CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10059/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino in data 24 luglio 2023 ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di furto pluriaggravato (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.). Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., in quanto mancherebbero elementi sufficienti e idonei a giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (pag. 3: l'imputato ha commesso il fatto rompendo il finestrino della portiera della vettura e impossessandosi di più capi di abbigliamento in essa detenuti. La condotta è stata attuata mentre era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. sempre per reati della stessa indole); invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec