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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 38585/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale, di condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.l.vo n. 74 del 2000, per aver omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorieal fine di evadere VIVA e per aver occultato o distrutto tutte le scritture contabili obbligatorie al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati a lui ascritti nei capi di imputazione A) e B).

La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata.

Quanto al capo A), la Corte d'appello ha accertato che la società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dall'imputato, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e aveva omesso il versamento dell'IVA per importi superiori alla soglia di punibilità.

Gli accertamenti della Guardia di finanza, svolti anche tramite controlli presso i clienti, hanno confermato l'esistenza delle fatture e la consapevolezza dell'omissione; inoltre, dal mancato pagamento dell'imposta, anche successivamente allo scadere del termine di presentazione della dichiarazione, nonché dalla mancata esibizione della documentazione, il giudice a quo ha inferito la sussistenza del dolo specifico.

Con specifico riferimento al reato contestato al capo B), la nota dello studio di consulenza sottoscritta dall'imputato (e non contestata), che indica con esattezza la documentazione che è stata restituita al ricorrente dal professionista in data 10/05/2017, con indicazione anche dei documenti rilevanti obbligatori in materia di IVA (le fatture di acquisto, fatture emesse e i registri IVA) per gli anni 2016 2017, fornisce piena prova in ordine all'effettiva istituzione e alla materiale disponibilità delle scritture contabili da parte dell'imputato alla data indicata nel suddetto documento.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale, di condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 5 e 10 del d.l.vo n. 74 del 2000, per aver omesso di presentare le dichiarazioni obbligatorieal fine di evadere VIVA e per aver occultato o distrutto tutte le scritture contabili obbligatorie al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati a lui ascritti nei capi di imputazione A) e B). La doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata. Quanto al capo A), la Corte d'appello ha accertato che la società [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dall'imputato, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e aveva omesso il versamento dell'IVA per importi superiori alla soglia di punibilità. Gli accertamenti della Guardia di finanza, svolti anche tramite controlli presso i clienti, hanno confermato l'esistenza delle fatture e la consapevolezza dell'omissione; inoltre, dal mancato pagamento dell'imposta, anche successivamente allo scadere del termine di presentazione della dichiarazione, nonché dalla mancata esibizione della documentazione, il giudice a quo ha inferito la sussistenza del dolo specifico. Con specifico riferimento al reato contestato al capo B), la nota dello studio di consulenza sottoscritta dall'imputato (e non contestata), che indica con esattezza la documentazione che è stata restituita al ricorrente dal professionista in data 10/05/2017, con indicazione anche dei documenti rilevanti obbligatori in materia di IVA (le fatture di acquisto, fatture emesse e i registri IVA) per gli anni 2016 2017, fornisce piena prova in ordine all'effettiva istituzione e alla materiale disponibilità delle scritture contabili da parte dell'imputato alla data indicata nel suddetto documento. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il consigliere estensore
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