CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04095/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 sono inammissibili perché generici e non si confrontano debitamente con la motivazione della sentenza impugnata; Considerato che la Corte territoriale, in ordine ai primi due motivi di ricorso, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni a sostegno della penale responsabilità del ricorrente e tali da escludere la ipotesi di uso personale, non limitandosi ad attribuire rilevanza unicamente al dato quantitativo: ed invero, si osserva che la quantità di sostanza detenuta e coltivata era ben superiore rispetto a quella indicata nella prescrizione medica ed, in ogni caso, già somministrata da parte dell'asl; inoltre, ulteriori indici sintomatici di una attività di preparazione di plurime dosi destinate alla vendita sono stati ritenuti la presenza di materiale di confezionamento e di bilancino di precisione; Considerato, infine, che quanto alla richiesta riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il motivo di ricorso sottende una rivalutazione in fatto degli elementi considerati per escludere tale fattispecie, non proponibile in sede di legittimità, tenuto conto che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego in ragione di una valutazione complessiva delle emergenze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co