CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. tra i reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Ha, quindi, individuato la pena più grave in quella di cui all'art. 416-bis c.p. irrogata dalla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 26 marzo 2018, irrevocabile il 17 ottobre 2018, per la quale è stata indicata una pena finale di otto anni e sei mesi di reclusione. Infine, applicato l'aumento per la continuazione con riguardo alla sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta in data 27 ottobre 2020, irrevocabile il'8 febbraio 2022, che ha quantificato in un anno e sei mesi di reclusione, nonché quello per la continuazione inerente alla sentenza della stessa Corte di appello di Caltanissetta in data 18 dicembre 2018, del pari irrevocabile, ha rideterminato la pena complessiva unica in dieci anni e un mese di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, che ha dedotto, con un unico motivo, vizio di violazione di legge e di motivazione. [OSCURATO:PERSONA], nel determinare la pena complessiva unica in dieci anni e un mese di reclusione, avrebbe violato il disposto dell'art. 81 cod. pen., poiché non ha proceduto alla doverosa preventiva operazione di scorporo di tutti i reati che il giudice della cognizione ha riunito in continuazione; operazione solo successivamente alla quale, sulla pena come determinata per il più grave, avrebbe potuto operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Inoltre, avrebbe omesso di fornire adeguata motivazione sull'entità degli aumenti ex art. 81 cod. pen., in violazione dei canoni ermeneutici che regolano la materia. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione, ove debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, con sentenze ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più'grave - cioè, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quello per il quale è stata inflitta la pena più grave - e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030). Si è inoltre specificato che, nello svolgimento di tale operazione, il giudice, titolare del potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt.132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., così da rendere concretamente possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena base (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216). Infine, si è chiarito che quando, operata la scelta della pena base nel rispetto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., il giudice intenda confermare l'entità degli aumenti quantificati in sede cognizione per i reati già considerati satellite rispetto a quello più grave, in relazione a cui è stata individuata la pena base (conferma in sé rispettosa del limite affermato da Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01), può farlo motivando sul punto anche con il richiamo delle ragioni che avevano fondato la medesima dosimetria in sede cognitiva. 3. Nel caso ora in esame, dall'ordinanza impugnata emerge che il giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo di detti principi, non rendendo comprensibili ndPCriteri in base ai quali - una volta fissata la pena base per il più grave reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 26 marzo 2018, irrevocabile il 17 ottobre 2018 - è giunto alla pena finale di dieci anni e un mese di reclusione (avendo omesso anche qualsiasi riferimento alla motivazione del giudice di cognizione), né quelli in base ai quali ha determinato l'aumento di pena inflitto per i reati giudicati con le altre due citate sentenze i cui fatti ha ritenuto avvinti dall'unitaria, antecedente deliberazione. 4. Gli svolti rilievi impongono, dunque, di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per il corrispondente nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta. Così deciso il 29