CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iusta procura autenticata a ministero no-tar Trimarchi in data 24.7.2023 nonché in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA] procura autenticata a ministero notar Trimarchi in data 21.4.2023, elet-tivamente domiciliata in Roma, alla via Linneo, n. 8, presso lo studio dell'avvo-cato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso.RICORRENTEcontroAZIENDA OSPEDALIERA per l'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del direttore generale pro tempore, elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 66, presso lo studio dell'avvocatoNumero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026rispettivi indirizzi di p.e.c. e che la rappresentano e difendono in virtù di procuraspeciale su foglio allegato al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1690 dei 27.9/4.10.2023 della Corte d'Appello di Catania.Udita la relazione nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con decreto n. 27289/2012 il Tribunale di Milano ingiungeva all' “AziendaOspedaliera per l'[OSCURATO:PERSONA]” il pagamento, alla ricorrente “BFFBank” s.p.a., della somma di euro 2.617.923,77, oltre spese ed interessi exd.lgs. n. 231/2001.2. L' “A.O. Cannizzaro” proponeva opposizione.3. Con sentenza n. 10228/2015 il Tribunale di Milano dichiarava la propriaincompetenza, siccome competente ratione loci il Tribunale di Catania.4. Riassunto il giudizio, con sentenza n. 1871/2022 il Tribunale di Cataniacondannava l' “A.O. Cannizzaro” a pagare alla “BBF Bank” l'importo di euro29.141,43 per sorte capitale ancora insoluta rispetto a quella oggetto dell'ini-ziale ricorso monitorio, nonché l'importo degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002, da calcolarsi sulla sorte capitale di euro 2.574.141,11 (corrispondente alladifferenza tra la sorte capitale di euro 2.617.923,77, originariamente richiestain pagamento, e la sorte capitale di euro 43.782,66, in relazione alla quale la“BFF Bank” aveva dichiarato di non proseguire il giudizio), con decorrenza dallascadenza di ciascuna fattura sino alla relativa data di pagamento.Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/20265. L' “A.O. Cannizzaro” proponeva appello.Resisteva la “BFF Bank” s.p.a.6. Con sentenza n. 1690/2023 la Corte d'Appello di Catania accoglieva il gra-vame, rigettava la domanda spiegata dalla “BFF Bank” e condannava l'appellataalle spese del doppio grado.Evidenziava la Corte di Catania, in ordine alla questione – assorbente ‒ con-cernente “la mancata, valida conclusione, dei contratti di fornitura in assenza diforma scritta, e l'impossibilità di far valere al fine della validità del rapportocontrattuale, a fronte della natura di ente pubblico [dell'] azienda ospedaliera,il comportamento concludente dell'amministrazione” (così sentenza d'appello,pag. 7), che agli enti ospedalieri era stata attribuita dall'art. 2 della legge n.132/1968 la veste di enti pubblici, con conseguente assoggettamento all'oneredella forma scritta ad substantiam dei contratti da stipularsi, mercé manifesta-zione di volontà dell'organo rappresentativo, dai medesimi enti, pena la nullità,insuscettibile di qualsivoglia forma di convalida o ratifica pur in virtù di compor-tamenti meramente attuativi (cfr. sentenza d'appello, pagg. 7 – 8).Evidenziava altresì che all'onere della forma scritta ad substantiam nonostava la natura di enti pubblici economici delle aziende ospedaliere, siccome –le aziende ospedaliere - senz'altro sottoposte, nonostante l'inapplicabilità aglienti pubblici economici degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, alla disciplinadi cui al codice dei contratti pubblici in materia di scelta del contraente e diforma scritta ad substantiam dei contratti (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).Evidenziava infatti che l'azienda ospedaliera è organismo di diritto pubblicoex art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 157/1995, poi trasfuso nell'art. 3, 26° co., deld.lgs. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici), applicabile alla controver-sia in esame ratione temporis (cfr. sentenza d'appello, pag. 8).Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026Evidenziava quindi che “il contratto avrebbe (…) dovuto stipularsi ai sensidell'art. 11, comma 13, (nel testo previgente alla novella apportata dal D.L. 18ottobre 2012, n. 179, art. 6, comma 3, conv. con modd. dalla L. 17 dicembre2012, n. 221), ossia “mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pub-blica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudi-catrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondole norme vigenti per ciascuna stazione appaltante” (così sentenza d'appello,pag. 8).Evidenziava in conclusione che l'inottemperanza all'onere della forma scrittaad substantiam era atta a comportare la nullità dei contratti di fornitura perviolazione di norma imperativa e che non esplicavano alcuna valenza né la cir-costanza dell' “avvenuta fornitura a seguito degli ordini sottoscritti dal dirigenteresponsabile dei dipartimenti dell'azienda ospedaliera”, soggetto, peraltro, privodel potere di impegnare l'ente, né la circostanza dell'avvenuto pagamento, daparte dell'azienda ospedaliera, di buona parte delle forniture, “in difetto dellastipulazione del contratto in forma scritta, di cui non vi è traccia negli atti”, néla circostanza della mancata contestazione del credito (cfr. sentenza d'appello,pag. 9).7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “BFF Bank” s.p.a.; ne hachiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizioneanche in ordine alle spese di lite.L' “[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA]” ha depositato controri-corso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese e con condannadella ricorrente ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ.8. La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026CONSIDERATO CHE9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 cod. civ. edell'art. 115 cod. proc. civ.Deduce che la Corte di Catania, allorché ha opinato per l'insussistenza di unvalido contratto tra l' “A.O. Cannizzaro” e le società fornitrici, poi cedenti i cre-diti, non ha tenuto conto che la medesima “A.O. Cannizzaro”, “attraverso il pro-prio comportamento, sia stragiudiziale che giudiziale, ha inequivocabilmente edesplicitamente riconosciuto l'esistenza di un valido contratto tra essa e le societàfornitrici che hanno ceduto i crediti a BFF” (così ricorso, pag. 9).Deduce segnatamente che l' “A.O. Cannizzaro”, allorché ha eccepito il difettodi legittimazione di essa ricorrente, adducendo che al momento della notificadelle cessioni i contratti con le aziende fornitrici erano ancora in corso di esecu-zione, ha “con tale allegazione (…) espressamente dichiarato che i sottostanticontratti erano (ancor prima che in corso) pacificamente esistenti” (così ricorso,pag. 10).Deduce quindi che siffatta allegazione costituisce “un vero e proprio compor-tamento confessorio in sede giudiziale e, dunque, una confessione giudiziale”(così ricorso, pag. 10).Deduce altresì che la Corte d'appello neppure ha tenuto conto dell'ulteriorecomportamento dell' “A.O. Cannizzaro” costituente riconoscimento e confes-sione giudiziale circa l'esistenza di validi contratti tra la medesima “A.O. Can-nizzaro” e le aziende fornitrici, “ossia il pagamento della sorte capitale sponta-neamente effettuato dall' A.O.” (così ricorso, pag. 11).10. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.11. È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ovvero all'insegnamento secondo cui per i contratti per i quali è prevista laforma scritta “ad substantiam”, la prova della loro esistenza e dei diritti che neformano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della rela-tiva scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanchedal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente am-messo l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito (cfr. Cass. 18.1.2019, n. 1452; Cass. 14.12.2009, n. 26174).12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ.Deduce che la Corte di Catania, allorché ha opinato per l'insussistenza di unvalido contratto tra l' “A.O. Cannizzaro” e le società fornitrici, poi cedenti i cre-diti, “ha omesso di esaminare documenti acquisiti al giudizio assolutamente de-cisivi ai fini della decisione” (così ricorso, pag. 12).Deduce che la Corte d'appello in particolare ha omesso la disamina degli “or-dinativi con i quali l'A.O. ha richiesto la vendita dei prodotti e l'esecuzione delleprestazioni di servizi”, delle “delibere/determine di aggiudicazione della gara allesocietà fornitrici e [de]i contratti tra società fornitrici e A.O.” nonché delle “fat-ture emesse dalle società fornitrici, le quali recano l'indicazione del CIG, che –quale [OSCURATO:PERSONA] – dimostra l'esistenza del contratto” (cfr. ri-corso, pag. 12).13. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.14. È inevitabile il rinvio – pur in sede di disamina del secondo mezzo - agli“arresti” di questa Corte dapprima menzionati (il riferimento è a Cass. n.1452/2019 e a Cass. n. 26174/2009).Nondimeno, un triplice rilievo si impone.Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026Per un verso, è innegabile il difetto di “autosufficienza” in relazione alla do-cumentazione di cui si è lamentato l'omesso esame (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016,n. 19048; Cass. 13.11.2018, n. 29093; Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34469).Per altro verso, è indubitabile che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie ‒ preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 25.11.2025, n. 30837; Cass. (ord.)20.6.2024, n. 17005; Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).Per altro verso ancora, è bastevole, in ordine all'asserita violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., il rinvio all'elaborazione di questa Corte (cioè a Cass.Sez. Un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037-01; Rv. 659037-02)).15. Si tenga conto ulteriormente che la Corte di merito ha puntualizzato cheil dirigente responsabile dell' “A.O. Cannizzaro”, che aveva sottoscritto gli “or-dini”, “non è soggetto dotato del potere di impegnare l'ente” (così sentenzad'appello, pag. 9).Ebbene, siffatto rilievo motivazionale non è stato specificamente censurato(cfr. al riguardo controricorso, pag. 8. Cfr. Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905;Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi fondanti il ricorso per cassa-zione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisitidella specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. e degliartt.115 e 116 cod. proc. civ.Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Deduce che la Corte di Catania, allorché ha opinato per l'insussistenza di unData pubblicazione 18/05/2026valido contratto tra l' “A.O. Cannizzaro” e le società fornitrici, poi cedenti i cre-diti, non ha tenuto conto che, a seguito del riordino della disciplina sanitariasoggettate alle regole civilistiche (cfr. ricorso, pag. 15).Deduce che, pertanto, i contratti intercorsi tra le società fornitrici e l' “A.O.Cannizzaro” non soggiacevano all'onere della forma scritta ad substantiam e sisono validamente perfezionati mercè lo scambio di corrispondenza commercialetra le medesime società fornitrici e la stessa “A.O. Cannizzaro”, siccome “gliordinativi sono stati sottoscritti al dirigente responsabile” e siccome l'invio degliordinativi e la ricezione delle forniture sono stati comunque idonei “a ingenerareun incolpevole affidamento in capo alle società fornitrici” (così ricorso, pag. 16).17. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.18. Infatti, questa Corte ha spiegato – e tale insegnamento la Corte sicilianaha puntualmente richiamato ‒ che la natura di ente pubblico economico acqui-sita dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs.n. 502 del 1992 (introdotto dal d.lgs n. 229 del 1999) comporta che essa puòricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istitu-zionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di dirittopubblico” ed “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs.n. 163 del 2006 ("ratione temporis" applicabile) [così come parimenti ha rilevatonella specie la Corte di Catania: cfr. sentenza d'appello, pag. 8], essa sia sog-getta alle relative disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma delcontratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negozialedell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplinaprevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica,Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scrittaData pubblicazione 18/05/2026del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, 1° co., cod. civ., per viola-zione di norma imperativa (cfr. Cass. 2.12.2016, n. 24640. Nella specie le so-cietà fornitrici, poi cedenti i crediti, avevano fornito all' “A.O. Cannizzaro” “pro-dotti sanitari e/o farmaceutici”: cfr. al riguardo sentenza d'appello, pag. 2).19. Vero è, d'altra parte, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntua-lizzato che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi daquelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della formascritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unicodocumento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n.2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si formamediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che perl'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo(cfr. Cass. Sez. Un. 25.3.2022, n. 9795).E però, in ogni caso, la corte di merito - si è detto - ha dato atto che il dirigentedell' “A.O. Cannizzaro”, che aveva sottoscritto gli “ordini”, “non è soggetto do-tato del potere di impegnare l'ente” (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).E, ben vero, siffatto rilievo motivazionale – del pari lo si è detto ‒ non è statospecificamente censurato (la ricorrente si è limitata ad addurre che “gli ordina-tivi sono stati sottoscritti dal dirigente responsabile”: così ricorso, pag. 16).20. Alla stregua degli argomenti tutti dapprima enunciati a reiezione dei mo-tivi di ricorso per nulla si giustifica, al contempo, la denuncia di violazione – dicui in verità alla memoria illustrativa – delle disposizioni (in tema di interessi)di cui al d.lgs. n. 231/2002 e di cui al d.lgs. n. 192/2012.Numero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026Ed evidentemente neppure si giustifica la richiesta pregiudiziale di rimessionealla Corte di Giustizia Europea della “questione afferente la necessità della formascritta” (così memoria della ricorrente, pag. 4).E ciò tanto più alla luce dell'insegnamento secondo cui, nel giudizio civile dilegittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusi-vamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'attodi costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare odintegrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fos-sero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo,e tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibat-tito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considera-zione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per eserci-tare la facoltà di replica (cfr. Cass. Sez. Un. 15.5.2006, n. 11097; Cass. sez.lav. (ord.) 22.2.2016, n. 3471).21. In dipendenza dell'inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannataa rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.La liquidazione segue come da dispositivo.22. Non vi è margine per far luogo alla condanna della ricorrente ai sensidell'art. 96 cod. proc. civ.Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell'art. 96 cod. proc. civ., ilpresupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912).Né in pari tempo la proposizione dell'esperito ricorso per cassazione si è ri-solta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di“abuso del processo” (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).23. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 25440/2023Numero sezionale 401/2026Numero di raccolta generale 14641/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del pre-sente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella mi-sura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;rigetta l'istanza di condanna ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ.;ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, co. 1-bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 27 gennaio 2026.Il presidenteGuido Mercolino