CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2024
Cassazione n. 34814/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullàmento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., avanzata da LIUZZO Carmelo. Nel valutare l'istanza, il Tribunale ha ritenuto l'immediata applicabilità delle LI modifiche introdotte all'art. 4-bis ord. pen. dal d.l. 1° ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 2022, rilevando che anche ai condannati per reati ostativi cd. di "prima fascia", che non abbiano collaborato con la giustizia, è concedibile il permesso premio a condizione che vengano adempiuti gli oneri probatori ivi previsti. Ha quindi respinto l'istanza del LIUZZO, ritenendo che egli non avesse adempiuto all'onere probatorio sul medesimo gravante, in forza della nuova disciplina normativa.2. Avverso tale ordinanza Carmelo LIUZZO ha proposto ricorso per Cassazione. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente. Benché il quadro normativo vigente al momento della presentazione dell'istanza prevedesse a carico del detenuto un onere probatorio diverso, tuttavia ciò non esonerava il Tribunale dall'uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, e specificamente di attivare i suoi poteri istruttori al fine di verificare i presupposti per la concessione del beneficio, sia pure nel rispetto delle sopravvenute modifiche normative. 2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 4-bis, comma 2 e 30-ter ord. pen. in quanto il Tribunale avrebbe affermato il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sul condannato, senza tuttavia valutare le produzioni difensive e senza attivare i poteri istruttori ad esso spettanti. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo per cui il ricorrente aveva adempiuto all'onere probatorio sul medesimo gravante, mentre il Tribunale non aveva valutato le produzioni difensive, né attivato i propri poteri istruttori. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito specificate e il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. 2. Deve preliminarmente darsi atto che, successivamente alla pronuncia della sentenza con cui questa Corte aveva disposto l'annullamento con rinvio del precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso premio avanzata dal LIUZZO, è intervenuto il d.l. 10 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 2022, che ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall'art. 4-bis I. n. 354 del 1975. 2.1. Per effetto di tali modifiche, si è previsto che i benefici penitenziari per reati ostativi di "prima fascia" possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che costoro: i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile. Al contempo, il Tribunale è chiamato a svolgere una complessa attività istruttoria, consistente nell'accertamento della sussistenza di iniziative dell'ihteressato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, nonché nella acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine alla assenza di collegamenti. A tal fine il Tribunale è tenuto a verificare: i) il perdurare dell'operatività 'del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; li) il profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all'interno dell'associazione; iv) le eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) le infrazionii disciplinari commesse in corso di detenzione. Il Tribunale, inoltre, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di ~danne per i delitti di cui agli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale 'antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. 2.2. Le modifiche normative in esame hanno dunque determinato la trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Pertanto, al Tribunale di sorveglianza compete la verifica circa l'eventuale superamento della presunzione, sulla base degli indici, stringenti e cumulativi, specificamente indicati. Tali indici si sostanziano nella necessità di verificare, in concreto, la portata del percorso rieducativo compiuto dal ricorrente, nonché di valutare l'assenza di collegamenti, attuali, ovvero anche solo potenziali, con la criminalità organizzata. Verifica, quella prescritta dal novellatO art. 4-bis, da condurre attraverso il ricorso agli ampliati poteri istruttori il cui esercizio è stato specificamente procedimentalizzato dal legislatore, prevedendo tempi e modalità per il suo svolgimento e che deve concludersi con un provvedimento che dia specificamente conto delle ragioni del rigetto o dell'accoglimento dell'istanza. 3. In ordine alla applicabilità della nuova normativa, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia", che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all'art. 4-bis ord. pen. con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 11201 del 21/12/2023, nm.; Sez. 5, n. 11103 del 09/01/2024, n.m.; Sez. 1, n. 13520 del 24/01/2024, n.m.). 4. Nel caso in esame, pur avendo il Tribunale di sorveglianza correttamente ritenuto che la fattispecie al suo esame fosse regolata dall'art. 4-bis ord. pen. nella nuova formulazione, tuttavia ha del tutto omesso di darvi applicazione. Esso si è invero limitato inopinatamente ad affermare il mancato adempimento da parte del ricorrente dell'onere probatorio su di esso gravante, completamente ignorando la documentazione dal medesimo effettivamente prodotta a corredo dell'istanza, così omettendo di valutarla anche, in ipotesi, al solo fine di escluderne l'adeguatezza o la rilevanza. Ha al contempo trascurato di esercitare i poteri istruttori ad esso spettanti, tanto quelli indicati dalla sentenza rescindente finalizzati ad accertare i progressi trattamentali del detenuto, quanto gli ulteriori poteri previsti dalla novella al fine di verificare la fondatezza degli elementi addotti dall'istante, nonché di accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal modo l'ordinanza impugnata è incorsa nella violazione di legge denunciata dal ricorrente sotto il duplice profilo del mancato adeguamento al principio di diritto posto dalla sentenza rescindente, e della previsione di cui all'art. 4-bis ord. pen. al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio richiesto. 5. Alla luce di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alt Tribunale di sorveglianza di C