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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 10104/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso con cui [OSCURATO:PERSONA]Adderio era stata assolta dal delitto di cu agli artt. 189 commi 1 e 7 d.lgs n.30 aprile 1992 n. 285/ commesso in Campobasso il 4 giugno 2017 con la formula perché il fatto non sussiste, a seguito di appello della parte civile, ha affermato la responsabilità della stessa a fini civili e l'ha condannata in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno morale della somma di euro 2000.

D'Adderio è stata ritenuta responsabile per avere investito, alla guida dell'auto [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], pure presente sul mezzo, il pedone [OSCURATO:PERSONA], che aveva riportato lesioni personali, e di non essersi fermata per prestare soccorso.

In primo grado il Tribunale aveva assolto l'imputata ed aveva trasmesso gli atti per procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Questi a dibattimento aveva riferito che, al termine di una notte trascorsa in un locale, egli aveva fatto guidare l'auto da D'Adderio e la donna in sede di esame aveva ammesso di essere stata alla guida del mezzo al momento dell'incidente. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto inattendibili sia la testimonianza, sia la confessione.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1. Con il primo( articolato motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova.

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello si ilttsi discostata dalle argomentazioni assolutorie del primo giudice ed ,:aUsiiiSt affermato sia pure a fini civili la responsabilità di D'Adderio in sostanziale assenza di elementi ed in violazione del i principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

In particolare la Corte non si Vita confrontata con la pronuncia assolutoria con la formula "il fatto non sussiste" e con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché valutasse se alla guida si fosse trovato [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'auto.

La Corte - osserva il t A difensore- non a29gya indicato elementi di prova nuovi o diversi rispetto a quelli vagliati dal primo giudice, ma si9,35D limitata ad una inammissibile rilettura e reinterpretazione dello stesso compendio probatorio.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alle r2t. at 4 pretese risarcitorie.

La ricorrente lamenta che la Corte di Appello vje liquidato il danno morale, pur in assenza di richiesta in tal senso della parte civile, ed rini4 i~e quantificato la somma in maniera arbitraria, senza dare conto dei criteri seguiti e soprattutto in assenza di responsabilità.

La Corte aveva omesso di considerare che nel distinto processo riguardante il reato di cui all'art. 590 cod. pen davanti al Giudice di Pace il responsabile civile aveva già risarcito il danno cagionato alla persona offesa versandole la somma di euro 4.600 e che detto processo si era chiuso con una pronuncia ex art. 35 Dlgs 74/2000 di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il difensore della parte civile/ in data 2 febbraio 2023/ ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il primo motivo, con cui il ricorrente nella sostanza lamenta che il ribaltamento della sentenza assolutoria sia avvenuto in assenza di una motivazione c.d. rafforzata, è manifestamente infondato.

Vero è che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non può attenere al mero possibilismo, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564).

Sicché il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv.254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).

Si tratta di una questione di metodo che riguarda persino le sentenze assolutorie di secondo grado pronunciate in totale riforma della condanna, essendo necessario che anche in quei casi il giudice dell'appello si confronti sempre, sulla base di uno sviluppo argomentativo, con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, e ne metta in luce le carenze o le aporie che ne giustificano l'integrale riforma, in un senso o nell'altro (Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, Mangano, Rv. 268948; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005).

Nel caso in esame la sentenza impugnata soddisfa il requisito della c.d.

"motivazione rafforzata", avendo posto in luce il ragionamento meramente congetturale che ha condotto in primo grado a una pronuncia assolutoria.

Dopo che il Tribunale si era limitato a ritenere inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto guidare l'auto del padre ad una mera conoscente, la Corte ha invece ritenuto di non poter condividere tale giudizio di inverosimiglianza, in quanto fondato su valutazioni soggettive e non già su massime di esperienza.

I giudici hanno dunque dato atto che [OSCURATO:PERSONA] e D'Adderio, secondo le dichiarazioni rese anche da altro testimone, avevano trascorso la notte in un locale, ove avevano anche verosimilmente consumato bevande alcoliche, per poi allontanarsi alle ore 6,30 del mattino: non poteva dirsi implausibile, dunque, che in tale frangente alla guida si fosse messa D'Adderio.

L'imputata, d'altronde, in sede di esame aveva ammesso di essere stata alla guida e di avere sentito ad un certo punto "un botto", pur non avendo realizzato di avere investito qualcuno.

La confessione di D'Adderio valeva a riscontrare le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e poteva, in ogni caso, anche autonomamente fondare l'affermazione della penale responsabilità.

Anche sotto tale profilo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello appare coerente e rispettoso del principio per cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, Rv. 283571).

La Corte, infine, ha anche motivato in ordine alla consapevolezza da parte di D'Adderio di aver investito un pedone, rilevando che la stessa aveva ammesso di aver sentito un "botto" e che subito dopo [OSCURATO:PERSONA] le aveva urlato la frase "ma che hai fatto?", sicché ella spaventata si era allontanata.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.E' principio generale quello per cui la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità civile si intende comprensiva di tutte le possibili voci di danno (Sez. Civ 6 - 3, n. 15523 del 07/06/2019, Rv. 654310 - 01), anche se non specificamente allegate.

Quanto all'entità della somma liquidata a titolo di danno morale, la valutazione del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (ex multis, Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo, Rv. 236262).

Nel caso di specie la Corte ha spiegato le ragioni della determinazione della somma liquidata a titolo di danno morale, richiamando la sofferenza cagionata alla vittima, che, a seguito dell'investimento, aveva riportato lesioni di entità non trascurabile.

Nessun rilievo può assumere, infine, il fatto che la vittima, nel distinto processo riguardante il reato di cui all'art. 590 cod. pen. davanti al Giudice di Pace, fosse già stata risarcita dal responsabile civile, posto che nel processo in esame è stato liquidato non già il danno conseguente alle lesioni patite, bensì il danno morale conseguente alla mancata assistenza.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria.

Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione.

Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese in favore della parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Campobasso con cui [OSCURATO:PERSONA]Adderio era stata assolta dal delitto di cu agli artt. 189 commi 1 e 7 d.lgs n.30 aprile 1992 n. 285/ commesso in Campobasso il 4 giugno 2017 con la formula perché il fatto non sussiste, a seguito di appello della parte civile, ha affermato la responsabilità della stessa a fini civili e l'ha condannata in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della parte civile a titolo di risarcimento del danno morale della somma di euro 2000. D'Adderio è stata ritenuta responsabile per avere investito, alla guida dell'auto [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], pure presente sul mezzo, il pedone [OSCURATO:PERSONA], che aveva riportato lesioni personali, e di non essersi fermata per prestare soccorso. In primo grado il Tribunale aveva assolto l'imputata ed aveva trasmesso gli atti per procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Questi a dibattimento aveva riferito che, al termine di una notte trascorsa in un locale, egli aveva fatto guidare l'auto da D'Adderio e la donna in sede di esame aveva ammesso di essere stata alla guida del mezzo al momento dell'incidente. [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto inattendibili sia la testimonianza, sia la confessione. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1. Con il primo( articolato motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto e della prova. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello si ilttsi discostata dalle argomentazioni assolutorie del primo giudice ed ,:aUsiiiSt affermato sia pure a fini civili la responsabilità di D'Adderio in sostanziale assenza di elementi ed in violazione del i principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. In particolare la Corte non si Vita confrontata con la pronuncia assolutoria con la formula "il fatto non sussiste" e con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero affinché valutasse se alla guida si fosse trovato [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell'auto. La Corte - osserva il t A difensore- non a29gya indicato elementi di prova nuovi o diversi rispetto a quelli vagliati dal primo giudice, ma si9,35D limitata ad una inammissibile rilettura e reinterpretazione dello stesso compendio probatorio. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alle r2t. at 4 pretese risarcitorie. La ricorrente lamenta che la Corte di Appello vje liquidato il danno morale, pur in assenza di richiesta in tal senso della parte civile, ed rini4 i~e quantificato la somma in maniera arbitraria, senza dare conto dei criteri seguiti e soprattutto in assenza di responsabilità. La Corte aveva omesso di considerare che nel distinto processo riguardante il reato di cui all'art. 590 cod. pen davanti al Giudice di Pace il responsabile civile aveva già risarcito il danno cagionato alla persona offesa versandole la somma di euro 4.600 e che detto processo si era chiuso con una pronuncia ex art. 35 Dlgs 74/2000 di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore della parte civile/ in data 2 febbraio 2023/ ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, con cui il ricorrente nella sostanza lamenta che il ribaltamento della sentenza assolutoria sia avvenuto in assenza di una motivazione c.d. rafforzata, è manifestamente infondato. Vero è che la decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ciò sul rilievo che la possibile spiegazione alternativa di un fatto non può attenere al mero possibilismo, ma a specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un "iter" logico cui si perviene senza affermazioni apodittiche (Sez. 1, n. 1381 del 16/12/1994, Felice, Rv. 201487; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, Contrada, Rv. 225564). Sicché il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv.254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330). Si tratta di una questione di metodo che riguarda persino le sentenze assolutorie di secondo grado pronunciate in totale riforma della condanna, essendo necessario che anche in quei casi il giudice dell'appello si confronti sempre, sulla base di uno sviluppo argomentativo, con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato, e ne metta in luce le carenze o le aporie che ne giustificano l'integrale riforma, in un senso o nell'altro (Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, Mangano, Rv. 268948; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, Ricotta, Rv. 258005). Nel caso in esame la sentenza impugnata soddisfa il requisito della c.d. "motivazione rafforzata", avendo posto in luce il ragionamento meramente congetturale che ha condotto in primo grado a una pronuncia assolutoria. Dopo che il Tribunale si era limitato a ritenere inverosimile che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto guidare l'auto del padre ad una mera conoscente, la Corte ha invece ritenuto di non poter condividere tale giudizio di inverosimiglianza, in quanto fondato su valutazioni soggettive e non già su massime di esperienza. I giudici hanno dunque dato atto che [OSCURATO:PERSONA] e D'Adderio, secondo le dichiarazioni rese anche da altro testimone, avevano trascorso la notte in un locale, ove avevano anche verosimilmente consumato bevande alcoliche, per poi allontanarsi alle ore 6,30 del mattino: non poteva dirsi implausibile, dunque, che in tale frangente alla guida si fosse messa D'Adderio. L'imputata, d'altronde, in sede di esame aveva ammesso di essere stata alla guida e di avere sentito ad un certo punto "un botto", pur non avendo realizzato di avere investito qualcuno. La confessione di D'Adderio valeva a riscontrare le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e poteva, in ogni caso, anche autonomamente fondare l'affermazione della penale responsabilità. Anche sotto tale profilo il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello appare coerente e rispettoso del principio per cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, a condizione che il giudice ne apprezzi favorevolmente la veridicità, la genuinità e l'attendibilità, fornendo ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto sul suo contenuto (Sez. 1, n. 35336 del 04/05/2022, Rv. 283571). La Corte, infine, ha anche motivato in ordine alla consapevolezza da parte di D'Adderio di aver investito un pedone, rilevando che la stessa aveva ammesso di aver sentito un "botto" e che subito dopo [OSCURATO:PERSONA] le aveva urlato la frase "ma che hai fatto?", sicché ella spaventata si era allontanata. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.E' principio generale quello per cui la richiesta di risarcimento dei danni da responsabilità civile si intende comprensiva di tutte le possibili voci di danno (Sez. Civ 6 - 3, n. 15523 del 07/06/2019, Rv. 654310 - 01), anche se non specificamente allegate. Quanto all'entità della somma liquidata a titolo di danno morale, la valutazione del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità se contiene l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico adottato (ex multis, Sez. 5, n. 9182 del 31/01/2007, Romeo, Rv. 236262). Nel caso di specie la Corte ha spiegato le ragioni della determinazione della somma liquidata a titolo di danno morale, richiamando la sofferenza cagionata alla vittima, che, a seguito dell'investimento, aveva riportato lesioni di entità non trascurabile. Nessun rilievo può assumere, infine, il fatto che la vittima, nel distinto processo riguardante il reato di cui all'art. 590 cod. pen. davanti al Giudice di Pace, fosse già stata risarcita dal responsabile civile, posto che nel processo in esame è stato liquidato non già il danno conseguente alle lesioni patite, bensì il danno morale conseguente alla mancata assistenza. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria. Si deve rilevare, tuttavia, che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a chiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti e non fornendo un contributo effettivo alla decisione. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta (in tal senso, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte
Sentenza Cassazione n. 10104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris