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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33184/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 17 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Chieti, in data 4 aprile 2018, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635, commi 1 e 2 cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: t violaione dì legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento di rsponsabilità e)z contestato art. 635 cod. e segnatamente ali valutazione della capacità di intendere e volere; - inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e omessa motivazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già evidenziato come l'analisi clinica delle condizioni del ricorrente, affetto da disturbo borderline di personalità, non consentisse di rilevare elementi idonei ad incidere sull'imputabilità dello stesso, ritenendolo pienamente capace di intendere e di volere all'epoca del fatto (pag. 3 della sentenza impugnata).

Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale sottolineava l'assenza di elementi concreti idonei a consentire la mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso la concessione di circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione dell'entità del fatto ed alla personalità dell'imputato, altresì gravato di alcuni precedenti penali (pag. 3 della sentenza impugnata).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila, con sentenza del 17 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Chieti, in data 4 aprile 2018, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 635, commi 1 e 2 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: t violaione dì legge e vizio di motivazione in riferimento all'accertamento di rsponsabilità e)z contestato art. 635 cod. e segnatamente ali valutazione della capacità di intendere e volere; - inosservanza e/o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e omessa motivazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificìtà conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già evidenziato come l'analisi clinica delle condizioni del ricorrente, affetto da disturbo borderline di personalità, non consentisse di rilevare elementi idonei ad incidere sull'imputabilità dello stesso, ritenendolo pienamente capace di intendere e di volere all'epoca del fatto (pag. 3 della sentenza impugnata). Quanto al secondo motivo, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte territoriale sottolineava l'assenza di elementi concreti idonei a consentire la mitigazione del trattamento sanzionatorio attraverso la concessione di circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione dell'entità del fatto ed alla personalità dell'imputato, altresì gravato di alcuni precedenti penali (pag. 3 della sentenza impugnata). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa d
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