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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11231/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al complessivo trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, mancata esclusione della recidiva, diniego della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulle circostanze aggravanti concorrenti) Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la gravità del fatto accertato, commesso minacciando con un'arma la vittima, i gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, oltre che l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria nneritevolezza.

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Man

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di rapina aggravata ed altro ascrittigli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto al complessivo trattamento sanzionatorio (determinazione della pena, mancata esclusione della recidiva, diniego della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulle circostanze aggravanti concorrenti) Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, ai fini delle contestate statuizioni, ha correttamente valorizzato la gravità del fatto accertato, commesso minacciando con un'arma la vittima, i gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, oltre che l'assenza di contrari elementi decisivamente sintomatici della necessaria nneritevolezza. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Man
Sentenza Cassazione n. 11231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris