CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 44135/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione di legge relativamente all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 636 comma secondo cod. pen., affermando, in particolare, che tale fattispecie sia incompatibile con il dolo eventuale, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste piena compatibilità tra il reato di cui all'art. 636 cod. pen. e il dolo eventuale (Sez. 2, n. 52200 del 14/10/2016, Mancuso, Rv. 268645; Sez. 2, n. 20287 del 14/04/2004, Monni, Rv. 229027); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.