CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 36801/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 4744/2018 depositata il 18/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nell’ambito di operazioni ispettive concluse con due processi verbali diconstatazione, rispettivamente del 20 novembre 2014 e del 24 aprile2015, la Guardia di Finanza – Compagnia di Marcianise – contestava laNumero registro generale 36801/2018Numero sezionale 9013/2025Numero di raccolta generale 7829/2026Data pubblicazione 31/03/2026natura di “cartiere” a tre società fornitrici della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., eprecisamente: TiNa Fer di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]..Pertanto, provvedeva a recuperare come oggettivamente inesistenti i costisostenuti dalla società verificata e contestava, inoltre, la non inerenza deicosti per fitti passivi, ritenuti non improntati a criteri di economicità.Recependo i rilievi della Guardia di Finanza, in data 27 gennaio 2016l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. un avviso diaccertamento con il quale, per l’anno 2011, veniva contestata un’indebitadetrazione IVA per euro 5.864.718 e accertato induttivamente un maggiorreddito d’impresa imponibile pari a euro 1.691.107.La società, in data 23 marzo 2016, presentava istanza di accertamentocon adesione, ma il contraddittorio si concludeva negativamente. Diconseguenza, la contribuente proponeva ricorso il 24 giugno 2016 dinanzialla CTP di Napoli, che rigettava l’impugnazione.Il successivo appello della contribuente veniva parimenti respinto dallaCTR della Campania. La società, quindi, propone ricorso per Cassazioneaffidandosi a tre motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate rimane intimata.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 17,commi 5 e 6, del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 6, comma 9-bis, del d.lgs.n. 471/1997, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendosi che leoperazioni ritenute inesistenti fossero state effettuate in regime diinversione contabile ai sensi dell’art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n.633/1972, con conseguente annullamento contabile dell’IVA e assenza didetrazione. Si invoca, inoltre, l’applicazione della più favorevole disciplinasanzionatoria introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015.Il primo motivo è, innanzitutto, inammissibile, poiché non si confrontacon la ratio decidendi della sentenza impugnata.Numero registro generale 36801/2018Numero sezionale 9013/2025Numero di raccolta generale 7829/2026Data pubblicazione 31/03/2026La CTR ha infatti rigettato l’appello valorizzando due autonome rationes:(i) l’accertata inesistenza oggettiva delle operazioni, come ricostruita neiprocessi verbali di constatazione e ritenuta provata; (ii) la correttaricostruzione induttiva del reddito d’impresa, che la ricorrente non censurain alcun modo.In presenza di tali rationes, entrambe idonee a sorreggere la decisione, ladoglianza incentrata esclusivamente sul meccanismo applicativo delreverse charge non incide sulla premessa logico-giuridica della sentenza,risultando quindi inammissibile.Parimenti inammissibile è la seconda parte del motivo, con cui laricorrente invoca l’applicazione dell’art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. n.471/1997, come introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015. La CTR ha infattiqualificato tale questione come nuova, rilevandone la mancata deduzionein sede di gravame; il ricorso non si misura con tale rilievo preclusivo,limitandosi a ribadire la tesi già esposta, e ciò comporta l’inammissibilitàanche di questo segmento del motivo.In ogni caso, il motivo è anche infondato. Come affermato dalla Corte diGiustizia dell’Unione Europea (CGUE, 11 novembre 2021, C-281/20,direttiva 2006/112/CE, letta alla luce del principio di neutralità, impone dinegare la detrazione quando il soggetto passivo indichi consapevolmenteun fornitore fittizio in fattura ovvero quando manchino i dati necessari perverificare la soggettività passiva del reale cedente. La consapevoleindicazione di un fornitore fittizio costituisce, di per sé, elementosufficiente a dimostrare la partecipazione all’evasione.Tale orientamento è costantemente recepito dalla giurisprudenza dilegittimità (Cass. nn. 9394/2021; 21677/2020; 16367/2020; 3599/2020),secondo cui l’IVA non è detraibile quando l’operazione sia oggettivamenteinesistente, a prescindere dalla regolarità formale della fattura e anche nelNumero registro generale 36801/2018Numero sezionale 9013/2025Numero di raccolta generale 7829/2026Data pubblicazione 31/03/2026regime del reverse charge, il quale non può operare ove non vi sia unareale operazione economica.La sentenza impugnata ha accertato, con valutazione di merito noncensurata, la fittizietà dei fornitori e, dunque, l’inesistenza oggettiva delleoperazioni, escludendo in radice la neutralità dell’imposta.Quanto all’invocata disciplina dell’art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n.471/1997, le Sezioni Unite, con pronuncia n. 22727/2022, hanno chiaritoche essa non si estende a quelle oggettivamente inesistenti, comeaccertate nella presente fattispecie. Ne consegue che, anche qualora lacensura fosse ammissibile, sarebbe comunque destituita di fondamento.Il motivo deve dunque essere dichiarato inammissibile e, comunque,infondato.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 39del d.P.R. n. 600/1973 e 109 del d.P.R. n. 917/1980, sostenendo che, inmateria di reddito d’impresa, la deducibilità delle spese e degli altricomponenti negativi sarebbe preclusa solo quando essi non siano inerentio non si riferiscano ad attività produttive di ricavi. La ricorrente affermache non potrebbe escludersi la deducibilità dei costi effettivamentesostenuti solo perché le relative fatture siano state emesse da un soggettodiverso da quello che ha materialmente eseguito la prestazione.Il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.Esso, infatti, tende a sollecitare una diversa valutazione del fatto e deimezzi di prova, censurando la ricostruzione operata dalla CTR in ordinealla natura delle operazioni e alla documentazione prodotta. La ricorrentelamenta, in particolare, che il giudice di appello non avrebbe consideratoadeguatamente i documenti di trasporto e la documentazione contabile,ma tali rilievi si traducono in una richiesta di riesame del merito, preclusain sede di legittimità. La CTR ha accertato – con valutazione di fatto nonsindacabile in questa sede – che le operazioni contestate eranooggettivamente inesistenti, con conseguente esclusione di qualsiasiNumero registro generale 36801/2018Numero sezionale 9013/2025Numero di raccolta generale 7829/2026Data pubblicazione 31/03/2026effettività dei costi dedotti. La doglianza della ricorrente traligna il recintodel vizio di violazione di legge per tendere all’eccentrico obiettivo disoppiantare l’esercizio del sindacato di merito riservato al giudiceregionale con un diverso e più appagante accertamento.In ogni caso, il motivo è anche infondato. La giurisprudenza di legittimità èconsolidata nel ritenere che, ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n.537/1993, come modificato dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16/2012,conv. con modif. dalla l. n. 44/2012, l’acquirente può dedurre i costirelativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cuisia consapevole della loro natura fraudolenta, purché risultino rispettati iprincipi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità previsti dal d.P.R. n. 917/1986. Rimane invece esclusa ladeducibilità dei costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti,ossia prive di qualsiasi riscontro reale (Cass. n. 25249/2016; Cass. n.24426/2013). La disciplina agevolativa introdotta dall’art. 14, comma4-bis, non si applica alle operazioni oggettivamente inesistenti, neppurequando parte del ciclo documentale sia formalmente esistente. Nel caso inesame, la CTR ha accertato che i fornitori indicati erano fittizi e che leoperazioni erano oggettivamente inesistenti, escludendo così in radice lapossibilità di riconoscere la deducibilità di costi privi di effettività.Ne consegue la reiezione integrale del motivo, marchiato dainammissibilità e destituito in ogni caso di fondamento.Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, ai fini della detrazione IVA, sarebbestato necessario verificare la sua buona fede e la sua eventualepartecipazione all’evasione, sicché la CTR avrebbe errato nel nonconsiderare tale profilo.Il terzo motivo è inammissibile.Esso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata. La CTR ha fondato la propria decisione sull’accertataNumero registro generale 36801/2018Numero sezionale 9013/2025Numero di raccolta generale 7829/2026Data pubblicazione 31/03/2026inesistenza oggettiva delle operazioni, rilevando che i fornitori indicatierano fittizi e che le operazioni non avevano alcun riscontro reale.In presenza di un’operazione oggettivamente inesistente, il tema della“buona fede” del cessionario non rileva: il diritto alla detrazione non può inalcun caso sorgere quando manca la stessa operazione economica, attesoche, una volta accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile labuona fede del contribuente (Cass. n. 28628/2021).Poiché la sentenza di merito ha qualificato i fatti nei terminidell’inesistenza oggettiva, e tale qualificazione non è stata censurata dallaricorrente, la doglianza si rivela estranea al decisum e, pertanto,inammissibile. Del resto, è imprescindibile che venga contestataspecificamente, a pena di inammissibilità, la specifica ratio decidendi postaa fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. n.19989/2017).Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese del giudizio di legittimitàrimangono irripetibili essendo l’Agenzia rimasta intimata. P.Q.MRigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/12/2025.La PresidenteTania Hmeljak