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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29570/2026

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a del 28 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diAncona rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisionedel Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato la richiesta diliberazione anticipata formulata dall’odierno ricorrente in relazione a duesemestri di pena espiata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];rilevato che il Tribunale motivava il rigetto osservando che il giudice disorveglianza, ai fini della negazione del beneficio, non necessita di accertamentodefinitivo dell’eventuale reato, potendo valutare autonomamente i fatti oggettodi denuncia e che, nel caso in esame, gli elementi indiziari posti a fondamentodella ordinanza (dichiarazioni della persona offesa, documentazione attestante lelesioni subite dalla moglie, decisione del figlio di non ospitare più in casa il padre)inducevano a ritenere realmente avvenuti i fatti contestati; rilevato altresì che ladecisione era motivata dall’atteggiamento poco trasparente assunto dalcondannato nei confronti dell’UEPE al quale aveva taciuto la condottamaltrattante commessa nei confronti della moglie nel periodo precedente edurante l’esecuzione della misura alternativa, indici del fatto che mancava unareale revisione critica dei propri agiti;rilevato che, avverso l’ordinanza, propone ricorso il ricorrente articolando duemotivi di ricorso con i quali censura la decisione per avere ritenuto sufficiente ladenuncia della moglie, senza attendere l’esito del procedimento penale e senzamotivare adeguatamente sui fatti, e sulla loro incidenza sull’intero periodooggetto dell’istanza di liberazione anticipata; per non avere valutato l’incidenzain concreto dei fatti sul percorso rieducativo, pervenendo ad una valutazione dipericolosità prescindendo dalla verifica dell’effettiva partecipazione del ricorrenteall’opera di rieducazione; per non aver specifica in cosa consisteva ilcomportamento poco trasparente con l’UEPE, sì da non consentire una effettivadifesa; che la decisione si poneva in antitesi logica con altra del Tribunale disorveglianza che aveva concesso un permesso premio;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto a fronte della argomentazionedel Tribunale di sorveglianza, il ricorrente si limita a reiterare le argomentazionigià proposte in sede di reclamo, senza confrontarsi con gli specifici argomenti delTribunale; in particolare, a fronte delle considerazioni del Tribunale disorveglianza, il quale ha ritenuto sufficientemente provati i fatti oggetto delladenuncia di reato sulla base di motivi specifici, seppur sinteticamente espressi, silimita a ribadire i motivi di infondatezza della denuncia e ad affermare lanecessità di un accertamento, prescindendo dalla giurisprudenza di legittimità,pure richiamata dal Tribunale, secondo la quale «Nel procedimentodi sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato,senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, acondizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamentorieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto[...]» (Sez. 1, n. 33848 del30/04/2019, Rv. 276498-01); quanto ai rapporti con l’UEPE, si è limitato aribadire la genericità dell’addebito, pur a fronte dei motivi riportati dal Tribunale;ha, infine, insistito nell’affermare che non è stata valutata l’incidenza dellacondotta sul percorso rieducativo, nonostante il Tribunale abbia chiarito che lacondotta tenuta nel periodo oggetto dell’istanza di liberazione anticipata,impedisce di formulare un giudizio favorevole circa l’adesione al programmarieducativo tenuto conto del fatto che egli, già in passato, si era reso autore direati caratterizzati da violenza e minaccia contro la persona, sicché lareiterazione di azione violente nei confronti della moglie, posti in essere nel corsodella misura alternativa, evidenziano l’assenza di una reale revisione critica e diuna chiara incapacità di porre un freno alla propria pulsione aggressiva.

Ebbene,a fronte di tale argomentazione, nulla ha obiettato, nello specifico, il ricorrente,rimanendo la censura del tutto generica e riproponendo una lettura alternativa;alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 28 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza diAncona rigettava il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisionedel Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva rigettato la richiesta diliberazione anticipata formulata dall’odierno ricorrente in relazione a duesemestri di pena espiata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’[OSCURATO:DATA_NASCITA];rilevato che il Tribunale motivava il rigetto osservando che il giudice disorveglianza, ai fini della negazione del beneficio, non necessita di accertamentodefinitivo dell’eventuale reato, potendo valutare autonomamente i fatti oggettodi denuncia e che, nel caso in esame, gli elementi indiziari posti a fondamentodella ordinanza (dichiarazioni della persona offesa, documentazione attestante lelesioni subite dalla moglie, decisione del figlio di non ospitare più in casa il padre)inducevano a ritenere realmente avvenuti i fatti contestati; rilevato altresì che ladecisione era motivata dall’atteggiamento poco trasparente assunto dalcondannato nei confronti dell’UEPE al quale aveva taciuto la condottamaltrattante commessa nei confronti della moglie nel periodo precedente edurante l’esecuzione della misura alternativa, indici del fatto che mancava unareale revisione critica dei propri agiti;rilevato che, avverso l’ordinanza, propone ricorso il ricorrente articolando duemotivi di ricorso con i quali censura la decisione per avere ritenuto sufficiente ladenuncia della moglie, senza attendere l’esito del procedimento penale e senzamotivare adeguatamente sui fatti, e sulla loro incidenza sull’intero periodooggetto dell’istanza di liberazione anticipata; per non avere valutato l’incidenzain concreto dei fatti sul percorso rieducativo, pervenendo ad una valutazione dipericolosità prescindendo dalla verifica dell’effettiva partecipazione del ricorrenteall’opera di rieducazione; per non aver specifica in cosa consisteva ilcomportamento poco trasparente con l’UEPE, sì da non consentire una effettivadifesa; che la decisione si poneva in antitesi logica con altra del Tribunale disorveglianza che aveva concesso un permesso premio;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto a fronte della argomentazionedel Tribunale di sorveglianza, il ricorrente si limita a reiterare le argomentazionigià proposte in sede di reclamo, senza confrontarsi con gli specifici argomenti delTribunale; in particolare, a fronte delle considerazioni del Tribunale disorveglianza, il quale ha ritenuto sufficientemente provati i fatti oggetto delladenuncia di reato sulla base di motivi specifici, seppur sinteticamente espressi, silimita a ribadire i motivi di infondatezza della denuncia e ad affermare lanecessità di un accertamento, prescindendo dalla giurisprudenza di legittimità,pure richiamata dal Tribunale, secondo la quale «Nel procedimentodi sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato,senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, acondizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamentorieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto[...]» (Sez. 1, n. 33848 del30/04/2019, Rv. 276498-01); quanto ai rapporti con l’UEPE, si è limitato aribadire la genericità dell’addebito, pur a fronte dei motivi riportati dal Tribunale;ha, infine, insistito nell’affermare che non è stata valutata l’incidenza dellacondotta sul percorso rieducativo, nonostante il Tribunale abbia chiarito che lacondotta tenuta nel periodo oggetto dell’istanza di liberazione anticipata,impedisce di formulare un giudizio favorevole circa l’adesione al programmarieducativo tenuto conto del fatto che egli, già in passato, si era reso autore direati caratterizzati da violenza e minaccia contro la persona, sicché lareiterazione di azione violente nei confronti della moglie, posti in essere nel corsodella misura alternativa, evidenziano l’assenza di una reale revisione critica e diuna chiara incapacità di porre un freno alla propria pulsione aggressiva. Ebbene,a fronte di tale argomentazione, nulla ha obiettato, nello specifico, il ricorrente,rimanendo la censura del tutto generica e riproponendo una lettura alternativa;alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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