CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 33484/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso iscritto al n. 30291/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale legale rappresentante della associazione non riconosciuta “[OSCURATO:PERSONA]” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procuraspeciale 10/11/20121 in atti, elettivamente domiciliatopresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], via dei Radiotelegrafisti 28, Roma -ricorrente – contro pagina [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:PERSONA] 85S12 E919K) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Maratea (PZ) e residente in Lagonegro (PZ) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 19, rappresentato, assistito e difeso, in virtù della procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Lagonegro, entrambi elett.te domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 526/2021, p ubblicata il 5/10/2021,NRG 513/2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1)Il sig. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha emesso in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] assegno bancario n. 9850026076-07 con scadenza al 31-08-2012 dell’importo di €. 5.000,00, “a saldo investimento per Associazione”, c he, portato nei termini all’incasso, è risultatoimpagato per difetto di provvista. Su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], il Giudice di Pace di Lagonegro ha emesso il decreto ingiuntivo n. 46/2012, in data 19/11/2012, intimando a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’associazione non riconosciuta denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, il pagamento della citata somma, oltre interessi e spese legali. Con atto di citazione notificatoil 15/1/2013 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’associazionesuddetta, ha chiesto la revoca del decretoingiuntivo, sostenendo la nullità del titolo azionato , privo di causa, atteso che la somma costituirebbe rimborso del contributo di partecipazione conferito in pagina qualità di socio nella detta associazione non riconosciuta e, come tale, da ritenersi inesigibile per violazione dell’art. 37 c.c. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto l’opposizione, disattendendo la tesi dello Ielpo, secondo la quale l’emissione dell’assegno era avvenuta a titolo di restituzione di un prestito ( effett u ato nei confronti dell’associazione con promessa di restituzione formulata personalmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA]), e considerandolo invece un contributo associativo e rilevando che, prescrivendol’art. 37 c.c. che il patrimonio sociale dell’associazione era indivisibile, l’assegno non possedeva alcuna valenza giuridica per inesistenza del rapporto sottostante. Con atto di appello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, sostenendo che era statafornita prova certa sulla natura di prestito della somma e che il GDP aveva errato nel ritenere l‘assegno emesso a titolo di anticipata liquidazione della quota di partecipazione associativa e/o restituzione di contributo erogato nel fondo dell’associazione. L’appellante ha anche lamentato l’intervenuta cessazione della sua qualità di socio (già alla data dellaconsegna del titolo, luglio 2011) e l’intervenuta estinzione dell’associazione per “cessazione di fatto di ogni attività”. Il Tribunale di Lagonegro con sentenza n. 526/2021 ha accolto il gravame condannando il sig. DiLascio Antonio, in proprio e quale legale rappresentante della citata associazione non riconosciuta, al pagamento della somma intimata. In sintesi, il Tribunale, dopo avere qualificato la causale del credito vantato dall’appellante come restituzione di contributo associativo(essendo ciò desumibile dall’esame della quietanza prodotta dall’opponente), ha accolto l’appello ritenendo inapplicabile al caso di specie il divieto dell’art. 37 c.c. per intervenuto scioglimento dell’associazione, già di fatto cessata nell’estate 2011, ossia in data anteriore all’emissione dell’assegno, utilizzando a sostegno del convincimento le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. pagina 2)Con ricorso del 27/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lagonegro, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione (Violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. –ex art. 360 n. 4 c.p.c. - ; Nullità processuale. Error in pro c edendo per omessa disamina logica e giuridica della “dirimente” conclusione- l a rit enu ta estinzione dell’Associazioneal momento del rilascio dell’ assegno - su cui si fonda la decisione ). 1.1) Il ricorrente ce n sura la sentenza impugnata affermando che , con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c., ricorre vizio di omessa o apparente motivazione allorquando il giudice di mer i to ometta di indi c are gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla esattezza e logicità del suo ragionamento. In particolare, il ricorrente contesta che il Tribunale sia pervenuto al convincimento che l’”associazione era di fatto cessata” attraverso un mero richiamo ad un escusso testimoniale, omettendo una approfondita disamina logica e giuridica. Il ricorrente, nell’ambito delmedesimo motivo, censura la sentenza impugnata altresì per contraddizione tra premesse e conseguenze , in particolare perché il Tribunale, dopo aver ritenutoprovata la cessazione dell’Associazione, accoglie poi la domanda di condannaanche nei conf ro nti dell’Associazione stessa . 1.2)Il motivo è inammissibile. pagina Sotto il primo aspetto, il motivo è generico ( con violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.), perché-a fronte della chiara motivazione della sentenza , che valuta come cessata l’Associazionegià nell’estate del 2011, avendo dichiarato i testi escussi, per loro diretta conoscenza, che l’attività dell’Associazione era stata definitivamente interrotta in quelperiodo- il ricorrente non chiarisce le ragioni della contestazione di questopercorso valutativo delle prove e in che cosa consisterebbe l’omissione di motivazione denunciata,finendo per confondere l’asserito error in procedendo con la fattispecie dell’error in iudicando, oggetto dei motivi successivi. Sotto il secondo aspetto, non è individuabileuna contraddizione tra premesse e conseguenze nella sentenza impugnata, dal momento che dopo l’estinzione o scioglimento di una associazione si apre comunque la fase della liquidazione. 2) Secondomotivo di impugnazione (Falsa applicazione dell’art. 37 c.c. per violazione dell’art. 27 c.c. - ex art. 360 n. 3 c.p.c. - . Violazione della disciplina codicistica in materia di “estinzione della persona giuridica”. Gli effetti distorti della violazione de qua sulla consequenziale disciplina della divisione del fondo comune dell’Associazione non riconosciuta). Il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per errato giudizio di accertamento sullaasserita intervenuta estinzione dell’Associazione, avendo il Tribunale affidato il fenomeno dell’estinzione alla percezione soggettiva dei testimon i, g iungendo a statuire che in assenza di attività sociali l’ Associazione potesse dirsi estinta ( con tutte le conseguenze de l caso in punto di gestione del fondo comune ex art. 37 c.c.), mentreavrebbe dovuto vincolare detto giudizio alla verifica della ricorrenza delle sole ipotesi legali e/o convenzionali predefinite normativamente (ex art. 27 c.c.). Il ricorrente sostiene pertanto la violazione dell’art . 27 c.c., anche laddove il Tribunale ha omesso di consultare lo statuto associativo, che all’art. 30 prevede: “la decisione motivata di sciogliere l ' A ssociazione deve essere presa da almeno i pagina quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi”. Questa stessa Assemblea avrebbe dovuto poi decidere “sulla devoluzione del patrimonio residuo dedottele eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale”. Osserva, altresì, che quand’anche f osse emerso lo scioglimento formale della compagine associativa , ciò non comporterebbe l’ estinzione dell’Associazione , che restain vita finché i su o i rapporti non sono definiti . 2.1)Il motivo è inammissibile. 2.1.2) In primo luogo si osserva che il richiamo all’art. 27 c.c. e la contestazione che no n ricorra alcuna delle ipotesi legali e/o convenzionali di cessazione dell’associazione non riconosciuta, predefinite normativamente, costituiscono deduzione di una questione nuova, nonsollevata nelle fasi precedenti delprocedimento. L’esame delladisciplina dettata dall’art. 27 c.c. non è st a t o oggetto di eccezioni o argomentazioni sollevate dalle p arti nelle fasi precedenti , né è affrontato nella sentenza impugnata. Ed allora, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto,in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio a quo, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. pagina 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013; Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). La parte ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado: Cass. Civ., sez. trib, n. 7940 del 25/3/2025:”I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del meritoe non rilevabili d'ufficio. Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito”; Cass. Civ., sez. civile I, n. 6987 del 16/03/2025: “Qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa…Nel giudizio di cassazione, infatti, non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio”. Nel presente caso, il motivo rimette in discussione tutto l’accertamento da compiersi al fine di verificare se ricorresse una della cause di cessazione legale o statutariadell’associazione. pagina 2.1.3) In secondo luogo, si osserva che il Tribunale ha effettuato un tipico accertamento di merito. Di fronte all’ accertamento della cessazione dell’ associazione sulla base delle dichiarazioni dei testi, il motivo in esame ha ad oggetto la contestazione dell’accertamentoprobatorio effettuato dal giudice, che non avrebbe dovuto tenere conto delle dichiarazioni testimoniali perché queste non sono idonee a dimostrare il ricorreredi ipotesi legali e/o convenzionali di cessazione dell’associazione. Pertanto la censura è inammissibile anche perché è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (sempre tra le tante: “ se il giudice ha adeguatamente motivato le proprie decisioni sulla base delle risultanze istruttorie disponibili nel processo, la censura è inammissibile, perché mirerebbe ad un diverso apprezzamento delle prove”, Cass. civ., sez. lav., n. 4934 del 25/2/2025;Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110). 3) Terzo motivo di impugnazione ( Violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 27 c.c.- ex art - . 360 n. 3 - . Violazione della disciplina sull’onere della prova e del connesso principio della non contestazione. Denunzia della errata pretesa- da parte del Tribunale - di sussistenza dell’onere di provare l’esistenza dell’Associazione almomento delrilascio dell’assegno in capo a [OSCURATO:PERSONA]). Il ricorrente censura la sentenza impugnata anche laddove essa affermache “ a fronte di tali elementi parte appellata, [OSCURATO:PERSONA], non ha documentato la permanenza dell’associazione, così indirettamente confermando quanto dichiarato dai testi escussi”. Lamenta il ricorrente il sovvertimento dei principi dell’onere della prova , sostenendoche non competeva alla parte appellata dare la prova documentale della permanenza dell’Associazione, non gravando sulla stessa alcun onere diverso da quello diinvocare le specifiche norme che governano la materia (art, 27 c.c.). pagina Il motivo è assorbito dalla trattazionedel secondo motivo, attenendo anch’esso a questione nuova e all’insindacabile valutazione probatoria operata dal giudice del merito. 4) Il ricorso è pertanto del tutto inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 1.500, oltre a €. 200per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma