i nio s.p . a., a fronte delle ragioni di credito da essa vantate verso [OSCURATO:PERSONA], perché venisse dichiarata inopponibile nei suoi confronti o, in subordine, revocata ex art. 2901 c.c., la convenzione matrimoniale con cui, in data 4.10.2004, con l’assistenza del notaio [OSCURATO:PERSONA], i coniugi Scaletta e Letizia avevano optato per il regime di separazione dei beni e si erano contestualmente accordati per l’assegnazione alla convenuta della quota del 50% della nuda proprietà di un immobile in Genova, in precedenza caduto in comunione, e per l’assegnazione al marito del 25% - già spettante a [OSCURATO:PERSONA], in virtù dellacomunione legale - della partecipazione nella società L.L.

Serramenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; [OSCURATO:PERSONA] chiamò in garanzia il notaio Morello, al fine di essere manlevata dei danni subiti per l’intempestività con cui la convenzione matrimoniale era stata annotata a margine dell’atto di matrimonio;infatti, l a convenzione risultava trascritta tempestivamente (il 9.11.2004) presso la Conservatoria dei registri immobiliari, ma annotata, ai sensi dell’art. 162 c.c., solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., munita di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva agito in giudizio contro i coniugi Scaletta e Letizia; il Tribunale di Genova, con sentenza n. 4182/2010, dichiarò inopponibile la convenzione matrimoniale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannòFrancesca Scaletta alla rifusione delle spese legali; accolsela domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che venne condannato , a favore della convenuta , a: a) rimborsare le spese processuali dovute alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; b) corrispondere il valore venale della quota di nuda proprietà dell’immobile espropriando; c) rifondere le spese di giudizio sostenute;con sentenza n. 2161/2016 l a Corte d ’a ppell o di Genova, investita dal gravame di [OSCURATO:PERSONA], conferm ò la inopponibilità della convenzione matrimoniale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e condannòl’appellante alla rifusione delle spese di giudizio; avverso tale decisione , il Morello propo se ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; con ordinanza n. 18556/2018, questa Corte, rigettati gli altri motivi, accolse il terzo, cassando la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte territoriale; più precisamente, questa Corte osservò: «premesso che, accolta la domanda principale, la Corte ha correttamente omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ex art. 2901 c.c., deve tuttavia ritenersi che Morello lamenti con ragione la mancata verifica circa l’accoglibilità della revocatoria in relazione alla determinazione del danno risarcibile, giacché il positivo riscontro della fondatezza di tale domanda sarebbe idoneo ad interrompere (o, comunque, a rendere irrilevante) il nesso causale fra l’inadempimento del notaio e il danno di cui [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato il risarcimento, non potendo evidentemente riconoscersi il rimborso del valore venale della quota del bene espropriando nel caso in cui si dovesse ritenere che il medesimo bene sarebbe stato egualmente aggredito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito vittorioso della revocatoria. […] Posto che l’elemento causale assolve alla duplice finalità di criterio di imputazione del fatto illecito e di regola probatoria per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile e constando il relativo accertamento di due fasi, quella del nesso tra condotta ed evento e quella del nesso tra evento e danno, risulta che la Corte territoriale, omettendo di esaminare l’ipotetica fondatezza della domanda di cui all’art. 2901 c.c., non abbia tenuto conto delle sue implicazioni sul nesso di derivazione causale del danno lamentato dalla Scaletta.

Coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta della condotta, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, la corte di appello di Genova dovrà dunque verificare -ai limitati fini dell’accertamento del danno-se ricorressero le condizioni per la revoca dell’atto convenzionale e, in caso affermativo, se la revocabilità abbia interrotto il nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta omissivadel notaio e l’evento di danno lamentato dalla Scaletta (sì da potere ritenere che quest’ultima avrebbe comunque perduto la proprietà dell’immobile anche in caso di tempestiva annotazione della convenzione matrimoniale)»; all’esito del giudizio riassunto dalla Scaletta (in cui si sono costituiti la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il notaio Morello), la Corte d’appello di Genova ha emesso sentenza n. 187/2020, con cui ha respinto l ’ appello del Morello avverso la sentenza n. 4182/2010 del Tribunale di Genova «anche con riguardo alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e del nesso causale rispetto all’evento di danno verificatosi nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] » ; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi; ad esso hanno resistito sia la Scaletta che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con separati controricorsi; non hanno svolto attività difensiva Monica e [OSCURATO:PERSONA], alle quali il ricorso è stato notificato in qualità di coeredi (unitamente alla Scaletta) di [OSCURATO:PERSONA] (mancato ai vivi in data 11.9.2019); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.;tutte le parti costituite hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: col primo motivo, ilricorrente denuncia , ex art. 360 n. 3 c.p.c., la «mancata ammissione (decisa dalla sentenza) dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti dall’odierno ricorrente (in allora convenuto in riassunzione) così come l’allegata documentazione», nonché la violazione degli artt. 394, 3° co. e 345 c.p.c.: censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale da lui dedotti per la prima volta in sede di rinvio, così come la documentazione allegata, «secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 394 c.p.c., non vertendo su fatti intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali»; assume che «alla regola generale del giudizio di rinvio “chiuso”, senza nessuna prova testimonialenuova, si deroga nei casi in cui è la stessa sentenza di Cassazione a richiederlo implicitamente, nel senso di rendere necessarie nuove prove come nella fattispecie»; sostiene che «il Giudice del rinvio avrebbe [...] dovuto riconoscere le nuove esigenze istruttorie dipendenti dalla sentenza di annullamento, che reimpostavano “secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia”», e ciò in quanto «l’interesse ad agire del ricorrente, relativo all’escussione della revocatoria, è autonomamente sorto in seguito alla definitiva reiezione dell’azione sull’argomento proposto in via subordinata dalla creditrice; reiezione disposta per assorbimento della revocatoria stessa con la domanda principale»; sotto altro profilo, trascritti i capitoli della richiesta prova per testi e per interpello, assume le nuove prove sarebbero state comunque ammissibili ai sensi dell’art. 345, 3° co c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) previgente alle modifiche introdotte nel 2012; e ciò in quanto la mancata deduzione in primo grado non era imputabile al Morello («poiché la loro necessità ed esigenza è sorta solo a seguito dell’ultima sentenza di Cassazione») ed in quanto si trattava di prove indispensabili, poiché idonee ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia di primo grado; il motivo è infondato, in quanto basato sull’assunto erroneo che il tema della possibile fondatezza della revocatoria sia divenuto rilevante soltanto a seguito della sentenza di cassazione e che tale pronuncia abbia reimpostato secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito; invero: il tema della revocatoria costituiva oggetto della domanda subordinata proposta dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio della causa; domanda che è stata (correttamente) dichiarata assorbita a seguito dell’accoglimento di quella principale di inopponibilità; richiedendo di accertare se il nesso di causa fra l’inadempimento del notaio e il danno lamentato dalla Scaletta potesse risultasseprivo di rilevanza a fronte della accoglibilità della revocatoria, la Corte rescindente non ha introdotto un tema di indagine nuovo, ma ha richiesto alla Corte di rinvio di compiere una valutazione che già avrebbe potuto -e dovuto- compiere sulla base di quanto risultante in causa (e, quindi, del materiale probatorio acquisito ); in tal modo , non ha impostato i termini della controversia secondo un angolo visuale diverso da quello originario, né ha determinato la necessità di accertare nuovi fatti non precedentemente trattati dalle parti o di acquisire elementi probatori che non potessero essere forniti in precedenza; il giudizio doveva pertanto ritenersi “chiuso”, in quanto la decisione rescindente non ha reimpostato i termini della controversia, ma, rimanendo ancorata ai temi originari di questa, ha individuato una lacuna nell’apprezzamento del nesso di causa in ordine ad una delle domande, richiedendo una nuova valutazione sul punto, che non postulava affatto l’ingresso nel giudizio di informazioni probatorie che non potessero essere fornite in precedenza dalle parti interessate (non solo dalla Scaletta, ma anche dal Morello, al fine di far accertare che sarebbe andata egualmente persa la disponibilità dell’ appartamento a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria); infatti, fin dal primo grado (e non solo a seguito della pronuncia di cassazione)il notaio aveva interesse a sostenere la fondatezza della revocatoria al fine di contrastare l’avversa pretesa risarcitoria ed aveva la possibilità di fornire, a supporto, prove -offerte solo in sede di rinvio- dirette a evidenziare l’irrilevanza causale della tardiva annotazione rispetto al danno lamentato dalla Scaletta; pertanto, la cassazione con rinvio non aveva ampliato il tema della discussione e, quindi, neppure le facoltà di allegazione e prova originarie delle parti, tra cui l’odierno ricorrente; col secondo motivo, questi deduce «violazione di legge e o messo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti .

I n merito all’esistenza del consilium fraudis da parte di Ermanno L etizia »: contesta alla Corte di rinvio di non avere esaminato i dieci indizi gravi, precisi e concordanti individuati nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio e di avere affermato l’inesistenza della scientia decotionis esclusivamente per il fatto che all ’ epoca dell ’ atto risulta va impagata una sola fattura (di modesto importo) della [OSCURATO:PERSONA]; col terzo motivo, il Morello denuncia «assolutaomessa o comunque perplessa motivazione ex S.U. n. 21948 / 2015 e 18991 /2014 in me rito alla consapevolezza in capo a FrancescaScaletta del “consilium fraudis ” ordito da [OSCURATO:PERSONA]- violazione dell ’ art . 2901 c.c.», lamentando, in particolare, che non sia stato valorizzato l’elemento del vincolo parentale; i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati nella parte in cui lamentano la carenza o perplessità della motivazione (giacché la motivazione sul consilium fraudis risulta idonea a palesare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte, che non era tenuta ad analizzare e confutare ogni argomentazione del Morello, ma soltanto ad indicare le ragioni del proprio convincimento) e inammissibili nella parte in cui, anche contestando la rilevanza attribuita al modesto importo dell’unica fattura emessa dalla Fresia, sollecitano una nuova valutazione di merito sulla pretesa maggiore pregnanza degli eleme nti prospettati dal ricorrente;col quarto motivo , viene dedotta « violazione di legge sulla qualificazione giuridica della convenzione matrimoniale di cui è causa: causa gratuita e non astratta della convenzione»: il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l’atto investito dalla revocatoria era «da qualificarsi in astratto a titolo oneroso», con la conseguenza di ritenere giuridicamente rilevante anche la compartecipazione della Scaletta al consilium fraudis; rilevato che dalla motivazione non emergono le ragioni «per cui l’atto “in astratto”oneroso dovesse ritenersi tale anche “in concreto”», il Morello assume che «discende dalla semplice concatenazione temporale di tutti [i] negozi che sia stata attuata una donazione indiretta della quota immobiliare spettante a [OSCURATO:PERSONA] a favore della moglie [OSCURATO:PERSONA]» e che la decozione della società cui partecipava il detto Letizia «risultava, anche a prescindere da qualsiasi ulteriore attività istruttoria, dai semplici atti del presente giudizio», emergendodalle stesse difese della Scaletta; il motivo è inammissibile sia in quanto introduce una questione non trattata dalla sentenza impugnata e rispetto alla quale il ricorrente non indica(o, comunque, non lo fa con la necessaria specificità) se, come e quando l’abbia dedotta nei gradi di merito, sia perché,comunque, mira a una riqualificazione dell’atto senza dedurre la violazione di canoni di ermeneutica contrattuale, ma sollecitando esclusivamente - nella sostanza-un diverso apprezzamento di merito; col quinto motivo, il ricorrente denuncia «violazione di legge (art. 384, II co., c.p.c.) con erronea reiezione dell’istruttoria richiesta dal ricorrente e conseguente preterizione di quanto disposto dalla Cassazione in sede di rinvio» e censura la sentenza in quanto la “consegna” della pronuncia rescindente avrebbe imposto un’attività istruttoria che il Giudice di rinvio ha invece negato; il motivo è infondato poiché, per quanto rilevato in relazione al primo motivo, la sentenza rescindente non imponeva affatto un’attività istruttoria ulteriore rispetto a quella espletata in ordine alla già proposta domanda di revocatoria, o comunque non ne consentiva altra su mezzi non tempestivamente in precedenza articolati; col sesto motivo(«violazione di legge (artt. 2907, I comma, c.c.) e conseguente erronea applicazione dei principi relativi al pregiudizio previsto da questa norma in relazione alla collocazione nel tempo dei debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA]»), il ricorrente assume che la Corte di rinvio avrebbe dovuto «considerare, proiettando la sua indagine verso il futuro” (che includeva il fallimento dellasocietà) lo stato di insolvenza già esistente prima dell’atto revocando»; il motivo è inammissibile in quando diretto a sollecitare un non consentito apprezzamento di merito circa il fatto che il fallimento intervenuto nel 2009 potesse essere considerato come sintomatico di una situazione di insolvenza già in atto nel 2004; col settimo motivo, il Morello denuncia «violazione di legge (ar t. 384, II comma, c.p.c. in relazione all’art. 194 c.c.) e conseguente vizio di motivazione sulla revoca della divisione con preterizione di quanto disposto dalla Suprema Corte nel senso di esaminare l’ eventuale revocabilità della divisione e non della convenzione matrimoniale»: lamenta che la Corte d’appello ha «tradito il mandato ordinatolein sede di rinvio, cheera nel senso di esaminare la revocatoria sulla divisione e non laconvenzione di separazione dei beni e la sua mancata pubblicità » ; il motivo è infondato, atteso che la Corte di rinvio ha osservato il dictum della sentenza di cassazione, che imponeva di valutare la convenzione, in quanto la stessa costituiva «antecedente logico» della divisione e causa del danno causato alla Scaletta dalla tardiva annotazione; con l’ottavo motivo, il Morello deduce «inesistenza della motivazione, per perplessità e conseguente erronea valutazione del momento in relazione al quale riferire l ’ “anteriorità” … dall ’ art . 2901, punti 1) e 2), c.c. con violazione di tale norma»: premes s o che l’accertamento del momento in cui è sorto il credito oggetto della revocatoria è essenziale al fine di ritenere necessario il requisito della dolosa preordinazione, il ricorrente evidenzia che, dopo aver affermato il dubbio che il credito fosse sorto prima dell’atto revocando, la Corte aveva inopinatamente escluso («sulla base di questo semplice dubbio evidentemente divenuto certezza») che potesse sussistere il consilium fraudis; aggiunge, sotto altro profilo, che la Corte non avrebbe dovuto accertare il momento di emissione delle fatture, ma quello in cui era stato concluso l’accordo per le forniture poi rimaste non pagate; il motivo è inammissibile, in quanto: - la doglianza circa il fatto che la Corte non abbia considerato il credito come anterioreall’atto dispositivo è basata su un’erronea lettura della sentenza, dato che questa, pur esprimendo un dubbio, dichiara espressamente di considerare «l’ipotesi più favorevole al creditore di credito sorto anteriormente all’atto dispositivo», per poi escludere che fossero emersi elementi anche nel senso della «mera consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore»; -l’ ulteriore doglianza ( sul la necessità di considerare la conclusione dell’accordo di fornitura) difetta di autosufficienza, sia circa il fatto che la questione non sia “nuova” (in quanto già posta nel giudizio di merito), sia circa il fatto che l’accordo di fornitura che aveva comportato un incremento (di 40.000,00 euro) del credito della [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto prima della data dell’atto; col nono motivo, che denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in punto di ripartizione degli oneri probatori tra il preteso danneggiante e la pretesa danneggiata , i l ricorrente assume che « Francesca S caletta avrebbe […] dovuto dimostrare, onde perfezionare l’accertamento del danno e quantificarlo, che avrebbe conservato l’immobile di sua proprietà in assenza del lamentato inadempimento: e questa conservazione avrebbe avuto luogo e sarebbe quindi stata dimostrabile, solo se la divisione contestuale alla convenzione matrimoniale fosse stata insuscettibile di revocatoria»; il motivo è infondato,in quanto la decisione è conforme al criterio che onera l’attore della domanda risarcitoria della prova del nesso causale, prova che nel caso di specie è stata ritenuta sussistente in ragione dell’accertata inopponibilità della convenzione matrimoniale al creditore (determinata d all ’ inadempimento del notaio) e del conseguente assoggettamento del bene acquisito dalla S caletta all’aggressione della [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che la Corte abbia escluso l’(ipotetica) accoglibilità della revocatoria e , con essa , l a sussistenza di una ragione che potesse valere a rendere causalmente irrilevante l’inadempimento del notaio non può che risolversi in dannodi quest’ultimo, concernendo un fatto impeditivo l e conseguenze dell a cui mancata prova ricadonosul debitore; al rigetto del ricorso segue la condanna del Morello al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; p. q. m. la Corte rigetta ilricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascun a controricorrente, in euro 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di leg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25788/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 187/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA];rilevato che: FrancescaScaletta e il marito [OSCURATO:PERSONA] -rimasto contumace- venneroconvenuti in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] i nio s.p . a., a fronte delle ragioni di credito da essa vantate verso [OSCURATO:PERSONA], perché venisse dichiarata inopponibile nei suoi confronti o, in subordine, revocata ex art. 2901 c.c., la convenzione matrimoniale con cui, in data 4.10.2004, con l’assistenza del notaio [OSCURATO:PERSONA], i coniugi Scaletta e Letizia avevano optato per il regime di separazione dei beni e si erano contestualmente accordati per l’assegnazione alla convenuta della quota del 50% della nuda proprietà di un immobile in Genova, in precedenza caduto in comunione, e per l’assegnazione al marito del 25% - già spettante a [OSCURATO:PERSONA], in virtù dellacomunione legale - della partecipazione nella società L.L. Serramenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; [OSCURATO:PERSONA] chiamò in garanzia il notaio Morello, al fine di essere manlevata dei danni subiti per l’intempestività con cui la convenzione matrimoniale era stata annotata a margine dell’atto di matrimonio;infatti, l a convenzione risultava trascritta tempestivamente (il 9.11.2004) presso la Conservatoria dei registri immobiliari, ma annotata, ai sensi dell’art. 162 c.c., solo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., munita di decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva agito in giudizio contro i coniugi Scaletta e Letizia; il Tribunale di Genova, con sentenza n. 4182/2010, dichiarò inopponibile la convenzione matrimoniale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannòFrancesca Scaletta alla rifusione delle spese legali; accolsela domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che venne condannato , a favore della convenuta , a: a) rimborsare le spese processuali dovute alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a; b) corrispondere il valore venale della quota di nuda proprietà dell’immobile espropriando; c) rifondere le spese di giudizio sostenute;con sentenza n. 2161/2016 l a Corte d ’a ppell o di Genova, investita dal gravame di [OSCURATO:PERSONA], conferm ò la inopponibilità della convenzione matrimoniale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e condannòl’appellante alla rifusione delle spese di giudizio; avverso tale decisione , il Morello propo se ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; con ordinanza n. 18556/2018, questa Corte, rigettati gli altri motivi, accolse il terzo, cassando la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte territoriale; più precisamente, questa Corte osservò: «premesso che, accolta la domanda principale, la Corte ha correttamente omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata ex art. 2901 c.c., deve tuttavia ritenersi che Morello lamenti con ragione la mancata verifica circa l’accoglibilità della revocatoria in relazione alla determinazione del danno risarcibile, giacché il positivo riscontro della fondatezza di tale domanda sarebbe idoneo ad interrompere (o, comunque, a rendere irrilevante) il nesso causale fra l’inadempimento del notaio e il danno di cui [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato il risarcimento, non potendo evidentemente riconoscersi il rimborso del valore venale della quota del bene espropriando nel caso in cui si dovesse ritenere che il medesimo bene sarebbe stato egualmente aggredito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’esito vittorioso della revocatoria. […] Posto che l’elemento causale assolve alla duplice finalità di criterio di imputazione del fatto illecito e di regola probatoria per il successivo accertamento dell’entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile e constando il relativo accertamento di due fasi, quella del nesso tra condotta ed evento e quella del nesso tra evento e danno, risulta che la Corte territoriale, omettendo di esaminare l’ipotetica fondatezza della domanda di cui all’art. 2901 c.c., non abbia tenuto conto delle sue implicazioni sul nesso di derivazione causale del danno lamentato dalla Scaletta. Coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta della condotta, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato, la corte di appello di Genova dovrà dunque verificare -ai limitati fini dell’accertamento del danno-se ricorressero le condizioni per la revoca dell’atto convenzionale e, in caso affermativo, se la revocabilità abbia interrotto il nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta omissivadel notaio e l’evento di danno lamentato dalla Scaletta (sì da potere ritenere che quest’ultima avrebbe comunque perduto la proprietà dell’immobile anche in caso di tempestiva annotazione della convenzione matrimoniale)»; all’esito del giudizio riassunto dalla Scaletta (in cui si sono costituiti la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il notaio Morello), la Corte d’appello di Genova ha emesso sentenza n. 187/2020, con cui ha respinto l ’ appello del Morello avverso la sentenza n. 4182/2010 del Tribunale di Genova «anche con riguardo alla sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e del nesso causale rispetto all’evento di danno verificatosi nei confronti della signora [OSCURATO:PERSONA] » ; ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi; ad esso hanno resistito sia la Scaletta che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con separati controricorsi; non hanno svolto attività difensiva Monica e [OSCURATO:PERSONA], alle quali il ricorso è stato notificato in qualità di coeredi (unitamente alla Scaletta) di [OSCURATO:PERSONA] (mancato ai vivi in data 11.9.2019); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380.1 bis c.p.c.;tutte le parti costituite hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: col primo motivo, ilricorrente denuncia , ex art. 360 n. 3 c.p.c., la «mancata ammissione (decisa dalla sentenza) dei capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti dall’odierno ricorrente (in allora convenuto in riassunzione) così come l’allegata documentazione», nonché la violazione degli artt. 394, 3° co. e 345 c.p.c.: censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale da lui dedotti per la prima volta in sede di rinvio, così come la documentazione allegata, «secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 394 c.p.c., non vertendo su fatti intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali»; assume che «alla regola generale del giudizio di rinvio “chiuso”, senza nessuna prova testimonialenuova, si deroga nei casi in cui è la stessa sentenza di Cassazione a richiederlo implicitamente, nel senso di rendere necessarie nuove prove come nella fattispecie»; sostiene che «il Giudice del rinvio avrebbe [...] dovuto riconoscere le nuove esigenze istruttorie dipendenti dalla sentenza di annullamento, che reimpostavano “secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia”», e ciò in quanto «l’interesse ad agire del ricorrente, relativo all’escussione della revocatoria, è autonomamente sorto in seguito alla definitiva reiezione dell’azione sull’argomento proposto in via subordinata dalla creditrice; reiezione disposta per assorbimento della revocatoria stessa con la domanda principale»; sotto altro profilo, trascritti i capitoli della richiesta prova per testi e per interpello, assume le nuove prove sarebbero state comunque ammissibili ai sensi dell’art. 345, 3° co c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) previgente alle modifiche introdotte nel 2012; e ciò in quanto la mancata deduzione in primo grado non era imputabile al Morello («poiché la loro necessità ed esigenza è sorta solo a seguito dell’ultima sentenza di Cassazione») ed in quanto si trattava di prove indispensabili, poiché idonee ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia di primo grado; il motivo è infondato, in quanto basato sull’assunto erroneo che il tema della possibile fondatezza della revocatoria sia divenuto rilevante soltanto a seguito della sentenza di cassazione e che tale pronuncia abbia reimpostato secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito; invero: il tema della revocatoria costituiva oggetto della domanda subordinata proposta dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] fin dall’inizio della causa; domanda che è stata (correttamente) dichiarata assorbita a seguito dell’accoglimento di quella principale di inopponibilità; richiedendo di accertare se il nesso di causa fra l’inadempimento del notaio e il danno lamentato dalla Scaletta potesse risultasseprivo di rilevanza a fronte della accoglibilità della revocatoria, la Corte rescindente non ha introdotto un tema di indagine nuovo, ma ha richiesto alla Corte di rinvio di compiere una valutazione che già avrebbe potuto -e dovuto- compiere sulla base di quanto risultante in causa (e, quindi, del materiale probatorio acquisito ); in tal modo , non ha impostato i termini della controversia secondo un angolo visuale diverso da quello originario, né ha determinato la necessità di accertare nuovi fatti non precedentemente trattati dalle parti o di acquisire elementi probatori che non potessero essere forniti in precedenza; il giudizio doveva pertanto ritenersi “chiuso”, in quanto la decisione rescindente non ha reimpostato i termini della controversia, ma, rimanendo ancorata ai temi originari di questa, ha individuato una lacuna nell’apprezzamento del nesso di causa in ordine ad una delle domande, richiedendo una nuova valutazione sul punto, che non postulava affatto l’ingresso nel giudizio di informazioni probatorie che non potessero essere fornite in precedenza dalle parti interessate (non solo dalla Scaletta, ma anche dal Morello, al fine di far accertare che sarebbe andata egualmente persa la disponibilità dell’ appartamento a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria); infatti, fin dal primo grado (e non solo a seguito della pronuncia di cassazione)il notaio aveva interesse a sostenere la fondatezza della revocatoria al fine di contrastare l’avversa pretesa risarcitoria ed aveva la possibilità di fornire, a supporto, prove -offerte solo in sede di rinvio- dirette a evidenziare l’irrilevanza causale della tardiva annotazione rispetto al danno lamentato dalla Scaletta; pertanto, la cassazione con rinvio non aveva ampliato il tema della discussione e, quindi, neppure le facoltà di allegazione e prova originarie delle parti, tra cui l’odierno ricorrente; col secondo motivo, questi deduce «violazione di legge e o messo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti . I n merito all’esistenza del consilium fraudis da parte di Ermanno L etizia »: contesta alla Corte di rinvio di non avere esaminato i dieci indizi gravi, precisi e concordanti individuati nella sua comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio e di avere affermato l’inesistenza della scientia decotionis esclusivamente per il fatto che all ’ epoca dell ’ atto risulta va impagata una sola fattura (di modesto importo) della [OSCURATO:PERSONA]; col terzo motivo, il Morello denuncia «assolutaomessa o comunque perplessa motivazione ex S.U. n. 21948 / 2015 e 18991 /2014 in me rito alla consapevolezza in capo a FrancescaScaletta del “consilium fraudis ” ordito da [OSCURATO:PERSONA]- violazione dell ’ art . 2901 c.c.», lamentando, in particolare, che non sia stato valorizzato l’elemento del vincolo parentale; i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati nella parte in cui lamentano la carenza o perplessità della motivazione (giacché la motivazione sul consilium fraudis risulta idonea a palesare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte, che non era tenuta ad analizzare e confutare ogni argomentazione del Morello, ma soltanto ad indicare le ragioni del proprio convincimento) e inammissibili nella parte in cui, anche contestando la rilevanza attribuita al modesto importo dell’unica fattura emessa dalla Fresia, sollecitano una nuova valutazione di merito sulla pretesa maggiore pregnanza degli eleme nti prospettati dal ricorrente;col quarto motivo , viene dedotta « violazione di legge sulla qualificazione giuridica della convenzione matrimoniale di cui è causa: causa gratuita e non astratta della convenzione»: il ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che l’atto investito dalla revocatoria era «da qualificarsi in astratto a titolo oneroso», con la conseguenza di ritenere giuridicamente rilevante anche la compartecipazione della Scaletta al consilium fraudis; rilevato che dalla motivazione non emergono le ragioni «per cui l’atto “in astratto”oneroso dovesse ritenersi tale anche “in concreto”», il Morello assume che «discende dalla semplice concatenazione temporale di tutti [i] negozi che sia stata attuata una donazione indiretta della quota immobiliare spettante a [OSCURATO:PERSONA] a favore della moglie [OSCURATO:PERSONA]» e che la decozione della società cui partecipava il detto Letizia «risultava, anche a prescindere da qualsiasi ulteriore attività istruttoria, dai semplici atti del presente giudizio», emergendodalle stesse difese della Scaletta; il motivo è inammissibile sia in quanto introduce una questione non trattata dalla sentenza impugnata e rispetto alla quale il ricorrente non indica(o, comunque, non lo fa con la necessaria specificità) se, come e quando l’abbia dedotta nei gradi di merito, sia perché,comunque, mira a una riqualificazione dell’atto senza dedurre la violazione di canoni di ermeneutica contrattuale, ma sollecitando esclusivamente - nella sostanza-un diverso apprezzamento di merito; col quinto motivo, il ricorrente denuncia «violazione di legge (art. 384, II co., c.p.c.) con erronea reiezione dell’istruttoria richiesta dal ricorrente e conseguente preterizione di quanto disposto dalla Cassazione in sede di rinvio» e censura la sentenza in quanto la “consegna” della pronuncia rescindente avrebbe imposto un’attività istruttoria che il Giudice di rinvio ha invece negato; il motivo è infondato poiché, per quanto rilevato in relazione al primo motivo, la sentenza rescindente non imponeva affatto un’attività istruttoria ulteriore rispetto a quella espletata in ordine alla già proposta domanda di revocatoria, o comunque non ne consentiva altra su mezzi non tempestivamente in precedenza articolati; col sesto motivo(«violazione di legge (artt. 2907, I comma, c.c.) e conseguente erronea applicazione dei principi relativi al pregiudizio previsto da questa norma in relazione alla collocazione nel tempo dei debiti contratti da [OSCURATO:PERSONA]»), il ricorrente assume che la Corte di rinvio avrebbe dovuto «considerare, proiettando la sua indagine verso il futuro” (che includeva il fallimento dellasocietà) lo stato di insolvenza già esistente prima dell’atto revocando»; il motivo è inammissibile in quando diretto a sollecitare un non consentito apprezzamento di merito circa il fatto che il fallimento intervenuto nel 2009 potesse essere considerato come sintomatico di una situazione di insolvenza già in atto nel 2004; col settimo motivo, il Morello denuncia «violazione di legge (ar t. 384, II comma, c.p.c. in relazione all’art. 194 c.c.) e conseguente vizio di motivazione sulla revoca della divisione con preterizione di quanto disposto dalla Suprema Corte nel senso di esaminare l’ eventuale revocabilità della divisione e non della convenzione matrimoniale»: lamenta che la Corte d’appello ha «tradito il mandato ordinatolein sede di rinvio, cheera nel senso di esaminare la revocatoria sulla divisione e non laconvenzione di separazione dei beni e la sua mancata pubblicità » ; il motivo è infondato, atteso che la Corte di rinvio ha osservato il dictum della sentenza di cassazione, che imponeva di valutare la convenzione, in quanto la stessa costituiva «antecedente logico» della divisione e causa del danno causato alla Scaletta dalla tardiva annotazione; con l’ottavo motivo, il Morello deduce «inesistenza della motivazione, per perplessità e conseguente erronea valutazione del momento in relazione al quale riferire l ’ “anteriorità” … dall ’ art . 2901, punti 1) e 2), c.c. con violazione di tale norma»: premes s o che l’accertamento del momento in cui è sorto il credito oggetto della revocatoria è essenziale al fine di ritenere necessario il requisito della dolosa preordinazione, il ricorrente evidenzia che, dopo aver affermato il dubbio che il credito fosse sorto prima dell’atto revocando, la Corte aveva inopinatamente escluso («sulla base di questo semplice dubbio evidentemente divenuto certezza») che potesse sussistere il consilium fraudis; aggiunge, sotto altro profilo, che la Corte non avrebbe dovuto accertare il momento di emissione delle fatture, ma quello in cui era stato concluso l’accordo per le forniture poi rimaste non pagate; il motivo è inammissibile, in quanto: - la doglianza circa il fatto che la Corte non abbia considerato il credito come anterioreall’atto dispositivo è basata su un’erronea lettura della sentenza, dato che questa, pur esprimendo un dubbio, dichiara espressamente di considerare «l’ipotesi più favorevole al creditore di credito sorto anteriormente all’atto dispositivo», per poi escludere che fossero emersi elementi anche nel senso della «mera consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore»; -l’ ulteriore doglianza ( sul la necessità di considerare la conclusione dell’accordo di fornitura) difetta di autosufficienza, sia circa il fatto che la questione non sia “nuova” (in quanto già posta nel giudizio di merito), sia circa il fatto che l’accordo di fornitura che aveva comportato un incremento (di 40.000,00 euro) del credito della [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto prima della data dell’atto; col nono motivo, che denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in punto di ripartizione degli oneri probatori tra il preteso danneggiante e la pretesa danneggiata , i l ricorrente assume che « Francesca S caletta avrebbe […] dovuto dimostrare, onde perfezionare l’accertamento del danno e quantificarlo, che avrebbe conservato l’immobile di sua proprietà in assenza del lamentato inadempimento: e questa conservazione avrebbe avuto luogo e sarebbe quindi stata dimostrabile, solo se la divisione contestuale alla convenzione matrimoniale fosse stata insuscettibile di revocatoria»; il motivo è infondato,in quanto la decisione è conforme al criterio che onera l’attore della domanda risarcitoria della prova del nesso causale, prova che nel caso di specie è stata ritenuta sussistente in ragione dell’accertata inopponibilità della convenzione matrimoniale al creditore (determinata d all ’ inadempimento del notaio) e del conseguente assoggettamento del bene acquisito dalla S caletta all’aggressione della [OSCURATO:PERSONA]; la circostanza che la Corte abbia escluso l’(ipotetica) accoglibilità della revocatoria e , con essa , l a sussistenza di una ragione che potesse valere a rendere causalmente irrilevante l’inadempimento del notaio non può che risolversi in dannodi quest’ultimo, concernendo un fatto impeditivo l e conseguenze dell a cui mancata prova ricadonosul debitore; al rigetto del ricorso segue la condanna del Morello al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002; p. q. m. la Corte rigetta ilricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascun a controricorrente, in euro 8.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di leg
Sentenza Cassazione n. 25630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris