CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Torino revocava la confisca del denaro, nel resto confermando la decisione di primo grado che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, a lui ascritto per aver detenuto a fine di spaccio 42,914 di sostanza stupefacente - in particolare, gr. 25,973 gr. di eroina, 14,336 gr. di monoacetilformina e 2,641 gr. di acetilcodeina -, suddivisa in due involucri. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla mancata riqualificazione del fatto di sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto gli effetti psicotropi della monoacetilformina e dell'acetilcodeina non sono equiparabili a quelli dell'eroina, sicché si sarebbe in presenza "dosi conteggiate a decine" riconducibili nella nozione del "piccolo spaccio", sia alla ritenuta sussistenza della recidiva, ravvisata unicamente in base ai precedenti penali. 3. Il ricorso è inammissibile perché deduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. 4. Quanto al primo motivo, si rammenta che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la fattispecie del fatto di "lieve entità" è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Di recente, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, ai fine della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). 5. Nel caso di specie, i giudici di merito, con doppia valutazione conforme, hanno correttamente escluso la riconducibilità del fatto nella più mite previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base di tutte le circostanze del caso concreto e quindi sia del dato ponderale, di per sé non trascurabile, pari a circa mezzo etto di sostanza stupefacente - tra cui 25,967 gr. di eroina, dai cui possono trarsi 1.036 dosi singole - , sia delle modalità dell'azione posta in essere dall'imputato, che per sua stessa ammissione era stato incaricato di consegnare lo stupefacente affidatogli da un soggetto di nazionalità nigeriano a un suo connazionale senegalese, da ciò desumendo, in maniera non implausibile, un inserimento non minimale nel traffico degli stupefacenti. Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che supera il vaglio di legittimità. 6. Quando al secondo motivo, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 192 del 2007 e poi, ex plurimis, sentenza n. 185 del 2015) e di legittimità (Sezioni unite, n. 35738 del 27 maggio-5 ottobre 2010, nonché, inter alia, Sez. 6 n. 34670 del 28 giugno-5 agosto 2016), l'applicazione della recidiva in tanto si giustifica in quanto il nuovo delitto, commesso da chi sia già stato condannato per precedenti delitti non colposi, sia in concreto espressivo non solo di una maggiore pericolosità criminale, ma anche di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggiore rimproverabilità della decisione di violare la legge penale nonostante l'ammonimento individuale scaturente dalle precedenti condanne; tale maggiore rimproverabilità che non può essere presunta in via generale sulla base del solo fatto delle precedenti condanne, dovendo, ad esempio, essere esclusa allorché il nuovo delitto sia stato commesso dopo un lungo lasso di tempo dal precedente, o allorché abbia caratteristiche affatto diverse. Il riconoscimento e l'applicazione della recidiva postulano perciò la valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal soggetto agente, idonea ad. incidere sulla risposta punitiva - sia in termini retributivi che di prevenzione speciale - quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell'ambito di una relazione qualificata tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo.7. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi ora richiamati, avendo evidenziato come l'imputato, dopo aver riportato plurime condanne definitive (puntualmente indicate), con un diverso alias, sempre in materia di stupefacenti, dopo il periodo di carcerazione sofferto per l'ultima condanna, scontata nel febbraio 2018, ha ripreso a delinquere sempre violando le disposizioni del d.P.R. n. 309 del 1990, da ciò desumendo che il Mbodjii non solo non ha tratto alcun insegnamento delle esperienze giudiziarie e carcerarie subite, ma che ha mantenuto i contatti con gli ambienti del traffico di sostanze stupefacenti, ciò che dimostra la sua persistente e aggravata pericolosità, che giustifica il riconoscimento della recidiva. Si tratta, anche in tal caso, di una valutazione di fatto esente da violazioni di legge e da profili di illogicità manifesta, che non è sindacabile in questa sede. 8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle A