CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 40634/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Torino in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si assume che la Corte di appello, in violazione dell'accordo tra le parti, avrebbe aumentato ad euro 300 di multa la pena pecuniaria — è manifestamente infondato in quanto: - come risulta dal verbale dell'udienza del 26 giugno 2025 le parti si sono accordate, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per ridurre la sola pena detentiva a mesi sei di reclusione (a fronte di quella di mesi otto di reclusione inflitta in primo grado) lasciando inalterata quella pecuniaria (fissata dal primo giudice in euro 200 di multa); - la Corte di appello ha recepito pedissequamente l'accordo in quanto ha ridotto la pena detentiva a mesi sei di reclusione e ha confermato nel resto la decisione di primo grado, quindi anche l'entità della pena pecuniaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i