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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 22753/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35997/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. Gianturco n. 6, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ; -Controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 99 SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L., già [OSCURATO:PERSONA]’COOPERATIVA A R.L.; -Intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 2943/2018 depositata il14/06/2018.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., titolare dell’emittente [OSCURATO:PERSONA], adiva ex art. 703 c.p.c. e 1168 cod. civ. il Tribunale di Nola lamentando che, a partire da ll’ aprile 2008, nel bacino di utenza di Nola e provincia di Napoli , si verificavano interferenze sulla frequenza 94,850 Mhz, ad essa assegnata in forza di apposita concessione ministeriale per l’attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, interferenze cagionate da un altro impianto per la radiodiffusione sonora, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Nola, di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., operante sulla frequenza 95,000 Mhz ; chiedeva di eliminare ogni disturbo e/o interferenza alla ricezione dei programmi di [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso la disattivazione dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] di Nola, o l’adozione di accorgimenti tecnici che lo rendessero compatibile con la frequenza assegnata a [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Nola ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rimasta contumace nella fase sommaria, di astenersi dall’interferire sull’uso della frequenza 94,850 Mhz legittimamente utilizzata dalla ricorrente, le inibiva l’uso dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] di Nola sulla frequenza 95,000 Mhz secondo le sue attuali modalità operative di funzionamento (compresa la potenza di emissione), determinanti interferenze nel nolano col segnale diffuso dagli impianti della ricorrente, siti in località [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Dopo la conferma dell’ordinanza possessoria in sede di reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. risintonizzava il suo impianto di trasmissione sulla frequenza 95,050 Mhz, e costituendosi nella fase di merito eccepiva la tardività dell’azione di manutenzione ex art. 1170 cod. civ.

Sosteneva la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che l’azione era stata esercitata oltre l’anno dalla lamentata turbativa, per la quale a seguito di denuncia-querela era stato promosso processo penale per il reato di danneggiamento a carico del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], (assolto nel giudizio abbreviato con formula piena dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 550/2008 intervenuta nel corso del giudizio possessorio di primo grado, poi riformata in secondo grado ma con sentenza cassata senza rinvio dalla sentenza n. 27018/2012 della Corte di Cassazione). [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. invocava inoltre il preuso della frequenza 95,000 Mhz, che era stata utilizzata dall’impianto di [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1985-1986 dalla Radio “S.[OSCURATO:PERSONA] ”, sua dante causa, ben prima che la titolare dell’emittente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], comunicasse al Ministero delle Telecomunicazioni il 10.11.1989 di aver dato vita a tale emittente.

Nella fase di merito del giudizio possessorio interveniva la Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi A.G.

Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), che svolgeva attività radiofonica tramite l’emittente [OSCURATO:PERSONA] per acquisto fattone il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù della concessione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 903821 e successiva conferma, ed era titolare degli impianti in località [OSCURATO:PERSONA] che radiotrasmettevano sulla frequenza 95,200 Mhz.

Lamentava l’intervenuta che dalla fine di agosto 2009 il segnale irradiato da quell’impianto era fortemente compromesso a causa delle interferenze provenienti dagli impianti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ubicati in località [OSCURATO:PERSONA] di Nola ([OSCURATO:PERSONA]), operanti sulla frequenza 95,050 Mhz, invece che sulla frequenza 95,000 Mhz risultante dalla scheda tecnica di cui all’art. 32 della L.n. 223/1990, e chiedeva di accertare l’interferenza patita e di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. di non radiotrasmettere sulla frequenza 95,050 Mhz dagli impianti di [OSCURATO:PERSONA] di Nola e di attenersi alla frequenza e potenza d’apparato risultanti dalla scheda tecnica, con condanna della resistente al risarcimento danni da liquidare equitativamente.

Con la sentenza n. 2936/2015 del 20.11.2015 il Tribunale di Nola confermava l’ordinanza conclusiva della fase sommaria a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a far cessare le interferenze patite dagli impianti dell’intervenuta ubicati in località [OSCURATO:PERSONA] modulati sulla frequenza 95,200 Mhz causate dalla modulazione degli impianti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ubicati in [OSCURATO:PERSONA] sull’illegittima frequenza 95,050 Mhz inibendole l’uso ditali impianti, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dall’intervenuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore delle altre due parti.

Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. lamentando l’irregolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio possessorio e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la tardività dell’azione possessoria per decorrenza del termine annuale ex art. 1168 cod. civ., la violazione del giudicato formatosi nel giudizio abbreviato svoltosi in sede penale a carico del suo legale rappresentante, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. si era costituita parte civile, in relazione alle previsioni degli articoli 652 e 654 c.p.p. per essere stati accertati a suo avviso in modo vincolante in quella sede il diritto di preuso della frequenza 95,000 Mhz della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e l’insussistenza di interferenze ad essa imputabili, la violazione del principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 cod. civ. per avere il Tribunale di Nola asseritamente invertito tale onere e valutato erroneamente le risultanze processuali, e la violazione del principio della soccombenza nel governo delle spese processuali di primo grado, poste interamente a suo carico, nonostante la reciproca soccombenza delle parti.

Costituitesi in secondo grado sia la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che la A.G.

Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (già Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), che chiedevano di dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2943/2018 del 25.5/14.6.2018, non notificata, rigettava l’appello, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali di secondo grado delle appellate (€ 8.900,00, di cui € 8.780,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per ciascuna), con distrazione per quelle della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], e dava atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della appellante.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, ricorso notificato il 4.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso notificato il 12.1.2019 la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., mentre la A.G.

Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l. èrimasta intimata.

La Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Col primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. per omessa declaratoria d’inammissibilità dell’azione di reintegrazione nel possesso della banda di frequenza esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per essere decorso oltre un anno dalla turbativa al momento dell’introduzione del giudizio possessorio di primo grado, e contestualmente la violazione dell’art. 2697 cod. civ. (sull’onere della prova), dell’art. 116 c.p.c. (sulla valutazione delle prove), dell’art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio), dell’art. 111 della Costituzione (sul giusto processo) e dell’art. 132 c.p.c. (sull’obbligo di motivazione).

Col secondo motivo la ricorrente in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1168 cod. civ., la violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art.132 c.p.c. dell’obbligo di motivazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio dell’onere della prova, la violazione dell’art. 101 c.p.c. e del principio del contraddittorio e la mancata dimostrazione della pretesa autonomia delle interferenze successive al dissequestro dell’impianto di trasmissione di [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente e la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali in tema di acquisizione e valutazione delle prove.

I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché entrambi attinenti all’asserita tardività dell’azione possessoria esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. iniziata nel 2009 rispetto ad interferenze risalenti al 2000, sono inammissibili.

La ricorrente attraverso l’inconferente richiamo al termine di un anno dalla turbativa possessoria per l’esercizio dell’azione di tutela del possesso della banda di frequenza stabilito dall’art. 1168 cod. civ., che la Corte d’Appello ha considerato nell’escludere che a marzo 2009 fosse maturata decadenza, giudicando autonome le interferenze verificatesi a partire da aprile 2008 dopo il dissequestro dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rispetto a quelle del 2000 oggetto di denuncia-querela a carico di [OSCURATO:PERSONA], punta in realtà ad ottenere un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, richiamando quelle a sé favorevoli, e quindi del fatto come concordemente ricostruito nei due gradi del giudizio di merito, riproponendo una tesi interpretativa, quella della continuità delle interferenze del 2000 e del 2008 e del suo diritto di preuso della banda di frequenza quale avente causa della [OSCURATO:PERSONA], che la utilizzava prima che la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse la concessione, diversa da quella pur plausibile fatta propria dal Tribunale di Nola e dalla Corte d’Appello di Napoli.

La ricorrente, peraltro, omette di confrontarsi con la ricostruzione concreta della fattispecie compiuta dai giudici del merito, che hanno ritenuto tempestivo l’esercizio dell’azione possessoria considerando come autonome le condotte di interferenza ricominciate da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a partire da aprile 2008 (il ricorso possessorio é del 5.3.2009), sia perché intervenute dopo la revoca del 26.3.2008 del sequestro preventivo penale dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] di Nola che aveva per anni inibito la radiodiffusione da quell’impianto alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rispetto alle condotte d’interferenza del settembre 2000 (alle quali la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva reagito sporgendo denuncia-querela contro il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], poi processato per danneggiamento ed assolto in via definitiva nel 2012), sia per il lungo tempo trascorso dal 2000 al 2008, sia perché la radiodiffusione é ripresa dopo la revoca del sequestro preventivo con caratteristiche diverse per numero di antenne e direzione delle stesse rispetto aquella in precedenza compiuta.

Va aggiunto che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 c.p.c. può essere invocata quando il giudice abbia erroneamente attribuito l’onere della prova ad una parte che non ne era gravata, e non quando, come avvenuto nella specie, abbia ritenuto raggiunta la prova del preuso della banda di frequenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e della Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. per avere le stesse ottenuto le concessioni delle rispettive frequenze sulla base di domande presentate quando erano in possesso dei requisiti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione, ma non si condivida da parte della ricorrente la valutazione compiuta delle prove.

I richiami agli articoli 101 c.p.c. e 111 della Costituzione nell’ambito di questi motivi sono inconferenti, in quanto riferiti al fatto che uno soltanto dei molteplici elementi di prova utilizzati dalla Corte d’Appello di Napoli a supporto del preuso della banda di frequenza vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il verbale dell’[OSCURATO:PERSONA] della Campania del 29.5/[OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stato redatto in assenza di contraddittorio, essendosi formato il convincimento dei giudici di merito sul punto anche su prove documentali e sulla CTU di [OSCURATO:PERSONA] in sede penale.

Quanto alla violazione dell’art.132 c.p.c., dopo l’abrogazione del vecchio art. 360 n. 5) c.p.c., che prevedeva il ricorso per omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, da parte dell’art. 54 comma 1° lettera b del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L.n.134 del 2012, il sindacato di questa Corte sulla motivazione è limitato all ’ ipotesi dell ’ art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (nuova formulazione) di omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, peraltro non invocabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. nei casi, come quello di specie, di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito, ed a quella degli articoli 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c. nei casi di motivazione inesistente, o meramente apparente, che nel caso in esame non sono stati neppure ipotizzati dalla ricorrente.

Col terzo motivo la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 652 e 654 c.p.p. per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e del principio del giudicato esterno penale, lamentando la ritenuta inammissibilità del suo appello sul punto per avere asseritamente contestato tutte le rationes decidendi che erano state addotte dal Tribunale di Nola per escludere l’influenza del giudicato penale nel giudizio possessorio (sia quella sulla diversità dei fatti storici oggetto dei due giudizi, del 2001-2005 quelli del processo penale, e dall’aprile 2008 in poi quelli del giudizio possessorio, sia quella relativa alla non qualificabilità di esso come giudizio sulle restituzioni ed il risarcimento dei danni da reato, il solo che in base all’art. 654 c.p.p. con le sue statuizioni si assume poter incidere sui giudizi civili ed amministrativi per i riti semplificati come il giudizio abbreviato) e nel contempo lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., ossia del principio dell’onere della prova, e la violazione dei principi generali sulla valutazione ed acquisizione delle prove, nonché la violazione degli articoli 101 e 116 c.p.c..

Richiamato quanto già esposto in ordine alle presunte violazioni degli articoli 2697 cod. civ. e degli articoli 101 e 116 c.p.c., ed in ordine all’inammissibilità di una nuova valutazione in questa sede delle risultanze istruttorie per la ricostruzione dei fatti (vedi in tal senso Cass. ord. 26.1.2023 n. 2413; Cass. n. 13238/2017; Cass. n.26110/2015), anche il motivo in questione è inammissibile, questa volta per difetto di interesse, giacché se anche fosse riconosciuta l’inquadrabilità del giudizio sulla reintegrazione nel possesso della banda di frequenza tra i giudizi civili sui quali in astratto può avere effetto vincolante l’accertamento sull’insussistenza del fatto compiuto in un giudizio abbreviato al quale abbia partecipato la parte civile costituitasi ai sensi dell’art. 652 comma 2° c.p.p. (gli effetti dell’art. 654 c.p.p. sono limitati alle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento e non di rito abbreviato), resterebbe comunque di ostacolo all’utilizzazione del giudicato penale nel giudizio possessorio l’altra ratio decidendi addotta sia dal Tribunale di Nola, che dalla Corte d’Appello di Napoli, e mai specificamente censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., - che non ha indicato dove esattamente e con quali parole avrebbe censurato tale ratio decidendi -, che le interferenze della banda di frequenza oggetto del giudizio penale sono avvenute nel 2001-2005 e gli accertamenti relativi sono quindi ininfluenti sulle interferenze oggetto del giudizio possessorio, iniziate solo ad aprile del 2008.

Va aggiunto che la sentenza impugnata all’ultimo capoverso di pagina 17 ha espressamente escluso che dalla sentenza penale emerga l’accertamento di un preuso della banda di frequenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., o l’assenza di interferenze sulla banda di frequenza della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel periodo da aprile 2008 in poi, in quanto la contestazione penale aveva ad oggetto interferenze verificatesi dal 2001 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data del sequestro preventivo).

Col quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell’art. 32 della L. n. 223/1990 e successive modifiche, la violazione dei principi generali sulla tutela possessoria del diritto al preuso di una banda di frequenza e l’errata, parziale ed incongruente valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova con inversione dello stesso in ordine al preuso della banda di frequenza 94,850 Mhz ad opera della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., la violazione dei principi generali sulla valutazione ed acquisizione della prova nel processo civile e la violazione degli articoli 101 e 116 c.p.c., degli articoli 275 e 276 c.p.c. e dei principi sulla progressione del procedimento decisionale.

Il suddetto motivo è inammissibile, in quanto non lamenta la mancata, o errata applicazione dell’art. 32 della L. n. 223/1990 alla fattispecie concreta ricostruita dalla Corte d’Appello di Napoli sulla base delle risultanze istruttorie, ma tende inammissibilmente ad ottenere dalla Suprema Corte attraverso una selezione interessata delle prove utilizzabili, e la critica delle prove sfavorevoli, una diversa ricostruzione del fatto in punto di preuso della banda di frequenza.

La Corte d’Appello, infatti, ha riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avendo presentato il 20.10.1990 (e quindi entro il termine imposto dalla legge n. 223/1990 del 24.10.1990) domanda di concessione per l’esercizio dell’impianto di radiodiffusione sonora operante sulla frequenza 94,850 Mhz tramite gli impianti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avendola poi ottenuta il 2.3.1994 ai sensi dell’art. 1 della L. n. 422/1993, era stata autorizzata a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione sulla base della disposizione transitoria dell’art. 32 della L. n. 223/1990 ed aveva diritto al preuso anche sulla base della CTU espletata nel giudizio penale da [OSCURATO:PERSONA] e della relazione degli Ispettori del Ministero delle Comunicazioni della Campania sulle verifiche compiute il 29.5.2008, mentre su quella frequenza il diritto al preuso non competeva all’attuale ricorrente per le ragioni e le prove esposte alle pagine 14 e 15 dell’impugnata sentenza.

La Suprema Corte però è ferma nel ritenere che le doglianze attinenti non all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge che si assumono violate, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscano tipicamente alla valutazione dei giudici di merito (vedi Cass. ord.26.1.2023 n. 2413; Cass. n.13238/2017; Cass. n.26110/2015).

Col quinto motivo la ricorrente in relazione all’art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. lamenta l ’ omesso esame dei fatti e documenti elencati indicati come decisivi oggetto di discussione tra le parti, che sarebbero stati erroneamente valutati dai giudici di merito e che se considerati avrebbero dimostrato la manifesta infondatezza della domanda di reintegrazione nel possesso delle bande di frequenza.

Tale motivo è palesemente inammissibile ai sensi dell ’ art. 348 ter comma 5 c.p.c., in quanto vi è stata una doppia pronuncia conforme del Tribunale di Nola e della Corte d ’ Appello di Napoli nella ricostruzione dei fatti, e la ricorrente del resto non ha neppure indicato in quale parte le decisioni di primo e di secondo grado si sarebbero diversificate.

Col sesto motivo la ricorrente lamenta in relazione all ’ art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. l’errata qualificazione ed interpretazione del suo quinto motivo di appello, la mancata dimostrazione dell’esistenza del diritto di preuso dell’interventrice Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi A.G.

Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.) in ordine alla frequenza 95,200 Mhz e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio dell’onere della prova.

Tale motivo è inammissibile, in quanto lamenta la violazione di legge, ma non individua la norma violata, né le parole del suo quinto motivo di appello con le quali l’attuale ricorrente avrebbe richiesto in secondo grado la riforma della condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Nola a reintegrare la Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi A.G.

Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.) nel possesso della banda di frequenza 95,200 Mhz, posto che secondo quanto riportato si è limitata ad invocare il proprio preuso, che la Corte d’Appello di Napoli ha motivatamente escluso, spiegando anche a pagina 20 che il preuso della banda di frequenza della Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. era invece desumibile dalla titolarità della concessione rilasciatale il 19.11.1994 per la banda di frequenza 95,20 Mhz in base alla domanda inoltrata il 23.10.1990 ed alla verifica dei requisiti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora del 25.2.2003 in atti, sicché non vi èstata neppure inversione dell’onere probatorio.

Col settimo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dei principi della soccombenza reciproca e della causalità parziale della soccombenza, per avere la Corte territoriale posto integralmente a suo carico le spese processuali di secondo grado, nonostante vi fosse stata una soccombenza reciproca, legittimante la compensazione almeno parziale delle spese processuali, perché a fronte dell’accoglimento delle domande di reintegrazione nel possesso delle rispettive bande di frequenza delle altre parti, erano state rigettate sia la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sia la domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dalla A.G.

Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Anche tale ultimo motivo è inammissibile.

Con riferimento al regolamento delle spese, infatti, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n.18128/2020; Cass. n 19613/2017).

Peraltro, anche il giudizio circa la sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. n. 17186 del 2019).

Nella specie, è la stessa ricorrente che ammette di non essere stata integralmente vittoriosa e di aver visto respinte solo le domande risarcitorie contro di essa avanzate dalle altre parti, cosicché legittimamente la Corte d’Appello ha posto le spese processuali a carico dell’appellante, applicando il principio della soccombenza prevalente.

In definitiva, risultando tutti i motivi di ricorso inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, con distrazione a favore del legale antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA].

Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per l’imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente, delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese vive ed € 7.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35997/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza n. 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende per procura a margine del ricorso; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. Gianturco n. 6, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall ’ avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso ; -Controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] 99 SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L., già [OSCURATO:PERSONA]’COOPERATIVA A R.L.; -Intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 2943/2018 depositata il14/06/2018. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., titolare dell’emittente [OSCURATO:PERSONA], adiva ex art. 703 c.p.c. e 1168 cod. civ. il Tribunale di Nola lamentando che, a partire da ll’ aprile 2008, nel bacino di utenza di Nola e provincia di Napoli , si verificavano interferenze sulla frequenza 94,850 Mhz, ad essa assegnata in forza di apposita concessione ministeriale per l’attività di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale, interferenze cagionate da un altro impianto per la radiodiffusione sonora, sito in [OSCURATO:PERSONA] di Nola, di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., operante sulla frequenza 95,000 Mhz ; chiedeva di eliminare ogni disturbo e/o interferenza alla ricezione dei programmi di [OSCURATO:PERSONA], anche attraverso la disattivazione dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] di Nola, o l’adozione di accorgimenti tecnici che lo rendessero compatibile con la frequenza assegnata a [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Nola ordinava alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rimasta contumace nella fase sommaria, di astenersi dall’interferire sull’uso della frequenza 94,850 Mhz legittimamente utilizzata dalla ricorrente, le inibiva l’uso dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] di Nola sulla frequenza 95,000 Mhz secondo le sue attuali modalità operative di funzionamento (compresa la potenza di emissione), determinanti interferenze nel nolano col segnale diffuso dagli impianti della ricorrente, siti in località [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo la conferma dell’ordinanza possessoria in sede di reclamo, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. risintonizzava il suo impianto di trasmissione sulla frequenza 95,050 Mhz, e costituendosi nella fase di merito eccepiva la tardività dell’azione di manutenzione ex art. 1170 cod. civ. Sosteneva la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che l’azione era stata esercitata oltre l’anno dalla lamentata turbativa, per la quale a seguito di denuncia-querela era stato promosso processo penale per il reato di danneggiamento a carico del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], (assolto nel giudizio abbreviato con formula piena dal Tribunale di Nola con la sentenza n. 550/2008 intervenuta nel corso del giudizio possessorio di primo grado, poi riformata in secondo grado ma con sentenza cassata senza rinvio dalla sentenza n. 27018/2012 della Corte di Cassazione). [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. invocava inoltre il preuso della frequenza 95,000 Mhz, che era stata utilizzata dall’impianto di [OSCURATO:PERSONA] fin dal 1985-1986 dalla Radio “S.[OSCURATO:PERSONA] ”, sua dante causa, ben prima che la titolare dell’emittente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], comunicasse al Ministero delle Telecomunicazioni il 10.11.1989 di aver dato vita a tale emittente. Nella fase di merito del giudizio possessorio interveniva la Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi A.G. Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), che svolgeva attività radiofonica tramite l’emittente [OSCURATO:PERSONA] per acquisto fattone il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in virtù della concessione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni n. 903821 e successiva conferma, ed era titolare degli impianti in località [OSCURATO:PERSONA] che radiotrasmettevano sulla frequenza 95,200 Mhz. Lamentava l’intervenuta che dalla fine di agosto 2009 il segnale irradiato da quell’impianto era fortemente compromesso a causa delle interferenze provenienti dagli impianti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ubicati in località [OSCURATO:PERSONA] di Nola ([OSCURATO:PERSONA]), operanti sulla frequenza 95,050 Mhz, invece che sulla frequenza 95,000 Mhz risultante dalla scheda tecnica di cui all’art. 32 della L.n. 223/1990, e chiedeva di accertare l’interferenza patita e di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. di non radiotrasmettere sulla frequenza 95,050 Mhz dagli impianti di [OSCURATO:PERSONA] di Nola e di attenersi alla frequenza e potenza d’apparato risultanti dalla scheda tecnica, con condanna della resistente al risarcimento danni da liquidare equitativamente. Con la sentenza n. 2936/2015 del 20.11.2015 il Tribunale di Nola confermava l’ordinanza conclusiva della fase sommaria a favore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., condannava la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a far cessare le interferenze patite dagli impianti dell’intervenuta ubicati in località [OSCURATO:PERSONA] modulati sulla frequenza 95,200 Mhz causate dalla modulazione degli impianti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ubicati in [OSCURATO:PERSONA] sull’illegittima frequenza 95,050 Mhz inibendole l’uso ditali impianti, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rigettava la domanda di risarcimento danni avanzata dall’intervenuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali in favore delle altre due parti. Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. lamentando l’irregolarità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio possessorio e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, la tardività dell’azione possessoria per decorrenza del termine annuale ex art. 1168 cod. civ., la violazione del giudicato formatosi nel giudizio abbreviato svoltosi in sede penale a carico del suo legale rappresentante, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. si era costituita parte civile, in relazione alle previsioni degli articoli 652 e 654 c.p.p. per essere stati accertati a suo avviso in modo vincolante in quella sede il diritto di preuso della frequenza 95,000 Mhz della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e l’insussistenza di interferenze ad essa imputabili, la violazione del principio dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 cod. civ. per avere il Tribunale di Nola asseritamente invertito tale onere e valutato erroneamente le risultanze processuali, e la violazione del principio della soccombenza nel governo delle spese processuali di primo grado, poste interamente a suo carico, nonostante la reciproca soccombenza delle parti. Costituitesi in secondo grado sia la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. che la A.G. Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (già Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), che chiedevano di dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito l’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2943/2018 del 25.5/14.6.2018, non notificata, rigettava l’appello, rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali di secondo grado delle appellate (€ 8.900,00, di cui € 8.780,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per ciascuna), con distrazione per quelle della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a favore del legale antistatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], e dava atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della appellante. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, ricorso notificato il 4.12.2018, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , affidandosi a sette motivi. Resiste con controricorso notificato il 12.1.2019 la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., mentre la A.G. Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l. èrimasta intimata. La Procura Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Col primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma 1° n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 cod. civ. per omessa declaratoria d’inammissibilità dell’azione di reintegrazione nel possesso della banda di frequenza esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. per essere decorso oltre un anno dalla turbativa al momento dell’introduzione del giudizio possessorio di primo grado, e contestualmente la violazione dell’art. 2697 cod. civ. (sull’onere della prova), dell’art. 116 c.p.c. (sulla valutazione delle prove), dell’art. 101 c.p.c. (principio del contraddittorio), dell’art. 111 della Costituzione (sul giusto processo) e dell’art. 132 c.p.c. (sull’obbligo di motivazione). Col secondo motivo la ricorrente in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.1168 cod. civ., la violazione dell’art. 111 della Costituzione e dell’art.132 c.p.c. dell’obbligo di motivazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio dell’onere della prova, la violazione dell’art. 101 c.p.c. e del principio del contraddittorio e la mancata dimostrazione della pretesa autonomia delle interferenze successive al dissequestro dell’impianto di trasmissione di [OSCURATO:PERSONA] della ricorrente e la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dei principi generali in tema di acquisizione e valutazione delle prove. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente perché entrambi attinenti all’asserita tardività dell’azione possessoria esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. iniziata nel 2009 rispetto ad interferenze risalenti al 2000, sono inammissibili. La ricorrente attraverso l’inconferente richiamo al termine di un anno dalla turbativa possessoria per l’esercizio dell’azione di tutela del possesso della banda di frequenza stabilito dall’art. 1168 cod. civ., che la Corte d’Appello ha considerato nell’escludere che a marzo 2009 fosse maturata decadenza, giudicando autonome le interferenze verificatesi a partire da aprile 2008 dopo il dissequestro dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rispetto a quelle del 2000 oggetto di denuncia-querela a carico di [OSCURATO:PERSONA], punta in realtà ad ottenere un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie, richiamando quelle a sé favorevoli, e quindi del fatto come concordemente ricostruito nei due gradi del giudizio di merito, riproponendo una tesi interpretativa, quella della continuità delle interferenze del 2000 e del 2008 e del suo diritto di preuso della banda di frequenza quale avente causa della [OSCURATO:PERSONA], che la utilizzava prima che la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse la concessione, diversa da quella pur plausibile fatta propria dal Tribunale di Nola e dalla Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente, peraltro, omette di confrontarsi con la ricostruzione concreta della fattispecie compiuta dai giudici del merito, che hanno ritenuto tempestivo l’esercizio dell’azione possessoria considerando come autonome le condotte di interferenza ricominciate da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. a partire da aprile 2008 (il ricorso possessorio é del 5.3.2009), sia perché intervenute dopo la revoca del 26.3.2008 del sequestro preventivo penale dell’impianto di [OSCURATO:PERSONA] di Nola che aveva per anni inibito la radiodiffusione da quell’impianto alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rispetto alle condotte d’interferenza del settembre 2000 (alle quali la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva reagito sporgendo denuncia-querela contro il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], poi processato per danneggiamento ed assolto in via definitiva nel 2012), sia per il lungo tempo trascorso dal 2000 al 2008, sia perché la radiodiffusione é ripresa dopo la revoca del sequestro preventivo con caratteristiche diverse per numero di antenne e direzione delle stesse rispetto aquella in precedenza compiuta. Va aggiunto che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 c.p.c. può essere invocata quando il giudice abbia erroneamente attribuito l’onere della prova ad una parte che non ne era gravata, e non quando, come avvenuto nella specie, abbia ritenuto raggiunta la prova del preuso della banda di frequenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e della Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. per avere le stesse ottenuto le concessioni delle rispettive frequenze sulla base di domande presentate quando erano in possesso dei requisiti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione, ma non si condivida da parte della ricorrente la valutazione compiuta delle prove. I richiami agli articoli 101 c.p.c. e 111 della Costituzione nell’ambito di questi motivi sono inconferenti, in quanto riferiti al fatto che uno soltanto dei molteplici elementi di prova utilizzati dalla Corte d’Appello di Napoli a supporto del preuso della banda di frequenza vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il verbale dell’[OSCURATO:PERSONA] della Campania del 29.5/[OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stato redatto in assenza di contraddittorio, essendosi formato il convincimento dei giudici di merito sul punto anche su prove documentali e sulla CTU di [OSCURATO:PERSONA] in sede penale. Quanto alla violazione dell’art.132 c.p.c., dopo l’abrogazione del vecchio art. 360 n. 5) c.p.c., che prevedeva il ricorso per omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, da parte dell’art. 54 comma 1° lettera b del D.L. n. 83 del 2012, convertito nella L.n.134 del 2012, il sindacato di questa Corte sulla motivazione è limitato all ’ ipotesi dell ’ art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. (nuova formulazione) di omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, peraltro non invocabile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. nei casi, come quello di specie, di doppia pronuncia conforme dei giudici di merito, ed a quella degli articoli 360 comma primo n. 4) c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c. nei casi di motivazione inesistente, o meramente apparente, che nel caso in esame non sono stati neppure ipotizzati dalla ricorrente. Col terzo motivo la ricorrente lamenta, sempre in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 652 e 654 c.p.p. per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e del principio del giudicato esterno penale, lamentando la ritenuta inammissibilità del suo appello sul punto per avere asseritamente contestato tutte le rationes decidendi che erano state addotte dal Tribunale di Nola per escludere l’influenza del giudicato penale nel giudizio possessorio (sia quella sulla diversità dei fatti storici oggetto dei due giudizi, del 2001-2005 quelli del processo penale, e dall’aprile 2008 in poi quelli del giudizio possessorio, sia quella relativa alla non qualificabilità di esso come giudizio sulle restituzioni ed il risarcimento dei danni da reato, il solo che in base all’art. 654 c.p.p. con le sue statuizioni si assume poter incidere sui giudizi civili ed amministrativi per i riti semplificati come il giudizio abbreviato) e nel contempo lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., ossia del principio dell’onere della prova, e la violazione dei principi generali sulla valutazione ed acquisizione delle prove, nonché la violazione degli articoli 101 e 116 c.p.c.. Richiamato quanto già esposto in ordine alle presunte violazioni degli articoli 2697 cod. civ. e degli articoli 101 e 116 c.p.c., ed in ordine all’inammissibilità di una nuova valutazione in questa sede delle risultanze istruttorie per la ricostruzione dei fatti (vedi in tal senso Cass. ord. 26.1.2023 n. 2413; Cass. n. 13238/2017; Cass. n.26110/2015), anche il motivo in questione è inammissibile, questa volta per difetto di interesse, giacché se anche fosse riconosciuta l’inquadrabilità del giudizio sulla reintegrazione nel possesso della banda di frequenza tra i giudizi civili sui quali in astratto può avere effetto vincolante l’accertamento sull’insussistenza del fatto compiuto in un giudizio abbreviato al quale abbia partecipato la parte civile costituitasi ai sensi dell’art. 652 comma 2° c.p.p. (gli effetti dell’art. 654 c.p.p. sono limitati alle sentenze pronunciate a seguito di dibattimento e non di rito abbreviato), resterebbe comunque di ostacolo all’utilizzazione del giudicato penale nel giudizio possessorio l’altra ratio decidendi addotta sia dal Tribunale di Nola, che dalla Corte d’Appello di Napoli, e mai specificamente censurata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., - che non ha indicato dove esattamente e con quali parole avrebbe censurato tale ratio decidendi -, che le interferenze della banda di frequenza oggetto del giudizio penale sono avvenute nel 2001-2005 e gli accertamenti relativi sono quindi ininfluenti sulle interferenze oggetto del giudizio possessorio, iniziate solo ad aprile del 2008. Va aggiunto che la sentenza impugnata all’ultimo capoverso di pagina 17 ha espressamente escluso che dalla sentenza penale emerga l’accertamento di un preuso della banda di frequenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., o l’assenza di interferenze sulla banda di frequenza della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. nel periodo da aprile 2008 in poi, in quanto la contestazione penale aveva ad oggetto interferenze verificatesi dal 2001 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data del sequestro preventivo). Col quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. la violazione dell’art. 32 della L. n. 223/1990 e successive modifiche, la violazione dei principi generali sulla tutela possessoria del diritto al preuso di una banda di frequenza e l’errata, parziale ed incongruente valutazione delle risultanze istruttorie, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova con inversione dello stesso in ordine al preuso della banda di frequenza 94,850 Mhz ad opera della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., la violazione dei principi generali sulla valutazione ed acquisizione della prova nel processo civile e la violazione degli articoli 101 e 116 c.p.c., degli articoli 275 e 276 c.p.c. e dei principi sulla progressione del procedimento decisionale. Il suddetto motivo è inammissibile, in quanto non lamenta la mancata, o errata applicazione dell’art. 32 della L. n. 223/1990 alla fattispecie concreta ricostruita dalla Corte d’Appello di Napoli sulla base delle risultanze istruttorie, ma tende inammissibilmente ad ottenere dalla Suprema Corte attraverso una selezione interessata delle prove utilizzabili, e la critica delle prove sfavorevoli, una diversa ricostruzione del fatto in punto di preuso della banda di frequenza. La Corte d’Appello, infatti, ha riconosciuto che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avendo presentato il 20.10.1990 (e quindi entro il termine imposto dalla legge n. 223/1990 del 24.10.1990) domanda di concessione per l’esercizio dell’impianto di radiodiffusione sonora operante sulla frequenza 94,850 Mhz tramite gli impianti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed avendola poi ottenuta il 2.3.1994 ai sensi dell’art. 1 della L. n. 422/1993, era stata autorizzata a proseguire nell’esercizio di impianti per la radiodiffusione sulla base della disposizione transitoria dell’art. 32 della L. n. 223/1990 ed aveva diritto al preuso anche sulla base della CTU espletata nel giudizio penale da [OSCURATO:PERSONA] e della relazione degli Ispettori del Ministero delle Comunicazioni della Campania sulle verifiche compiute il 29.5.2008, mentre su quella frequenza il diritto al preuso non competeva all’attuale ricorrente per le ragioni e le prove esposte alle pagine 14 e 15 dell’impugnata sentenza. La Suprema Corte però è ferma nel ritenere che le doglianze attinenti non all’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge che si assumono violate, bensì all’erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscano tipicamente alla valutazione dei giudici di merito (vedi Cass. ord.26.1.2023 n. 2413; Cass. n.13238/2017; Cass. n.26110/2015). Col quinto motivo la ricorrente in relazione all’art. 360 comma 1° n. 5) c.p.c. lamenta l ’ omesso esame dei fatti e documenti elencati indicati come decisivi oggetto di discussione tra le parti, che sarebbero stati erroneamente valutati dai giudici di merito e che se considerati avrebbero dimostrato la manifesta infondatezza della domanda di reintegrazione nel possesso delle bande di frequenza. Tale motivo è palesemente inammissibile ai sensi dell ’ art. 348 ter comma 5 c.p.c., in quanto vi è stata una doppia pronuncia conforme del Tribunale di Nola e della Corte d ’ Appello di Napoli nella ricostruzione dei fatti, e la ricorrente del resto non ha neppure indicato in quale parte le decisioni di primo e di secondo grado si sarebbero diversificate. Col sesto motivo la ricorrente lamenta in relazione all ’ art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. l’errata qualificazione ed interpretazione del suo quinto motivo di appello, la mancata dimostrazione dell’esistenza del diritto di preuso dell’interventrice Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi A.G. Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.) in ordine alla frequenza 95,200 Mhz e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del principio dell’onere della prova. Tale motivo è inammissibile, in quanto lamenta la violazione di legge, ma non individua la norma violata, né le parole del suo quinto motivo di appello con le quali l’attuale ricorrente avrebbe richiesto in secondo grado la riforma della condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Nola a reintegrare la Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. (poi A.G. Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l.) nel possesso della banda di frequenza 95,200 Mhz, posto che secondo quanto riportato si è limitata ad invocare il proprio preuso, che la Corte d’Appello di Napoli ha motivatamente escluso, spiegando anche a pagina 20 che il preuso della banda di frequenza della Ara di [OSCURATO:PERSONA] a r.l. era invece desumibile dalla titolarità della concessione rilasciatale il 19.11.1994 per la banda di frequenza 95,20 Mhz in base alla domanda inoltrata il 23.10.1990 ed alla verifica dei requisiti per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora del 25.2.2003 in atti, sicché non vi èstata neppure inversione dell’onere probatorio. Col settimo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dei principi della soccombenza reciproca e della causalità parziale della soccombenza, per avere la Corte territoriale posto integralmente a suo carico le spese processuali di secondo grado, nonostante vi fosse stata una soccombenza reciproca, legittimante la compensazione almeno parziale delle spese processuali, perché a fronte dell’accoglimento delle domande di reintegrazione nel possesso delle rispettive bande di frequenza delle altre parti, erano state rigettate sia la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. avanzata nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., sia la domanda di risarcimento danni avanzata nei suoi confronti dalla A.G. Studio 99 [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Anche tale ultimo motivo è inammissibile. Con riferimento al regolamento delle spese, infatti, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n.18128/2020; Cass. n 19613/2017). Peraltro, anche il giudizio circa la sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. n. 17186 del 2019). Nella specie, è la stessa ricorrente che ammette di non essere stata integralmente vittoriosa e di aver visto respinte solo le domande risarcitorie contro di essa avanzate dalle altre parti, cosicché legittimamente la Corte d’Appello ha posto le spese processuali a carico dell’appellante, applicando il principio della soccombenza prevalente. In definitiva, risultando tutti i motivi di ricorso inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente, con distrazione a favore del legale antistatario della controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per l’imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile , dichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento , in favore della parte controricorrente, delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese vive ed € 7.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
Sentenza Cassazione n. 22753/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris