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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 23520/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 17709/2020 promosso da Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, elettiva- mente domiciliato in Roma, via Monserrato 34, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 95/2020 depositata il 21/01/2020 e notificata il 27/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 07/10/2004 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con- venivain giudizio il Comune di Ruvo di Puglia per sentire: a) dichiarare la nullità del contratto di appalto in data 31/07/2002,per avere messo a gara un appaltonon remunerativo per l'altro contraente e, quindi, privo di causa , disattendendo lenorme imperative in tema di calcolo del prezzo da porre a base d'asta; b) condannare il Comune al risarcimento dei danni materiali e immateriali conseguenti alla illecita grave condotta tenuta sia in fase con- trattuale che in costanza di rapporto,oltre interessi e maggior danno .

A sostegno della domanda,la società precisava che a seguito dell'esple- tamento della procedura di gara adevidenza pubblica, previa pubblicazione di bando del 19/03/2002, il Comune di Ruvo diPuglia promuoveva una gara di appalto , al f ine della reali zzaz ione delle seguenti opere di edili zia c.d . sperimentale,suddivise in due lotti: LOTTO I : opere di costruzione di n. 3 fabbricati per un totale di 24 alloggi elocali a piano terra destinati ad attività collettive;costruzione di una scuola materna di n. 6 sezioni; sistemazione delle aree esterne di pertinenza dei fabbricati edella scuola; opere di urba- nizzazioneprimaria a servizio de ll ' insediam e nto; [OSCURATO:PERSONA] : lagh etto di fito- depurazione, sistemazioni ambientali e degli arredi nelle areecircostanti ed adiacenti; urbanizzazioni secondarie previste dalla variante di PRG; com- pletamento delle opere di costruzione di una strada; realizzazione del verde pubblico edei servizi di quartiere.

Lastessa società aggiungeva che l ' importo posto a base d ' asta veniva determinato in complessivi € 2.992.076,18 (compresi gli oneri per la sicu- rezza), che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veni v a dichiarata aggiudicataria e che il contratto di appalto veniva stipulato il 31/07/2002.

La medesima società deduceva che sin dall ' inizio del rapporto si era no presentati numerosi inconvenienti,derivanti sia dal contratto che dagli ela- borati progettuali, che, nel tempo, avevano determinato il blocco del can- tiere, ed in particolare: - il cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante era risultato es sere as s olutamente inidoneo , non es- sendosi tenuto conto della propedeuticità di alcune lavorazioni rispetto ad altre; -i ritardi nel rilascio delle autoriz z azioni a cura del Genio Civile presso la Provincia di Bari aveva comportato rallentamenti con maggiori oneri a carico dell'incolpevole società appaltatrice con maggiori oneri a suo carico; l'area di cantiere era risultata sconfinante su suoli di proprietà di terzi, con conseguente necessità di sospendere i lavori per consentire il compimento delle procedure espropriative; -vi erano errori progettuali nella determina- zione delle quote delle costruende palazzine, non compatibili con la quota della strada già realizzata, con l'esigenza di variare l'originario progetto, mediante abbassamento dei manufatti di circa 10 cm rispetto alle originarie previsioni; -vi erano imprecisioni progettuali riguardanti le quote di spiccato delle cisterne di accumulo poste aservizio dell'impianto di fitodepurazione.

Di tale situazione veniva informata la Stazione appaltante con plurime note e, dopo aver notificato un atto di diffida, l'impresa avviava il giudizio davanti al Tribunale di Trani, chiedendol'accertamento della nullità del con- tratto di appalto e il conseguenteobbligo risarcitorio del Comune , per avere –fra l'altro – messo a gara lavori di fatto non eseguibili nei termini e modi previsti dal progetto, nonché violato le norme di rango pubblicistico che impongono alla PAdi applicare, in fase di calcolo del compenso da porre a base d'asta, i prezzi risultanti dai listini vigenti al tempo della pubblicazione del bando.

Dopo l'instaurazione del giudizio , il 12/10/2004, il Comune risolveva il contratto indanno dell'impresa ai sensi dell'art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999.

Disposta CTU, il Tribunale di Trani rigettava tutte le domande dell'im- presa.

Avverso tale decisione, il Fallimento della società appaltatrice, nel frat- tempo dichiarato, proponeva appello, formulando i seguenti motivi di gra- vame: 1) nullità del contratto riveniente dalla violazione delle norme impe- rative che impongononell'appalto di OO.PP. i criteri di calcolo del prezzo da porre a base d'asta; 2) nullità del contratto di appalto rinveniente dai mol- teplici errori del progetto e dallaconseguente impossibilità per l'appaltatore di eseguire la propria prestazione da porre abase d'asta.

Si costituiva nel giudizio di appello il Comune di Ruvo di Puglia , chie- dendo dichiararsi inammissibile l'impugnazione, ovveroil rigetto nel merito della stessa.

Disposta una integrazione alla CTU, la Corte d'appello di Bari riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, respinto il primo motivo di doglianza, accoglieva il secondo motivo e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità del con- trattodi appalto, condannando il Comune al risarcimento dei danni nella misura di € 632.003,34, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte di merito riteneva che l'appellante avesse formulato una domanda di nullità del contratto per violazione del diritto alla giustezza del prezzo del contratto di appalto che in realtà non esisteva, poiché il prezzo si determinava,non in sede contrat- tuale, ma in esito ad una procedura amministrativa indetta con il bando di gara.

Ad opinione della Corte, la doglianza investiva la corretta determina- zione della base di asta, che non determinavaalcun effetto di invalidità del negozio,ma riguardava asserite violazioni di legge nel contesto delle mate- rie e delle attivitàpubblicistiche riservate alla cognizione del Giudice ammi- nistrativo.

L'eventuale ingiustizia del prezzo di appalto, come espressione del correttosvolgimento della gara e del processo di aggiudicazione , rice- veva, dunque,tutela in sede di controllo dell'operato della P.A., e non nella successiva fase negoziale, ove il prezzo vienesemplicemente recepito.

Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte d'appello rite- neva che l'obbligo del committente di fornire all'appaltatore di opere pub- bliche il progetto esecutivo ha una precisa fonte legale in norme che, ri- spondendo a finalità pubblicistiche, sono imperative e non derogabili dai contraenti (artt. 16, 17, e 19 l. n. 109 del 1994), se non nei casi e nei modi dalle stesse norme previsti, aggiungendo che, sul piano civilistico, la pro- gettazione havalore integrativo delle pattuizioni contrattuali.

La medesima Corte rilevava che dalla CTU era emerso che il progetto originarionon era adeguato, a causa di errori progettuali di diverso genere (mancanza di propedeuticità di alcuni interventi rispetto ad altri; sconfina- mento dell'area di cantiere prevista dal progetto nelle proprietà di terzi ; ritardo nel rilascio delle autorizzazioni a cura del Genio civile; errori proget- tuali relativi alle quote di imposta delle palazzine, incompatibili con quelle della strada già realizzata, ed alle quote di spiccato delle cisternedi accu- mulo poste ase rvizio dell' impianto di fitodepurazione ; errori progettua l i relativi alla stazionedi sollevamento; discordanze tra gli elaborati di pro- getto), aggiungendo che, sempre dalla risultanze peritali, emergeva la man- canza di un'organica organizzazione di tuttal'opera d a realizzarsi , sicché, a fronte delle 20 riserve apposte dall'impresa, ritenute tutte accoglibili, l'Am- ministrazione avrebbe dovuto quantomeno procedere a redigere delle va- riantiprogettuali e dare un termine più lungo per terminare i lavori.

La Corte di merito concludeva cheil progetto in esame non aveva i re- quisiti difattibilità e proce dibilità, ma necessitava di modifiche e/o varianti rilevanti e incidenti sull'oggetto del contratto di appalto , aggiungendo che la perdurante mancata redazione, nonostante la diffida dell'impresa, di ade- guamenti al progetto esecutivo,rivelatosi gravemente carente, ben p oteva determinare l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile all'Ammi- nistrazione, ma l'inosservanza delle norme imperative in tema di realizza- zione delle opere pubbliche determinava la nullità del contratto che, in man- canza di uno dei requisiti essenziali, ai sensi degli artt. 1325 e 1664 c.c., non poteva ritenersi validamente concluso.

L'accertata nullità del contratto di appalto comportava, per la Corte d'appello, l'insorgenza dell'obbligo risarcitorio che trovava fonte nel ricono- scimento di una responsabilità aquiliana a carico del ricorrente ai s ensi dell'art. 2043 c.c., come sopra liquidati.

Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso inciden- tale condizionato, affidato adue motivi di doglianza.

Con atto depositato il 07/10/2023, il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile – Area 4 [OSCURATO:PERSONA] - ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.

Con atto depositato il 13/11/2023, il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell'art.380 bis , comma 2, c.p.c.

È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l'esame del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità dell'ap- pello perla mancata indicazione delle parti del provvedimento appellato.

Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4·c.p.c., per avere la Corte di appello deciso su una domanda nuova non proposta nelprimo grado.

Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere dichiarato la nullit à del contratto per violazione di norme imperative,non ricorrendone i presupposti.

Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere condannato il Comune di Ruvo di Puglia al risarcimento dei danni,nonostante sulla domanda proposta dal Fallimento si fosse forma to il giudicato di rigetto. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è censura ta , ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la violazione delle norme di rango pubblicistico relative al calcolo del prezzo posto a base della gara non do- vesse essere oggetto di cognizione del G iudice ordinario, ma del G iudice amministrativo, mentre, invece , avrebbe dovuto tenere conto che la con- troversia coinvolgeva una prospettata responsabilità precontrattuale dell a Amministrazioneper avere tenuto una condotta materiale lesiva dell'affida- mento dell'altro contraente, in violazione degli obblighi di buona fede e cor- rettezza,e causa di responsabilità risarcitoria azionabile davanti al G iudice ordinario.

Con il secondo motivo di ricorso incidentaleè dedotta la violazione della normativa speciale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non avendo la Corte d'appello tenuto conto che la violazione delle norme sulla determinazione del prezzo di appalto era stata causa di nullità (virtuale)del contratto e aveva c omportato una signi- ficativa sottostima del prezzo di appalto che aveva inciso sul sinallagma contrattuale,svuotando il contratto della sua causa. 3.Con la proposta di definizione anticipata, il Consigliere delegato ha rilevato che la sentenza impugnata risultava pubblicata il 21/01/2020e che entrambe le parti avevano dedotto che il provvedimento impugnato era stato notificato in data 27/02/2020, senza depositare la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge, sicché il ricorso si rilevava im- procedibile, non potendo avere risultato utile neppure la cd. prova di resi- stenza.

Nel proporre istanza di decisione, il Comune ha dedotto che, recatosi il proprio difensore in cancelleria, quest'ultimo aveva potuto appurare che , unitamente all'originale della sentenza n. 95/2020 della Corte di Appello di Bari,era allegata la relazione di notificazione effettuata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardi Lagala, anche se, per un mero errore materiale di fotocopiatura, le sette copie della sentenza non recavano la relazione di notificazione, che, comunque, era presente insieme all'originale della sentenza all ' interno del fascicolo.

Visionato il fascicolo, riscontrata la presenzadella menzionata relazione di notificazione, il ricorso può ritenersi procedibile. 4.Il primo motivo di ricorso è infondato. 4.1.Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha violato il disposto dello art. 342 c.p.c. non accogliendo l'eccezione di inammissibilità dell'impugna- zioneper difetto di specificità.

In particolare, il Comune ha dedotto che la sentenza di primo grado conteneva un capo avente ad oggetto il rigetto delladomanda di nullità del contratto e un capo avente ad oggetto il rigetto della domanda diretta ad accertare la responsabilità contrattuale e precontrattuale del Comune, men- tre l'atto di appello non indicavale parti della sentenza impugnate, recando due nuove eccezioni di nullità del contratto (una per violazione di norme imperative riguardante i criteri di calcolo del prezzo da porre a base d'asta e una riveniente dai molteplici errori delp rogetto e dalla conseguente im- possibilità per l'appaltatore di eseguire la propria prestazione ) .

Lo stesso Comune ha gradatamente affermato che, anche a voler am- mettere un'interpretazione liberale dell'art. 342 c.p.c., leggendo le nuove eccezioni come motivi di impugnazione, comunque doveva ritenersi che questi ultimi riguardavanoil solo capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di nullità del contratto e non anche quello che aveva rigettato la domanda volta a far accertare la responsabilità del Comune.

4.2. Dalla stessa esposizione del motivo di ricorso per cassazione si evince l'infondatezza dello stesso, tenuto conto che risulta evidente come l'atto di appello, contenente la deduzione di due cause di nullità del con- tratto, abbia attinto la parte della decisione di primo grado che ha escluso la nullità delcontratto di appalto.

Tale censura ha riguardato anche la statuizione relativa alla domanda risarcitoriaformulata nei confronti del Comune, come si evince chiaramente dalle conclusioni formulate nell'atto di appello, riportate nel ricorso (p. 8del ricorso per cassazione), ove,a seguito della invocata nullità del contratto, è richiesta «per l'effetto»la condanna al risarcimento del danno. 5.Il secondo motivo di ricorso è infondato. 5.1.Questa Corte ha più volte precisato che il Giudice davanti al quale èformulata una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esi- stenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desu- mibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto.

Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una que- stione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'ec- cezione in senso latoche può essere oggetto di rilievo ufficioso ex art. 345 c.p.c. (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 31930 del 06/12/2019). 5.2.Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel descrivere lo svolgimento del processo, ha riportato il contenuto dell'originario atto di citazione nei seguenti termini: «…L'impresa appaltatrice, dopo aver notificato un atto di diffida del 25 giugno 2004, proseguiva con l'azione giudiziaria per cui è causa, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di appalto ed il conseguente obbligo risarcitorio del Comune di Ruvo di Puglia,per avere il predetto Ente pubblico- fra l ' altro - messo a gara lavori, di fatto, non ese- guibili nei termini e modi previsti dal progetto, nonché violato le norme di rango pubblicistico che impongono alla P.A. di applicare, in fase di calcolo del compenso da porre a base d'asta, i prezzi risultanti dai listini vigenti al tempo di pubblicazione del bando».

Il ricorrente ha dedotto che, intervenuto il fallimento della società, la procedura, nel proporre appello,ha formulato domande (qualifica te come "eccezioni'') nuove, in quanto riferite alla violazione delle norme cheimpon- gono, nell'appalto di OO.PP., i criteri di calcolo del prezzo da porre a base d'asta (respinta dalla Corte d ' appello) e alla nullità del contratto di appalto conseguente ai molteplici errori delprogetto e dalla conseguente impossi- bilità per l'appaltatore di eseguire la propriaprestazione (accolta dalla Corte d'appello).

È pertanto evidente che le nullità veicolate dall'atto di appello si fondano su circostanze che avevano già fatto parte della materia del contenderein primo grado. 6.Il terzo motivo di ricorso è fondato. 6.1.Come già evidenziato, la Corte d ' appello ha ritenuto che l ' obbl igo del committente di fornire all'appaltatore di opere pubbliche il progetto ese- cutivo ha una precisa fonte legale in norme che, rispondendo a finalità pub- blicistiche, sono imperative e non derogabili dai contraenti (artt. 16, 17, e 19 l. n. 109 del 1994), se non nei casi e nei modi dalle stesse norme con- sentiti.

La stessa Corte ha aggiunto che, sul piano civilistico, la progettazione havalore integrativo delle pattuizioni contrattuali e che le eventuali man- canze possono essere risolte dall'appaltatore, ma si deve trattare di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di detta- glio, mentre, nel caso di specie, il CTU aveva rilevato che il contratto di appalto non aveva i requisiti difattibilità e proce dibilità, ma necessitava di modifiche e/o varianti rilevanti e incidenti sull'oggettodel contratto stesso .

La Corte ha, quindi, concluso che la perdurante mancanzadi redazione, nonostante la diffida dell'impresa, di adeguamenti al progetto originario, rivelatosi gravemente carente sotto il profilo progettuale,ben poteva deter- minare l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile all'Amministra- zione, ma l'inosservanza delle norme imperative in tema di realizzazione delle opere pubbliche determinava comunque la nullità del contratto che, in mancanza di uno dei requisiti essenziali, ai sensi degli artt. 1325 e 1664 c.c., non poteva ritenersi validamente concluso.

6.2. Alla fattispecie sono applicabili gli artt. 16, 17 е 19 l. n. 109 del 1994, nel testo vigente alla data di stipula del contratto di appalto (31/07/ 2002).

Il comma 1 dell'art. 16 l. cit. stabilisce che «La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, de- finiti dal quadro normativo nazionale е comunitario».

Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevede che « Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio ilavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione taleda consentire che ogni elemento sia identificabile informa, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

In parti- colare il progetto è costituito dall'insieme dellerelazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degliimpianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dalcapitolato speciale di ap- palto, prestazionale descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall ' e- lenco dei prezzi unitari.

Esso è redatto sullabase degli studi e delle indagini compiuti nelle fasiprecedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesiprogettuali, che risultino necessari e sulla base dirilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ...».

Il successivo art. 17l. cit. individua i soggetti chiamati a svolgere l ' atti- vità di progettazione, potendo l'Amministrazione solo eccezionalmente fare ricorso asoggetti esterni.

Infine, l'art. 19, comma 1, l. cit. - dopo aver precisato che « I contratti d'appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso ... aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici ...» -prevede la possibilità che tali contratti abbiano ad oggetto anche la pro- gettazioneesecutiva, ma soltanto qualora in essi sia prevalente la compo- nente impiantistica o tecnologica, ovveroriguardino lavori di manutenzione, restauro o scaviarcheologici.

6.3. Questa Corte ha più volte affermato che, i n tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994(nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998 applicabile ratione temporis), l ' A m- ministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo imme- diatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'o- pera, precisando che, sul piano civilistico, le menzionate norme hanno va- loreintegrativo delle pattuizioni contrattuali e individuano obblighi primari di prestazionepropri del committente ai sensi dell'art. 1374 c.c. (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 8779 del 31/05/2012; Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018).

In una pronunciamenzionata anche nella sentenza impugnata , q uesta Corte ha espressamente affermato che le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contrattodi appalto di opere pubbliche, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, costituiscono norme imperative exart. 1418, comma 1 , c.c. e non possono essere derogate dai contraenti , se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime, aggiungendo, in particolare, che è norma imperativa quella che attribuisce all ' A mministra- zione e all'Ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera,sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18644 del 12/08/2010).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, tuttavia, tale pronuncia non può essere utilmente invocata per affermare il principio se- condo il quale la redazione di un progetto esecutivo gravemente carente o viziato determina la nullità del contratto per inadempimento da parte della Amministrazione di un obbligo derivante da norma inderogabile.

La menzionata decisione ha, infatti, riguardato una fattispecie in cui le parti contraenti avevano previsto, nel contratto di appalto di opera pubblica, la redazione del progetto esecutivo delle opere a cura dell'appaltatore.

Que- sta Corte ha, in quell'occasione,confermato la decisione di merito che aveva individuato nell'Amministrazione committente la parte responsabile della ri- soluzione del contratto di appalto , per non avere adempiuto all ' obbligo di mettere a disposizione dell'appaltatore il progetto esecutivo, previa sostitu- zione automatica, ai sensi dell'art. 1339 c.c., della menzionata previsione pattizia, dichiarata nulla, con la norma imperativa.

In sintesi, questa Corte ha affermato che,la Stazione appaltante, salvo eccezioni previste dalla legge, ha l'obbligo di redigere il progetto esecutivo, contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera da realiz- zare, aggiungendo che, ove l'accordo delle parti escluda tale obbligo, la pattuizione deve ritenersi nulla e va sostituita automaticamente con la norma di legge ritenuta inderogabile.

Diversa è, dunque, la valutazione dei vizi del progetto esecutivo, i quali, anche se estremamente gravi e tali da rendere il progetto non “cantiera- bile”, attengono alla fase esecutiva degli obblighi imposti dalla legge con norme imperativeche vanno ad integrare il contenuto del contratto e che possono sostituire automaticamente convenzioni delle parti contrarie.

Anche di recente questa Corte ha ribadito l ' orientamento appena illu- strato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, evidenziando che, ai sensi degli artt. 16,17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998 applicabile ratione temporis), l'Amministrazione com- mittente ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo imme- diatamente “cantierabile” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10299 del 18/04/ 2023).

Questa stessa Corte ha anche precisato che è , i n particolare, norma imperativa quella che attribuisce all'Amministrazione e all'ente aggiudica- tore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori, aggiungendo che le eventuali mancanze del progetto esecutivo possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi di attività marginali di adattamento, pre- cisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera, previa delibera- zione del direttore dei lavori, poiché l'appaltatore non può impegnarsi in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10299 del 18/04/2023). 6.4.Il motivo di doglianza va dunque accolto, poiché, in tema di appalto di opere pubbliche, la redazione di un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile” costituisce un obbligo che, s a lv e le eccezioni previste dalla legge, grava sull'Amministrazione e deriva da norme imperative (gli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), le quali che vanno ad integrare il con- tenuto del contrattoai sensi dell'art. 1374 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivogravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'Am- ministrazione in termini di adempimento agli obblighi derivanti dal con- tratto. 7.Il quarto motivo di ricorso principale è infondato.

Come già evidenziatonell'esame del secondo motivo di ricorso, l'impu- gnazione risulta avere investito anche il capo della decisione di primo grado che ha respinto la domanda risarcitoria, come si evince chiaramente dalle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio di gravame, ove, per effetto dell'accertamento della nullità del contratto, è richiesto il risarci- mento dei danni conseguenti(p. 2 della sentenza impugnata) . 8.Il primo motivo di ricorso incidentale è i nammissibil e .

Com'è noto, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta de- duzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di au- tosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già com- prese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di conte- stazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018).

Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha respinto la domanda volta all'accertamento della nullità del contrattoper violazione delle norme sulla determinazione del prezzo a base della gara, escludendo l'esistenza di un diritto soggettivo al giusto prezzo del contratto di appalto ed evidenziando che la domanda di nullità si fondava sulla prospettazione di violazioni di legge che riguardavano la f ase della gara, le quali non determinavano la nullità del contratto, ma semmai potevano essere oggetto di impugnazione degli atti della procedura di scelta del contraente davanti al giudice ammi- nistrativo.

Nel motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto che la Corte d ' appello avrebbe dovuto considerare che sussiste la giurisdizione del Giudice ordina- rionelle ipotesi in cui è prospettata la responsabilità precontrattuale dell a Amministrazione per avere tenuto una condotta materiale lesiva dell'affida- mento dell'altro contraente,in violazione degli obblighi comportamentali di buona fede e correttezza, causa di responsabilità risarcitoria ai sensi dell o art. 2043 c.c.

Si tratta di deduzioni riferite ad una domanda del tutto diversa rispetto a quella di nullità del contratto,su cui ha invece statuito la Corte d'appello, essendo rappresentato un comportamento contrario a buona fede dell'Am- ministrazione, lesivo di un affidamento non meglio specificato del con- traente, quale titolo di una responsabilità precontrattuale, che dalla lettura della sentenza non risulta essere stata oggetto di specifica valutazione d a parte della Corte d'appelloe che la parte non ha dimostrato, come avrebbe dovuto,di avere rappresentato al Giudice del gravame, riportando il tenore degli atti ad esso riferiti. 9.Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per p iù ordini di ragioni.

In primo luogo, deve rilevarsi che , pur avendo enunciato la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente incidentale non ha prospet- tato alcunfatto storico decisivo che non sia stato esaminato , avendo sem- plicemente mostrato di non condividere il giudizio operato dal Giudice di appello.

Con riferimento alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente incidentale ha , poi, ha dedotto l a violazione di norme relative alla determinazione del prezzo di appalto senza neppure in- dicare le specifiche disposizioni che ha ritenuto violat e , il contenuto dell e stessee le ragioni per le quali ha ritenuto che si tratta sse di norm e impe- rative di validità del contratto (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26487 del 10/10/2024) .

La parte ha, infine, semplicemente contrapposto agli argomenti della Corte d'appello le proprie valutazioni , così proponendo un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).

Il motivo di impugnazione è, infatti, costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motiva- zioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 ; Cass., S ez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). 10.In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso princi- pale,in applicazione del seguente principio di diritto : «In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998, appli- cabile ratione temporis) la redazione di un progetto esecutivo immediata- mente “cantierabile” costituisce un obbligo che, salve le eccezioni previste dalla legge, grava sull'Amministrazione e deriva da norme imperative, le quali che vanno ad integrare il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivo gra- vemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'Amministrazione in termini di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.» Devono essere dichiarati infondatigli altri motivi di ricorso principale e inammissibili quelli di ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, con rin- vio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la sta- tuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale e, respinti gli altri motivi di ricorso principale, dichiarati inammissibili i motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 17709/2020 promosso da Comune di Ruvo di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, elettiva- mente domiciliato in Roma, via Monserrato 34, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 95/2020 depositata il 21/01/2020 e notificata il 27/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 07/10/2004 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con- venivain giudizio il Comune di Ruvo di Puglia per sentire: a) dichiarare la nullità del contratto di appalto in data 31/07/2002,per avere messo a gara un appaltonon remunerativo per l'altro contraente e, quindi, privo di causa , disattendendo lenorme imperative in tema di calcolo del prezzo da porre a base d'asta; b) condannare il Comune al risarcimento dei danni materiali e immateriali conseguenti alla illecita grave condotta tenuta sia in fase con- trattuale che in costanza di rapporto,oltre interessi e maggior danno . A sostegno della domanda,la società precisava che a seguito dell'esple- tamento della procedura di gara adevidenza pubblica, previa pubblicazione di bando del 19/03/2002, il Comune di Ruvo diPuglia promuoveva una gara di appalto , al f ine della reali zzaz ione delle seguenti opere di edili zia c.d . sperimentale,suddivise in due lotti: LOTTO I : opere di costruzione di n. 3 fabbricati per un totale di 24 alloggi elocali a piano terra destinati ad attività collettive;costruzione di una scuola materna di n. 6 sezioni; sistemazione delle aree esterne di pertinenza dei fabbricati edella scuola; opere di urba- nizzazioneprimaria a servizio de ll ' insediam e nto; [OSCURATO:PERSONA] : lagh etto di fito- depurazione, sistemazioni ambientali e degli arredi nelle areecircostanti ed adiacenti; urbanizzazioni secondarie previste dalla variante di PRG; com- pletamento delle opere di costruzione di una strada; realizzazione del verde pubblico edei servizi di quartiere. Lastessa società aggiungeva che l ' importo posto a base d ' asta veniva determinato in complessivi € 2.992.076,18 (compresi gli oneri per la sicu- rezza), che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veni v a dichiarata aggiudicataria e che il contratto di appalto veniva stipulato il 31/07/2002. La medesima società deduceva che sin dall ' inizio del rapporto si era no presentati numerosi inconvenienti,derivanti sia dal contratto che dagli ela- borati progettuali, che, nel tempo, avevano determinato il blocco del can- tiere, ed in particolare: - il cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante era risultato es sere as s olutamente inidoneo , non es- sendosi tenuto conto della propedeuticità di alcune lavorazioni rispetto ad altre; -i ritardi nel rilascio delle autoriz z azioni a cura del Genio Civile presso la Provincia di Bari aveva comportato rallentamenti con maggiori oneri a carico dell'incolpevole società appaltatrice con maggiori oneri a suo carico; l'area di cantiere era risultata sconfinante su suoli di proprietà di terzi, con conseguente necessità di sospendere i lavori per consentire il compimento delle procedure espropriative; -vi erano errori progettuali nella determina- zione delle quote delle costruende palazzine, non compatibili con la quota della strada già realizzata, con l'esigenza di variare l'originario progetto, mediante abbassamento dei manufatti di circa 10 cm rispetto alle originarie previsioni; -vi erano imprecisioni progettuali riguardanti le quote di spiccato delle cisterne di accumulo poste aservizio dell'impianto di fitodepurazione. Di tale situazione veniva informata la Stazione appaltante con plurime note e, dopo aver notificato un atto di diffida, l'impresa avviava il giudizio davanti al Tribunale di Trani, chiedendol'accertamento della nullità del con- tratto di appalto e il conseguenteobbligo risarcitorio del Comune , per avere –fra l'altro – messo a gara lavori di fatto non eseguibili nei termini e modi previsti dal progetto, nonché violato le norme di rango pubblicistico che impongono alla PAdi applicare, in fase di calcolo del compenso da porre a base d'asta, i prezzi risultanti dai listini vigenti al tempo della pubblicazione del bando. Dopo l'instaurazione del giudizio , il 12/10/2004, il Comune risolveva il contratto indanno dell'impresa ai sensi dell'art. 119 d.P.R. n. 554 del 1999. Disposta CTU, il Tribunale di Trani rigettava tutte le domande dell'im- presa. Avverso tale decisione, il Fallimento della società appaltatrice, nel frat- tempo dichiarato, proponeva appello, formulando i seguenti motivi di gra- vame: 1) nullità del contratto riveniente dalla violazione delle norme impe- rative che impongononell'appalto di OO.PP. i criteri di calcolo del prezzo da porre a base d'asta; 2) nullità del contratto di appalto rinveniente dai mol- teplici errori del progetto e dallaconseguente impossibilità per l'appaltatore di eseguire la propria prestazione da porre abase d'asta. Si costituiva nel giudizio di appello il Comune di Ruvo di Puglia , chie- dendo dichiararsi inammissibile l'impugnazione, ovveroil rigetto nel merito della stessa. Disposta una integrazione alla CTU, la Corte d'appello di Bari riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, respinto il primo motivo di doglianza, accoglieva il secondo motivo e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la nullità del con- trattodi appalto, condannando il Comune al risarcimento dei danni nella misura di € 632.003,34, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio. Con riferimento al primo motivo di appello, la Corte di merito riteneva che l'appellante avesse formulato una domanda di nullità del contratto per violazione del diritto alla giustezza del prezzo del contratto di appalto che in realtà non esisteva, poiché il prezzo si determinava,non in sede contrat- tuale, ma in esito ad una procedura amministrativa indetta con il bando di gara. Ad opinione della Corte, la doglianza investiva la corretta determina- zione della base di asta, che non determinavaalcun effetto di invalidità del negozio,ma riguardava asserite violazioni di legge nel contesto delle mate- rie e delle attivitàpubblicistiche riservate alla cognizione del Giudice ammi- nistrativo. L'eventuale ingiustizia del prezzo di appalto, come espressione del correttosvolgimento della gara e del processo di aggiudicazione , rice- veva, dunque,tutela in sede di controllo dell'operato della P.A., e non nella successiva fase negoziale, ove il prezzo vienesemplicemente recepito. Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte d'appello rite- neva che l'obbligo del committente di fornire all'appaltatore di opere pub- bliche il progetto esecutivo ha una precisa fonte legale in norme che, ri- spondendo a finalità pubblicistiche, sono imperative e non derogabili dai contraenti (artt. 16, 17, e 19 l. n. 109 del 1994), se non nei casi e nei modi dalle stesse norme previsti, aggiungendo che, sul piano civilistico, la pro- gettazione havalore integrativo delle pattuizioni contrattuali. La medesima Corte rilevava che dalla CTU era emerso che il progetto originarionon era adeguato, a causa di errori progettuali di diverso genere (mancanza di propedeuticità di alcuni interventi rispetto ad altri; sconfina- mento dell'area di cantiere prevista dal progetto nelle proprietà di terzi ; ritardo nel rilascio delle autorizzazioni a cura del Genio civile; errori proget- tuali relativi alle quote di imposta delle palazzine, incompatibili con quelle della strada già realizzata, ed alle quote di spiccato delle cisternedi accu- mulo poste ase rvizio dell' impianto di fitodepurazione ; errori progettua l i relativi alla stazionedi sollevamento; discordanze tra gli elaborati di pro- getto), aggiungendo che, sempre dalla risultanze peritali, emergeva la man- canza di un'organica organizzazione di tuttal'opera d a realizzarsi , sicché, a fronte delle 20 riserve apposte dall'impresa, ritenute tutte accoglibili, l'Am- ministrazione avrebbe dovuto quantomeno procedere a redigere delle va- riantiprogettuali e dare un termine più lungo per terminare i lavori. La Corte di merito concludeva cheil progetto in esame non aveva i re- quisiti difattibilità e proce dibilità, ma necessitava di modifiche e/o varianti rilevanti e incidenti sull'oggetto del contratto di appalto , aggiungendo che la perdurante mancata redazione, nonostante la diffida dell'impresa, di ade- guamenti al progetto esecutivo,rivelatosi gravemente carente, ben p oteva determinare l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile all'Ammi- nistrazione, ma l'inosservanza delle norme imperative in tema di realizza- zione delle opere pubbliche determinava la nullità del contratto che, in man- canza di uno dei requisiti essenziali, ai sensi degli artt. 1325 e 1664 c.c., non poteva ritenersi validamente concluso. L'accertata nullità del contratto di appalto comportava, per la Corte d'appello, l'insorgenza dell'obbligo risarcitorio che trovava fonte nel ricono- scimento di una responsabilità aquiliana a carico del ricorrente ai s ensi dell'art. 2043 c.c., come sopra liquidati. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso e ha formulato ricorso inciden- tale condizionato, affidato adue motivi di doglianza. Con atto depositato il 07/10/2023, il Consigliere delegato della Prima Sezione Civile – Area 4 [OSCURATO:PERSONA] - ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art.380 bis c.p.c. Con atto depositato il 13/11/2023, il ricorrente ha presentato istanza di decisione ai sensi dell'art.380 bis , comma 2, c.p.c. È stata fissata adunanza in camera di consiglio per l'esame del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte di appello dichiarato l'inammissibilità dell'ap- pello perla mancata indicazione delle parti del provvedimento appellato. Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4·c.p.c., per avere la Corte di appello deciso su una domanda nuova non proposta nelprimo grado. Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere dichiarato la nullit à del contratto per violazione di norme imperative,non ricorrendone i presupposti. Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere condannato il Comune di Ruvo di Puglia al risarcimento dei danni,nonostante sulla domanda proposta dal Fallimento si fosse forma to il giudicato di rigetto. 2.Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è censura ta , ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, c.p.c., la decisione della Corte d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la violazione delle norme di rango pubblicistico relative al calcolo del prezzo posto a base della gara non do- vesse essere oggetto di cognizione del G iudice ordinario, ma del G iudice amministrativo, mentre, invece , avrebbe dovuto tenere conto che la con- troversia coinvolgeva una prospettata responsabilità precontrattuale dell a Amministrazioneper avere tenuto una condotta materiale lesiva dell'affida- mento dell'altro contraente, in violazione degli obblighi di buona fede e cor- rettezza,e causa di responsabilità risarcitoria azionabile davanti al G iudice ordinario. Con il secondo motivo di ricorso incidentaleè dedotta la violazione della normativa speciale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., non avendo la Corte d'appello tenuto conto che la violazione delle norme sulla determinazione del prezzo di appalto era stata causa di nullità (virtuale)del contratto e aveva c omportato una signi- ficativa sottostima del prezzo di appalto che aveva inciso sul sinallagma contrattuale,svuotando il contratto della sua causa. 3.Con la proposta di definizione anticipata, il Consigliere delegato ha rilevato che la sentenza impugnata risultava pubblicata il 21/01/2020e che entrambe le parti avevano dedotto che il provvedimento impugnato era stato notificato in data 27/02/2020, senza depositare la relativa relazione di notificazione, come prescritto dalla legge, sicché il ricorso si rilevava im- procedibile, non potendo avere risultato utile neppure la cd. prova di resi- stenza. Nel proporre istanza di decisione, il Comune ha dedotto che, recatosi il proprio difensore in cancelleria, quest'ultimo aveva potuto appurare che , unitamente all'originale della sentenza n. 95/2020 della Corte di Appello di Bari,era allegata la relazione di notificazione effettuata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] gliardi Lagala, anche se, per un mero errore materiale di fotocopiatura, le sette copie della sentenza non recavano la relazione di notificazione, che, comunque, era presente insieme all'originale della sentenza all ' interno del fascicolo. Visionato il fascicolo, riscontrata la presenzadella menzionata relazione di notificazione, il ricorso può ritenersi procedibile. 4.Il primo motivo di ricorso è infondato. 4.1.Secondo il ricorrente, la Corte d'appello ha violato il disposto dello art. 342 c.p.c. non accogliendo l'eccezione di inammissibilità dell'impugna- zioneper difetto di specificità. In particolare, il Comune ha dedotto che la sentenza di primo grado conteneva un capo avente ad oggetto il rigetto delladomanda di nullità del contratto e un capo avente ad oggetto il rigetto della domanda diretta ad accertare la responsabilità contrattuale e precontrattuale del Comune, men- tre l'atto di appello non indicavale parti della sentenza impugnate, recando due nuove eccezioni di nullità del contratto (una per violazione di norme imperative riguardante i criteri di calcolo del prezzo da porre a base d'asta e una riveniente dai molteplici errori delp rogetto e dalla conseguente im- possibilità per l'appaltatore di eseguire la propria prestazione ) . Lo stesso Comune ha gradatamente affermato che, anche a voler am- mettere un'interpretazione liberale dell'art. 342 c.p.c., leggendo le nuove eccezioni come motivi di impugnazione, comunque doveva ritenersi che questi ultimi riguardavanoil solo capo della sentenza che aveva rigettato la domanda di nullità del contratto e non anche quello che aveva rigettato la domanda volta a far accertare la responsabilità del Comune. 4.2. Dalla stessa esposizione del motivo di ricorso per cassazione si evince l'infondatezza dello stesso, tenuto conto che risulta evidente come l'atto di appello, contenente la deduzione di due cause di nullità del con- tratto, abbia attinto la parte della decisione di primo grado che ha escluso la nullità delcontratto di appalto. Tale censura ha riguardato anche la statuizione relativa alla domanda risarcitoriaformulata nei confronti del Comune, come si evince chiaramente dalle conclusioni formulate nell'atto di appello, riportate nel ricorso (p. 8del ricorso per cassazione), ove,a seguito della invocata nullità del contratto, è richiesta «per l'effetto»la condanna al risarcimento del danno. 5.Il secondo motivo di ricorso è infondato. 5.1.Questa Corte ha più volte precisato che il Giudice davanti al quale èformulata una domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esi- stenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che sia desu- mibile dai fatti dedotti in giudizio ed abbia carattere assorbente, con l'unico limite di dovere instaurare il contraddittorio prima di statuire sul punto. Tale rilievo è doveroso anche in grado di appello, perché si tratta di una que- stione che attiene ai fatti costitutivi della pretesa azionata ed integra un'ec- cezione in senso latoche può essere oggetto di rilievo ufficioso ex art. 345 c.p.c. (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26495 del 17/10/2019; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 31930 del 06/12/2019). 5.2.Nel caso di specie, la Corte d'appello, nel descrivere lo svolgimento del processo, ha riportato il contenuto dell'originario atto di citazione nei seguenti termini: «…L'impresa appaltatrice, dopo aver notificato un atto di diffida del 25 giugno 2004, proseguiva con l'azione giudiziaria per cui è causa, chiedendo l'accertamento della nullità del contratto di appalto ed il conseguente obbligo risarcitorio del Comune di Ruvo di Puglia,per avere il predetto Ente pubblico- fra l ' altro - messo a gara lavori, di fatto, non ese- guibili nei termini e modi previsti dal progetto, nonché violato le norme di rango pubblicistico che impongono alla P.A. di applicare, in fase di calcolo del compenso da porre a base d'asta, i prezzi risultanti dai listini vigenti al tempo di pubblicazione del bando». Il ricorrente ha dedotto che, intervenuto il fallimento della società, la procedura, nel proporre appello,ha formulato domande (qualifica te come "eccezioni'') nuove, in quanto riferite alla violazione delle norme cheimpon- gono, nell'appalto di OO.PP., i criteri di calcolo del prezzo da porre a base d'asta (respinta dalla Corte d ' appello) e alla nullità del contratto di appalto conseguente ai molteplici errori delprogetto e dalla conseguente impossi- bilità per l'appaltatore di eseguire la propriaprestazione (accolta dalla Corte d'appello). È pertanto evidente che le nullità veicolate dall'atto di appello si fondano su circostanze che avevano già fatto parte della materia del contenderein primo grado. 6.Il terzo motivo di ricorso è fondato. 6.1.Come già evidenziato, la Corte d ' appello ha ritenuto che l ' obbl igo del committente di fornire all'appaltatore di opere pubbliche il progetto ese- cutivo ha una precisa fonte legale in norme che, rispondendo a finalità pub- blicistiche, sono imperative e non derogabili dai contraenti (artt. 16, 17, e 19 l. n. 109 del 1994), se non nei casi e nei modi dalle stesse norme con- sentiti. La stessa Corte ha aggiunto che, sul piano civilistico, la progettazione havalore integrativo delle pattuizioni contrattuali e che le eventuali man- canze possono essere risolte dall'appaltatore, ma si deve trattare di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di detta- glio, mentre, nel caso di specie, il CTU aveva rilevato che il contratto di appalto non aveva i requisiti difattibilità e proce dibilità, ma necessitava di modifiche e/o varianti rilevanti e incidenti sull'oggettodel contratto stesso . La Corte ha, quindi, concluso che la perdurante mancanzadi redazione, nonostante la diffida dell'impresa, di adeguamenti al progetto originario, rivelatosi gravemente carente sotto il profilo progettuale,ben poteva deter- minare l'impossibilità della prestazione per fatto imputabile all'Amministra- zione, ma l'inosservanza delle norme imperative in tema di realizzazione delle opere pubbliche determinava comunque la nullità del contratto che, in mancanza di uno dei requisiti essenziali, ai sensi degli artt. 1325 e 1664 c.c., non poteva ritenersi validamente concluso. 6.2. Alla fattispecie sono applicabili gli artt. 16, 17 е 19 l. n. 109 del 1994, nel testo vigente alla data di stipula del contratto di appalto (31/07/ 2002). Il comma 1 dell'art. 16 l. cit. stabilisce che «La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare: a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, de- finiti dal quadro normativo nazionale е comunitario». Il successivo comma 5 dello stesso articolo prevede che « Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio ilavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione taleda consentire che ogni elemento sia identificabile informa, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In parti- colare il progetto è costituito dall'insieme dellerelazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degliimpianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dalcapitolato speciale di ap- palto, prestazionale descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall ' e- lenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sullabase degli studi e delle indagini compiuti nelle fasiprecedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesiprogettuali, che risultino necessari e sulla base dirilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ...». Il successivo art. 17l. cit. individua i soggetti chiamati a svolgere l ' atti- vità di progettazione, potendo l'Amministrazione solo eccezionalmente fare ricorso asoggetti esterni. Infine, l'art. 19, comma 1, l. cit. - dopo aver precisato che « I contratti d'appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso ... aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici ...» -prevede la possibilità che tali contratti abbiano ad oggetto anche la pro- gettazioneesecutiva, ma soltanto qualora in essi sia prevalente la compo- nente impiantistica o tecnologica, ovveroriguardino lavori di manutenzione, restauro o scaviarcheologici. 6.3. Questa Corte ha più volte affermato che, i n tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994(nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998 applicabile ratione temporis), l ' A m- ministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo imme- diatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'o- pera, precisando che, sul piano civilistico, le menzionate norme hanno va- loreintegrativo delle pattuizioni contrattuali e individuano obblighi primari di prestazionepropri del committente ai sensi dell'art. 1374 c.c. (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 8779 del 31/05/2012; Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 28799 del 09/11/2018). In una pronunciamenzionata anche nella sentenza impugnata , q uesta Corte ha espressamente affermato che le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contrattodi appalto di opere pubbliche, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, costituiscono norme imperative exart. 1418, comma 1 , c.c. e non possono essere derogate dai contraenti , se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime, aggiungendo, in particolare, che è norma imperativa quella che attribuisce all ' A mministra- zione e all'Ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera,sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18644 del 12/08/2010). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, tuttavia, tale pronuncia non può essere utilmente invocata per affermare il principio se- condo il quale la redazione di un progetto esecutivo gravemente carente o viziato determina la nullità del contratto per inadempimento da parte della Amministrazione di un obbligo derivante da norma inderogabile. La menzionata decisione ha, infatti, riguardato una fattispecie in cui le parti contraenti avevano previsto, nel contratto di appalto di opera pubblica, la redazione del progetto esecutivo delle opere a cura dell'appaltatore. Que- sta Corte ha, in quell'occasione,confermato la decisione di merito che aveva individuato nell'Amministrazione committente la parte responsabile della ri- soluzione del contratto di appalto , per non avere adempiuto all ' obbligo di mettere a disposizione dell'appaltatore il progetto esecutivo, previa sostitu- zione automatica, ai sensi dell'art. 1339 c.c., della menzionata previsione pattizia, dichiarata nulla, con la norma imperativa. In sintesi, questa Corte ha affermato che,la Stazione appaltante, salvo eccezioni previste dalla legge, ha l'obbligo di redigere il progetto esecutivo, contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera da realiz- zare, aggiungendo che, ove l'accordo delle parti escluda tale obbligo, la pattuizione deve ritenersi nulla e va sostituita automaticamente con la norma di legge ritenuta inderogabile. Diversa è, dunque, la valutazione dei vizi del progetto esecutivo, i quali, anche se estremamente gravi e tali da rendere il progetto non “cantiera- bile”, attengono alla fase esecutiva degli obblighi imposti dalla legge con norme imperativeche vanno ad integrare il contenuto del contratto e che possono sostituire automaticamente convenzioni delle parti contrarie. Anche di recente questa Corte ha ribadito l ' orientamento appena illu- strato, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, evidenziando che, ai sensi degli artt. 16,17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998 applicabile ratione temporis), l'Amministrazione com- mittente ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo imme- diatamente “cantierabile” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10299 del 18/04/ 2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che è , i n particolare, norma imperativa quella che attribuisce all'Amministrazione e all'ente aggiudica- tore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori, aggiungendo che le eventuali mancanze del progetto esecutivo possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi di attività marginali di adattamento, pre- cisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera, previa delibera- zione del direttore dei lavori, poiché l'appaltatore non può impegnarsi in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10299 del 18/04/2023). 6.4.Il motivo di doglianza va dunque accolto, poiché, in tema di appalto di opere pubbliche, la redazione di un progetto esecutivo immediatamente “cantierabile” costituisce un obbligo che, s a lv e le eccezioni previste dalla legge, grava sull'Amministrazione e deriva da norme imperative (gli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998, applicabile ratione temporis), le quali che vanno ad integrare il con- tenuto del contrattoai sensi dell'art. 1374 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivogravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'Am- ministrazione in termini di adempimento agli obblighi derivanti dal con- tratto. 7.Il quarto motivo di ricorso principale è infondato. Come già evidenziatonell'esame del secondo motivo di ricorso, l'impu- gnazione risulta avere investito anche il capo della decisione di primo grado che ha respinto la domanda risarcitoria, come si evince chiaramente dalle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del giudizio di gravame, ove, per effetto dell'accertamento della nullità del contratto, è richiesto il risarci- mento dei danni conseguenti(p. 2 della sentenza impugnata) . 8.Il primo motivo di ricorso incidentale è i nammissibil e . Com'è noto, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta de- duzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di au- tosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già com- prese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di conte- stazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018). Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha respinto la domanda volta all'accertamento della nullità del contrattoper violazione delle norme sulla determinazione del prezzo a base della gara, escludendo l'esistenza di un diritto soggettivo al giusto prezzo del contratto di appalto ed evidenziando che la domanda di nullità si fondava sulla prospettazione di violazioni di legge che riguardavano la f ase della gara, le quali non determinavano la nullità del contratto, ma semmai potevano essere oggetto di impugnazione degli atti della procedura di scelta del contraente davanti al giudice ammi- nistrativo. Nel motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto che la Corte d ' appello avrebbe dovuto considerare che sussiste la giurisdizione del Giudice ordina- rionelle ipotesi in cui è prospettata la responsabilità precontrattuale dell a Amministrazione per avere tenuto una condotta materiale lesiva dell'affida- mento dell'altro contraente,in violazione degli obblighi comportamentali di buona fede e correttezza, causa di responsabilità risarcitoria ai sensi dell o art. 2043 c.c. Si tratta di deduzioni riferite ad una domanda del tutto diversa rispetto a quella di nullità del contratto,su cui ha invece statuito la Corte d'appello, essendo rappresentato un comportamento contrario a buona fede dell'Am- ministrazione, lesivo di un affidamento non meglio specificato del con- traente, quale titolo di una responsabilità precontrattuale, che dalla lettura della sentenza non risulta essere stata oggetto di specifica valutazione d a parte della Corte d'appelloe che la parte non ha dimostrato, come avrebbe dovuto,di avere rappresentato al Giudice del gravame, riportando il tenore degli atti ad esso riferiti. 9.Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è inammissibile per p iù ordini di ragioni. In primo luogo, deve rilevarsi che , pur avendo enunciato la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente incidentale non ha prospet- tato alcunfatto storico decisivo che non sia stato esaminato , avendo sem- plicemente mostrato di non condividere il giudizio operato dal Giudice di appello. Con riferimento alla doglianza formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorrente incidentale ha , poi, ha dedotto l a violazione di norme relative alla determinazione del prezzo di appalto senza neppure in- dicare le specifiche disposizioni che ha ritenuto violat e , il contenuto dell e stessee le ragioni per le quali ha ritenuto che si tratta sse di norm e impe- rative di validità del contratto (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15099 del 31/05/2021e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26487 del 10/10/2024) . La parte ha, infine, semplicemente contrapposto agli argomenti della Corte d'appello le proprie valutazioni , così proponendo un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018). Il motivo di impugnazione è, infatti, costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motiva- zioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 ; Cass., S ez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015). 10.In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo di ricorso princi- pale,in applicazione del seguente principio di diritto : «In tema di appalto di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 l. n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998, appli- cabile ratione temporis) la redazione di un progetto esecutivo immediata- mente “cantierabile” costituisce un obbligo che, salve le eccezioni previste dalla legge, grava sull'Amministrazione e deriva da norme imperative, le quali che vanno ad integrare il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., con la conseguenza che la realizzazione di un progetto esecutivo gra- vemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'Amministrazione in termini di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.» Devono essere dichiarati infondatigli altri motivi di ricorso principale e inammissibili quelli di ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto, con rin- vio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la sta- tuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità. 11.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale e, respinti gli altri motivi di ricorso principale, dichiarati inammissibili i motivi di ricorso incidentale, cassa la sentenz
Sentenza Cassazione n. 23520/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris