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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 31416/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 febbraio 2023 dal Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame proposta nei confronti di due decreti di sequestro preventivo funzionali alla confisca aventi ad oggetto, il primo, la somma pari ad euro 81.664, quale provento del delitto di peculato contestato all'indagata, da eseguirsi anche per equivalente, il secondo, le carte bancomat e di credito intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, nel quale fino a pagina 22 sono trascritti i nove motivi di riesame e parte dell'ordinanza impugnata, sembra dedurre, in primo luogo, la carenza o insufficienza della motivazione sulle doglianze prospettate e, sui presupposti della misura cautelare reale, quanto al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità dei beni, tenuto conto che l'unico bene sequestrato, l'autovettura della ricorrente, è necessario allo svolgimento della sua attività lavorativa.

Si deduce, inoltre, che, stante la non ostensibilità della richiesta del Pubblico ministero, non è possibile comprendere la finalità perseguita dalla richiesta.

Altra doglianza attiene alla carenza del periculum in mora, avuto riguardo al tempo trascorso tra le sommarie informazioni rese il 24/11/2022 e la data dell'ordinanza cautelare ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si censura, inoltre, l'estensione del vincolo alle carte bancomat e di credito di altri soggetti diversi da quelli danneggiati dalla condotta di peculato.

Da ultimo, si censura l'illegittima esecuzione del sequestro preventivo sull'autovettura della ricorrente, non essendovi prova della impossibilità di esecuzione diretta della misura per l'importo indicato nel decreto.

2. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito, in via preliminare, che l'esposizione narrativa del ricorso - che intreccia i motivi di riesame con quelli del ricorso per cassazione e che riprende più volte in successione le medesime censure già in precedenza esposte - non rende perspicua la precisa perimetrazione delle censure rivolte al giudice di legittimità, al quale verrebbe inammissibilmente demandato il compito di procedere ad una loro più precisa individuazione.

Nel merito, ha, inoltre, dedotto che, nei limiti in cui è possibile interpretare le censure denunciate nell'atto di impugnazione: il primo motivo reitera sostanzialmente una censura correttamente respinta dal Tribunale del riesame; il secondo motivo risulta generico non rappresentando quali elementi a favore siano stati trascurati, diversi da quelli valutati in motivazione dal Tribunale del riesame; il terzo motivo è manifestamente infondato, stante l'adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata.

Si aggiunge, infine, la non deducibilità in sede di incidente cautelare delle censure relative alle modalità esecutive adottate dalla polizia giudiziaria, rispetto alle quali l'ordinamento predispone altri rimedi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, come condivisibilmente eccepito dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, formulato in modo confuso, con doglianze estremamente generiche, a tratti difficilmente intellegibili, e, in ogni caso, inidonee ad enucleare vizi di violazione di legge, gli unici consentiti in questa Sede, correlati a punti specifici dell'ordinanza impugnata.

E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nel caso in esame, ripropongono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Va, in ogni caso, aggiunto che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente argomentato in merito al fumus, fondato sull'analisi dei dati contabili disconosciuti dalle persone offese e sulle denunce sporte.

Ha, inoltre, risposto al confuso rilievo in merito alla mancanza della richiesta cautelare, presente agli atti e consultabile dalla ricorrente dopo la notifica dei decreti di sequestro.

Ha argomentato in ordine sia alla sussistenza del periculum - richiamando le argomentazioni della misura genetica e, in particolare, il comportamento tenuto dall'indagata successivamente alla contestazione degli ammanchi da parte della Raponzoli - che alla proporzionalità della misura, considerando, quanto alle carte di debito e di credito, i passaggi di denaro tra i conti delle persone amministrate, e quanto al denaro, che l'importo per cui è stato disposto il sequestro corrisponde ai dati contabili ed ai movimenti disconosciuti dalle persone offese.

Infine, il Tribunale ha ineccepibilmente rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente a contestare il sequestro delle carte intestate ad altre persone di cui è amministratrice di sostegno e, con riferimento alle doglianze concernenti il sequestro dell'autovettura, il difetto di prova in ordine alla strumentalità e necessità di tale bene per lo svolgimento dell'attività della ricorrente.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 23 febbraio 2023 dal Tribunale di Macerata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame proposta nei confronti di due decreti di sequestro preventivo funzionali alla confisca aventi ad oggetto, il primo, la somma pari ad euro 81.664, quale provento del delitto di peculato contestato all'indagata, da eseguirsi anche per equivalente, il secondo, le carte bancomat e di credito intestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, nel quale fino a pagina 22 sono trascritti i nove motivi di riesame e parte dell'ordinanza impugnata, sembra dedurre, in primo luogo, la carenza o insufficienza della motivazione sulle doglianze prospettate e, sui presupposti della misura cautelare reale, quanto al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità dei beni, tenuto conto che l'unico bene sequestrato, l'autovettura della ricorrente, è necessario allo svolgimento della sua attività lavorativa. Si deduce, inoltre, che, stante la non ostensibilità della richiesta del Pubblico ministero, non è possibile comprendere la finalità perseguita dalla richiesta. Altra doglianza attiene alla carenza del periculum in mora, avuto riguardo al tempo trascorso tra le sommarie informazioni rese il 24/11/2022 e la data dell'ordinanza cautelare ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si censura, inoltre, l'estensione del vincolo alle carte bancomat e di credito di altri soggetti diversi da quelli danneggiati dalla condotta di peculato. Da ultimo, si censura l'illegittima esecuzione del sequestro preventivo sull'autovettura della ricorrente, non essendovi prova della impossibilità di esecuzione diretta della misura per l'importo indicato nel decreto. 2. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'inammissibilità del ricorso, ha eccepito, in via preliminare, che l'esposizione narrativa del ricorso - che intreccia i motivi di riesame con quelli del ricorso per cassazione e che riprende più volte in successione le medesime censure già in precedenza esposte - non rende perspicua la precisa perimetrazione delle censure rivolte al giudice di legittimità, al quale verrebbe inammissibilmente demandato il compito di procedere ad una loro più precisa individuazione. Nel merito, ha, inoltre, dedotto che, nei limiti in cui è possibile interpretare le censure denunciate nell'atto di impugnazione: il primo motivo reitera sostanzialmente una censura correttamente respinta dal Tribunale del riesame; il secondo motivo risulta generico non rappresentando quali elementi a favore siano stati trascurati, diversi da quelli valutati in motivazione dal Tribunale del riesame; il terzo motivo è manifestamente infondato, stante l'adeguata motivazione dell'ordinanza impugnata. Si aggiunge, infine, la non deducibilità in sede di incidente cautelare delle censure relative alle modalità esecutive adottate dalla polizia giudiziaria, rispetto alle quali l'ordinamento predispone altri rimedi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, come condivisibilmente eccepito dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, formulato in modo confuso, con doglianze estremamente generiche, a tratti difficilmente intellegibili, e, in ogni caso, inidonee ad enucleare vizi di violazione di legge, gli unici consentiti in questa Sede, correlati a punti specifici dell'ordinanza impugnata. E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nel caso in esame, ripropongono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Va, in ogni caso, aggiunto che l'ordinanza impugnata ha adeguatamente argomentato in merito al fumus, fondato sull'analisi dei dati contabili disconosciuti dalle persone offese e sulle denunce sporte. Ha, inoltre, risposto al confuso rilievo in merito alla mancanza della richiesta cautelare, presente agli atti e consultabile dalla ricorrente dopo la notifica dei decreti di sequestro. Ha argomentato in ordine sia alla sussistenza del periculum - richiamando le argomentazioni della misura genetica e, in particolare, il comportamento tenuto dall'indagata successivamente alla contestazione degli ammanchi da parte della Raponzoli - che alla proporzionalità della misura, considerando, quanto alle carte di debito e di credito, i passaggi di denaro tra i conti delle persone amministrate, e quanto al denaro, che l'importo per cui è stato disposto il sequestro corrisponde ai dati contabili ed ai movimenti disconosciuti dalle persone offese. Infine, il Tribunale ha ineccepibilmente rilevato il difetto di legittimazione della ricorrente a contestare il sequestro delle carte intestate ad altre persone di cui è amministratrice di sostegno e, con riferimento alle doglianze concernenti il sequestro dell'autovettura, il difetto di prova in ordine alla strumentalità e necessità di tale bene per lo svolgimento dell'attività della ricorrente. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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