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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25412/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CIGARINI Daniele ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di omessa fermata e mancata assistenza a soggetti rima- sti coinvolti in sinistro stradale dallo stesso provocato e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Con due motivi di ricorso il ricorrente si duole del mancato ricono- scimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. per avere integralmente riparato il danno prima del giudizio evidenziando da un lato, mediante la allegazione della quietanza, che il pagamento era stato ricono- sciuto integralmente satisfattivo e dall'altra che doveva riconoscersi la com- patibilità tra il reato di omessa assistenza e il dedotto profilo risarcitorio, dovendosi al contrario ritenere l'esistenza di una zona grigia in relazione al quale, a fronte di intervenuta condotta riparatoria, non sarebbe possibile conseguire il beneficio, pure previsto dalla legge.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati, in quanto privi di critica analisi avverso il provvedi- mento impugnato il quale da un lato dà atto che la riparazione non può ritenersi integrale e dall'altra evidenzia che, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la circostanza attenuante dell'inte- grale riparazione del danno non è applicabile al reato di omessa prestazione dell'assistenza occorrente dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non è l'integrità della persona ma la solidarietà sociale (sez.4, n.5050 del 17 Gennaio 2019, Laz- zaro Matteo, Rv.275117)

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.• P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.CIGARINI Daniele ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Modena che lo aveva riconosciuto colpevole dei reati di omessa fermata e mancata assistenza a soggetti rima- sti coinvolti in sinistro stradale dallo stesso provocato e lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Con due motivi di ricorso il ricorrente si duole del mancato ricono- scimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.6 cod.pen. per avere integralmente riparato il danno prima del giudizio evidenziando da un lato, mediante la allegazione della quietanza, che il pagamento era stato ricono- sciuto integralmente satisfattivo e dall'altra che doveva riconoscersi la com- patibilità tra il reato di omessa assistenza e il dedotto profilo risarcitorio, dovendosi al contrario ritenere l'esistenza di una zona grigia in relazione al quale, a fronte di intervenuta condotta riparatoria, non sarebbe possibile conseguire il beneficio, pure previsto dalla legge. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano mani- festamente infondati, in quanto privi di critica analisi avverso il provvedi- mento impugnato il quale da un lato dà atto che la riparazione non può ritenersi integrale e dall'altra evidenzia che, conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la circostanza attenuante dell'inte- grale riparazione del danno non è applicabile al reato di omessa prestazione dell'assistenza occorrente dopo un incidente stradale, trattandosi di reato istantaneo di pericolo, in cui il bene giuridico tutelato non è l'integrità della persona ma la solidarietà sociale (sez.4, n.5050 del 17 Gennaio 2019, Laz- zaro Matteo, Rv.275117) 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.• P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 25412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris