CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina, pronunciata il 6 aprile 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474, secondo comma, 648, secondo comma, cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, configurerebbe un'ipotesi di reato impossibile, stante la grossolanità della contraffazione, nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, a pagina 3, ha evidenziato come, anche alla luce della perizia in atti, la contraffazione dei beni non risultava immediatamente rilevabile da una persona di media esperienza e diligenza e che l'imputato non aveva fornito documenti provanti la provenienza dei beni e la legittimità della detenzione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), e difatti la Corte territoriale ha congruamente escluso la particolare tenuità del fatto per il numero di prodotti contraffatti e per le modalità della condotta posta in essere dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme