CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 16402/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto ascritto di partecipazione all'associazione finalizzata alla introduzione di cittadini extracomunitari nel territorio dello stato e al concorso nel delitto di cui all'alt 12 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore e articola un unico motivo di ricorso assumendo la violazione dell'art 606 comma 1, lett d) cod. proc. pen. con conseguente nullità della decisione per aver omesso di acquisire una prova decisiva e nella specie una perizia fonica. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, si trattava di una ipotesi già esaminata e respinta dal giudice di merito che aveva attribuito con certezza la voce che si ricavava dalle intercettazioni all'imputato, valorizzandone l'ascolto e le attività di polizia giudiziaria poste in essere proprio al fine di accertare l'identità dell'interlocutore. Il ricorso non si confronta con questi argomenti (esposti ai fll. 37 e ss.) e soprattutto non muove una critica specifica ed esaustiva al punto in esame. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]4hio [OSCURATO:PERSONA] nc i P [OSCURATO:PERSONA]'IFLLERIA ------------