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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 07061/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1776/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33154/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 14 giugno 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in due anni di reclusione – con il beneficio della sospensione condizionale – la pena detentiva irrogata all’imputato, ha revocato l’interdizione dei pubblici uffici disposta dal primo Giudice e rideterminato in due anni la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva.

2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, che è stabilita dalla legge in misura variabile ed è stata rideterminata ex officio in assenza di un accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza argomentare in alcun modo alla luce dei parametri posti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7061/2026 Roma, lì, 20/02/2026 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Nel caso di specie, deve considerarsi che l’atto di appello non aveva avanzato alcuna doglianza sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.

Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto).

Inoltre, quantunque il concordato sui motivi non avesse ad oggetto tale censura (per l’appunto, non avanzata), la Corte di merito ha comunque ridotto la durata delle pene accessorie fallimentare a una misura inferiore al medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01: «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»; conf.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271243 - 01; cfr. pure, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 - dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 – 01); e, al riguardo, si è determinata dopo aver dato conto degli elementi favorevoli, contemplati dall’art. 133 cod. pen., posti a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della rideterminazione in mitius della pena detentiva: tale piano argomentativo deve riferirsi pure alla commisurazione delle sanzioni accessorie fallimentari e il ricorso non lo ha censurato compiutamente, limitandosi a prospettare un difetto di motivazione che con evidenza non ricorre.

4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1776/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33154/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 14 giugno 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, ha rideterminato in due anni di reclusione – con il beneficio della sospensione condizionale – la pena detentiva irrogata all’imputato, ha revocato l’interdizione dei pubblici uffici disposta dal primo Giudice e rideterminato in due anni la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta distrattiva. 2. Il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie fallimentari, che è stabilita dalla legge in misura variabile ed è stata rideterminata ex officio in assenza di un accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza argomentare in alcun modo alla luce dei parametri posti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7061/2026 Roma, lì, 20/02/2026 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Nel caso di specie, deve considerarsi che l’atto di appello non aveva avanzato alcuna doglianza sulla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari (cfr. Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 – 01: «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza»; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]; cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto). Inoltre, quantunque il concordato sui motivi non avesse ad oggetto tale censura (per l’appunto, non avanzata), la Corte di merito ha comunque ridotto la durata delle pene accessorie fallimentare a una misura inferiore al medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01: «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo»; conf. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271243 - 01; cfr. pure, con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01; Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020 - dep. 2021, Maddem, Rv. 280668 – 01); e, al riguardo, si è determinata dopo aver dato conto degli elementi favorevoli, contemplati dall’art. 133 cod. pen., posti a sostegno della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della rideterminazione in mitius della pena detentiva: tale piano argomentativo deve riferirsi pure alla commisurazione delle sanzioni accessorie fallimentari e il ricorso non lo ha censurato compiutamente, limitandosi a prospettare un difetto di motivazione che con evidenza non ricorre. 4. Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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