CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2025
Cassazione n. 31403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.- peraltro non dedotto con l'atto di appello ma solo con conclusioni scritte depositate per il giudizio di secondo grado, celebrato in forma cartolare- è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con congrua e non illogica motivazione, ha escluso la particolare tenuità in considerazione della non minima offensività della condotta e della l'abitualità del comportamento, quest'ultima ricavabile dai due precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.