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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20356/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2021.

A tal fine, ha rilevato che la sospensione era condizionata al pagamento da parte dell'imputato ed in favore della costituita parte civile, della provvisionale prevista in sentenza, adempimento cui Campanile è venuto meno.

Ha aggiunto, in diritto, che, non essendo stato indicato, dal giudice, il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, il medesimo termine coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza e che, pertanto, l'avere egli documentato la corresponsione, sia pure tardiva, della provvisionale è circostanza priva di rilievo in assenza di prova dell'impossibilità di pedissequo e tempestivo ossequio alla statuizione giudiziale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che la corresponsione della somma stabilita a titolo di provvisionale è stata a lungo preclusa dal suo contingente stato di indigenza, posto a giustificazione delle richieste di rinvio accordate nel corso del procedimento suggellato dalla contestata revoca della sospensione condizionale.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA], autore del reato di truffa, è stato condannato, con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2021, alla pena di sette mesi di reclusione e 250 euro di multa, della quale è stata disposta la sospensione condizionale, subordinata al pagamento, in favore della parte civile, della somma liquidata a titolo di provvisionale.Non avendo il giudice della cognizione indicato il termine entro il quale la condizione si sarebbe dovuta avverare, occorre verificare a quale data debba, all'uopo, farsi riferimento.

Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione, mutuando la prospettiva abbracciata dal pubblico ministero istante, si è attenuto all'orientamento stando al quale «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile» (Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020, Priori, Rv. 279458).

La decisione è stata, tuttavia, adottata ad immediato ridosso della pronunzia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, risolvendo il contrasto ermeneutico formatosi in argomento, hanno espressamente avallato l'indirizzo opposto a quello sotteso al provvedimento impugnato, precisando che «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza)» (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01).

L'intervento del massimo organo nomofilattico ha determinato un assetto dell'istituto contrastante con il tenore dell'ordinanza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale senza attendere il decorso del quinquennio previsto dall'art. 163 cod. pen. e, quindi, in violazione di legge, ciò che — tenuto ulteriormente conto del successivo pagamento della provvisionale, comprovato dalla quietanza liberatoria rilasciata dal creditore e versata in atti — ne impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio.4-é P.Q.M.

Annulla senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2022 il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca della sospensione condizionale della pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2021. A tal fine, ha rilevato che la sospensione era condizionata al pagamento da parte dell'imputato ed in favore della costituita parte civile, della provvisionale prevista in sentenza, adempimento cui Campanile è venuto meno. Ha aggiunto, in diritto, che, non essendo stato indicato, dal giudice, il termine entro il quale il condannato avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma stabilita a titolo di provvisionale, il medesimo termine coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza e che, pertanto, l'avere egli documentato la corresponsione, sia pure tardiva, della provvisionale è circostanza priva di rilievo in assenza di prova dell'impossibilità di pedissequo e tempestivo ossequio alla statuizione giudiziale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice dell'esecuzione omesso di considerare che la corresponsione della somma stabilita a titolo di provvisionale è stata a lungo preclusa dal suo contingente stato di indigenza, posto a giustificazione delle richieste di rinvio accordate nel corso del procedimento suggellato dalla contestata revoca della sospensione condizionale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA], autore del reato di truffa, è stato condannato, con sentenza del 16 novembre 2020, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2021, alla pena di sette mesi di reclusione e 250 euro di multa, della quale è stata disposta la sospensione condizionale, subordinata al pagamento, in favore della parte civile, della somma liquidata a titolo di provvisionale.Non avendo il giudice della cognizione indicato il termine entro il quale la condizione si sarebbe dovuta avverare, occorre verificare a quale data debba, all'uopo, farsi riferimento. Nella fattispecie in esame, il giudice dell'esecuzione, mutuando la prospettiva abbracciata dal pubblico ministero istante, si è attenuto all'orientamento stando al quale «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile» (Sez. 1, n. 23742 del 08/07/2020, Priori, Rv. 279458). La decisione è stata, tuttavia, adottata ad immediato ridosso della pronunzia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, risolvendo il contrasto ermeneutico formatosi in argomento, hanno espressamente avallato l'indirizzo opposto a quello sotteso al provvedimento impugnato, precisando che «In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza)» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). L'intervento del massimo organo nomofilattico ha determinato un assetto dell'istituto contrastante con il tenore dell'ordinanza impugnata, che ha disposto la revoca della sospensione condizionale senza attendere il decorso del quinquennio previsto dall'art. 163 cod. pen. e, quindi, in violazione di legge, ciò che — tenuto ulteriormente conto del successivo pagamento della provvisionale, comprovato dalla quietanza liberatoria rilasciata dal creditore e versata in atti — ne impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio.4-é P.Q.M. Annulla senza rinvio
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