CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 16200/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Fatmir2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Astiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsodel pubblico ministero e l’accoglimento di quello del condannato.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 23 dicembre 2015 il Tribunale di Asti, in funzione di giudicedell’esecuzione, adito dal condannato, ha sospeso l’ordine di esecuzione del 7 gennaio 2019con cui la Procura della Repubblica di Asti aveva messo in esecuzione la pena di 10 anni direclusione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Asti del 16 aprile 1998,irrevocabile il 29 giugno 2018, per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 l. 18 aprile1975, n. 110.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la pena fosse estinta ex art. 172cod. pen., perché la condanna era divenuta irrevocabile una prima volta il 1° luglio 1998, epoi, solo dopo remissione in termini per appellare chiesta dal condannato, era divenutanuovamente irrevocabile il 29 giugno 2018, ma il provvedimento di remissione in termini erastato emesso quando i reati, commesso il 28 marzo 1996, erano già estinti per prescrizione;in ogni caso, con ordinanza del 6 aprile 2022 il giudice dell’esecuzione aveva dichiaratoestinta la pena inflitta con la sentenza di condanna (sul presupposto che essa fosse divenutairrevocabile il 1° luglio 1998, data da cui aveva fatto decorrere il termine di cui all’art. 172cod. pen.), e tale ordinanza non era stata impugnata.2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso sia il pubblico ministeroche il condannato, quest’ultimo per il tramite del difensore.2.1. Ricorso del pubblico ministeroCon unico motivo deduce violazione di legge perché, nel caso in cui l’imputato vienerimesso in termini per impugnare, il termine di cui all’art. 172 cod. pen. inizia a decorreresolo quando sono esauriti i mezzi di impugnazione, come da indirizzo consolidato dellagiurisprudenza di legittimità; il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata allacircostanza che, quando l’imputato è stato rimesso in termini per appellare, il termine diprescrizione del reato era già maturato è inconferente. perchè si tratta di valutazione chedeve essere effettuata nel giudizio di cognizione; il riferimento all’ordinanza del giudicedell’esecuzione del 6 aprile 2022 che avrebbe dichiarato estinta la pena è inconferente,perché quell’ordinanza ha dichiarato estinta la pena della sentenza divenuta irrevocabile il1°luglio 1998, ma non quella divenuta irrevocabile il 29 giugno 2018, su cui non vi è maistata una pronuncia del giudice dell’esecuzione.2.2. Ricorso del condannatoCon unico motivo deduce violazione di legge perché, posto che l’estinzione della penanon sospende la pretesa punitiva ma la estingue definitivamente, ha errato il giudicedell’esecuzione a sospendere l’ordine di esecuzione, perché avrebbe dovuto annullarlo.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigettodel ricorso del pubblico ministero e l’accoglimento di quello del condannato.Considerato in dirittoIl ricorso del pubblico ministero è fondato; l’esame nel merito del ricorso delcondannato è precluso dall’accoglimento del ricorso della parte pubblica, che è sul pianologico preliminare.1. Il termine di estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 172 cod.pen., è iniziato a decorrere, nel caso in esame, dal 29 giugno 2018, che è la data in cui èdivenuta irrevocabile per la seconda volta la sentenza di primo grado, in conseguenza dellarimessione nel termine chiesta, ed ottenuta, dallo stesso imputato.Infatti, come affermato da Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196889 – 01,“in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, l’art. 172 cod. pen. individua ilrelativo dies a quo nel momento in cui la sentenza di condanna è divenuta “irrevocabile”,aggettivo, quest’ultimo, che indica la connotazione della sentenza richiesta dalla legge per lasua concreta utilizzazione come titolo esecutivo”.Il principio di diritto della sentenza Cellerini è stato ulteriormente ribadito nellagiurisprudenza di legittimità successiva, in cui è stato affermato che il combinato dispostodegli artt. 172 e 173 cod. pen. consente di individuare il dies a quo per l’estinzione dellapena nel momento in cui la sentenza di condanna diventa esecutoria, e che le causeimpeditive del decorso del termine sono solo quelle riferibili all’esecuzione della decisioneirrevocabile (tra le altre, Sez. 6, n. 44604 del 15/09/2015, dep. 2016, Wozniak, Rv. 265454 -01; Sez. 6, n. 21627 del 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700 – 01; da ultimo, in sensoconforme, Sez. 5, n. 29331 del 26/06/2025, D., Rv. 288506 – 01).In particolare, è stato affermato in modo esplicito che “in tema di prescrizione dellapena, qualora l'imputato sia stato rimesso in termini per impugnare la sentenza di condanna,il termine per l'estinzione della sanzione inflitta inizia a decorrere solo dopo l'esaurimento deisuccessivi giudizi di impugnazione, perché solo all'esito di questi la decisione divieneirrevocabile, ed è a tale data che fa riferimento l'art. 174 cod. pen. per individuare il momentoiniziale del periodo di tempo necessario per determinare l'effetto estintivo (Sez. 5, n. 29331del 26/06/2025, D., Rv. 288506 – 01; conforme, ancora più di recente, Sez. 1,n. 12532 del 19/03/2026, Bulz, n.m.).L’argomento speso nell’ordinanza impugnata, secondo cui non c’è stato un secondogiudizio di appello, perché poi la remissione nel termine non è stata coltivata dalla difesadell’imputato, è, a tal fine, irrilevante, posto che, agli effetti dell’estinzione della pena, ciò cherileva è che fosse “venuto meno, in quanto ontologicamente caducato ex tunc dallarimessione in termini, il presupposto processuale (l’accertamento definitivo di responsabilità)a cu i ancorare i l dies a quo r i levante per la prescr iz ione de l la pena”(Sez. 2 , n . 40469 de l 29/10/2025, D jord jev ic , n .m.) .Ne consegue che nel caso in esame il termine di estinzione della pena per decorso deltempo, ai sensi dell’art. 172 cod. pen., decorre pacificamente dal 29 giugno 2018.2. Ciò posto, l’argomento speso nell’ordinanza impugnata, secondo cui, alla data in cuil’imputato era stato restituito nel termine, il reato era già prescritto, e, se fosse stata propostaimpugnazione dopo la restituzione nel termine, il giudice d’appello avrebbe dovuto dichiararela prescrizione del reato, è inconferente, perché effettivamente, come rileva correttamente ilpubblico ministero, “non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione diestinzione del reato per prescrizione, nel caso in cui essa sia maturata nel corso delprocedimento di cognizione, potendo essere dichiarate in sede esecutiva le sole cause diestinzione del reato intervenute dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna”(Sez. 1, n. 46476 del 17/10/2023, Raimo, Rv. 285406 - 01).3. È, invece, più complessa la soluzione della questione con riferimento all’ultimoargomento speso nell’ordinanza impugnata, in cui si sostiene che l’esecuzione dellasentenza di condanna sarebbe preclusa dalla precedente ordinanza del giudicedell’esecuzione del 6 aprile 2022 che aveva dichiarato estinta la pena.3.1. Il ricorso deduce che il precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione noninterferisce con quello attuale, perché quello del 2022 riguardava la sentenza divenutairrevocabile nel 1998 e quello attuale è relativo alla sentenza divenuta irrevocabile nel 2018.Questo argomento, però, non è fondato, perché con l’ordinanza impugnata il giudicedell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della pena di 10 anni di reclusione inflitta con lacondanna Tribunale di Asti del 16 aprile 1998, ovvero la stessa pena inflitta oggetto delprovvedimento precedente. Il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione di una penainflitta, e non eseguita, e la pena in questione è la stessa in entrambi i provvedimenti delgiudice dell’esecuzione.3.2. Però, al contrario di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, l’ordinanza del 6aprile 2022 non precludeva, in assoluto, una rivalutazione della questione dell’estinzionedella pena inflitta al condannato.In conformità ai principi generali del sistema processuale, infatti, “il provvedimento delgiudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuovadecisione sullo stesso oggetto, ma detta preclusione non opera in maniera assoluta edefinitiva, bensì "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto onuove questioni giuridiche, per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, maanche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto ai fini della decisione anteriore”(Sez. 5, n. 15341 del 24/02/2010, Tantucci, Rv. 246959 – 01; conforme Sez. 1, n. 4761 del25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553 - 01).Come è stato rilevato anche in un incidente di esecuzione ad iniziativa del pubblicoministero, “la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte edeffettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per lequestioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nellaprecedente decisione definitiva. (Fattispecie relativa alla riproposizione, da parte delPubblico ministero, di una richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, perinosservanza degli obblighi risarcitori, precedentemente avanzata sulla base delle soledichiarazioni del condannato e respinta senza confronto con il principio secondo cui spetta alcondannato documentare l'avvenuto inadempimento o allegare circostanze indicativedell'impossibilità ad adempiere per causa a lui non imputabile)” (Sez. 1, n. 36547 del18/09/2025, PM in proc. Sorgente, Rv. 288873 – 01).Si tratta dell’applicazione di un principio di carattere più generale, che la giurisprudenzadi legittimità ha ricavato dalla previsione normativa del secondo comma dell’art. 666 cod.proc. pen., che “inibisce, quindi, soltanto la reiterazione in executivis di una richiesta basatasui "medesimi elementi" di altra già rigettata.La verifica del repetita in idem non può prescindere da una comparazione tra le duerichieste, per stabilire se la seconda, pur avendo ad oggetto lo stesso petitum, faccia leva ono su presupposti di fatto e/o su motivi di diritto diversi da quelli in precedenza apprezzati e,nell'affermativa, ritenerla conseguentemente ammissibile e non paralizzata dall'operativitàdella preclusione” (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc. Beschi, Rv. 246651 – 01, inmotivazione).Il principio della preclusione debole che caratterizza i provvedimenti del giudicedell’esecuzione è stato riproposto anche in Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.273650, secondo cui “la preclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606, comma secondo,cod. pen., determina la inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domandagià esaminata” si verifica quando la richiesta di incidente di esecuzione si limita a riproporreidentiche questioni in assenza di nuovi elementi.Secondo la ricostruzione della pronuncia Avignone, il provvedimento del giudicedell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, perché non impugnato o per ilrigetto dell'impugnazione proposta, impedisce una nuova pronuncia sul medesimo petitum,non in termini assoluti e definitivi, ma soltanto allo stato delle questioni trattate; poiché l'art.666, comma 2, cod. proc. pen. commina l'inammissibilità della domanda se merariproposizione di una richiesta "basata sui medesimi elementi", è consentito, infatti, investireil giudice dell'esecuzione della nuova istanza a condizione che si rappresentino nuovetematiche giuridiche o nuovi dati di fatto, sia sopravvenuti, sia preesistenti, ma non esposti enon presi in considerazione nella decisione antecedente (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017,Badalamenti, Rv. 269421; Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv.269841; Sez. 3, n. 6051 del 27/09/2016, dep. 2017, Barone, Rv. 268834; Sez. 3, n. 50005del 01/07/2014, Iacomino e altro, Rv. 261394; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv.256406; Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785; Sez. 1, n. 3736 del15/01/2009, Anello, Rv. 242533).Ne consegue che l’esistenza del provvedimento del 6 aprile 2022 che aveva decisosulla medesima questione non impediva al giudice dell’esecuzione, in presenza delladeduzione di elementi diversi da quelli alla base del precedente incidente di esecuzione (equi l’elemento diverso, nella prospettazione del ricorso, era costituito dalla restituzione neltermine che aveva fatto venir meno la dichiarazione di irrevocabilità del 1° luglio 1998), direvocare il precedente provvedimento e di ritenere ancora suscettibile di essere messa inesecuzione la pena inflitta al condannato.3.3. Il principio generale della revocabilità dei provvedimenti del giudice dell’esecuzionein presenza della deduzione di elementi nuovi è stato ritenuto applicabile anche alparticolare provvedimento di estinzione della pena per decorso del tempo emesso ai sensidell’art. 172 cod. pen.Nella pronuncia Sez. 1, n. 12027 del 03/02/2026, Ventura, n.m. - in una situazione incui con una precedente ordinanza la Corte di appello di Milano aveva dichiarato laprescrizione della residua pena di anni quattordici di reclusione, irrogata a [OSCURATO:PERSONA] l’omicidio del vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA], ed a fronte della richiesta dell’ufficio delProcuratore generale della revoca dell’ordinanza e della deduzione da parte della difesa delcondannato dell’esistenza ormai di un giudicato esecutivo sulla estinzione della pena - ilgiudice di legittimità ha rilevato che la presenza nel nuovo incidente di esecuzione di unelemento (l’avvenuto arresto provvisorio del condannato in Francia operato in data 17 luglio2017) preesistente ma, tuttavia, non sottoposto alla cognizione della Corte di merito nelprecedente incidente di esecuzione, non permetteva di attribuire valore preclusivo allaprecedente ordinanza del giudice dell’esecuzione perché “in sede esecutiva la preclusionedel giudicato esecutivo si estende alle sole questioni dedotte ed effettivamente decise (Sez.1, n. 30496 del 03/06/2010, Nicolini, Rv. 248319 – 01), sicché a fronte di una determinazionegià assunta e non impugnata, ciò che rileva è che quanto dedotto a sostegno della nuovaistanza non sia stato apprezzato in precedenza, a prescindere dalla circostanza che glielementi di fatto o di diritto fossero o meno oggettivamente preesistenti o successivi alladecisione, poiché la preclusione debole, correlata al divieto del bis in idem, copreesclusivamente “il dedotto” e non anche “il deducibile”, ossia le questioni proponibili, ma nondedotte o non valutate, nemmeno implicitamente, nella decisione”. Per l’effetto, la Corte dilegittimità ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva ritenuto preclusa larevoca della dichiarazione di estinzione della pena.Il collegio intende dare continuità all’orientamento della pronuncia Ventura, in quantoconforme, per le ragioni predette, ai principi generali del sistema processuale, e ritiene,pertanto, che l’ordinanza del 6 aprile 2022 non precludesse la valutazione della questionedella suscettibilità della pena di 10 anni di reclusione, inflitta al condannato con la sentenzadel Tribunale di Asti del 16 aprile 1998, di essere messa in esecuzione.Il ricorso del pubblico ministero è, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.4. L’accoglimento del ricorso del pubblico ministero, in quanto preliminare sul pianologico all’esame del ricorso del condannato, preclude (salvo quanto di dirà nel puntosuccessivo) la valutazione nel merito di quest’ultimo, che, quindi, è assorbito dalla decisione.5. In definitiva, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovoesame.Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione alla luce dei seguenti principi didiritto:- il termine di estinzione della pena per decorso del tempo, ai sensi dell’art. 172 cod.pen., decorre dalla data in cui è divenuta irrevocabile per la seconda volta la sentenza dicondanna in conseguenza della caducazione della precedente dichiarazione di irrevocabilitàper effetto della restituzione nel termine per impugnare;- la mancata presentazione dell’impugnazione a seguito della restituzione nel terminenon è rilevante per il decorso del termine;- il giudice dell’esecuzione non ha il potere di dichiarare la prescrizione del reato nondichiarata dal giudice della cognizione;- la precedente ordinanza del 6 aprile del 2022 preclude il riesame della questionesoltanto se l’elemento della caducazione della dichiarazione di irrevocabilità del 1° luglio1998 in conseguenza della restituzione nel termine per impugnare era stato dedotto nelprecedente incidente di esecuzione;- qualora ritenga che la pena che era stata dichiarata estinta con l’ordinanza del 6 aprile2022 sia ancora suscettibile di essere messa in esecuzione, il giudice dell’esecuzione dovrà,su richiesta del pubblico ministero, revocare espressamente la precedente ordinanza,perché il principio della preclusione debole che caratterizza il sistema processuale in sedeesecutiva comporta che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione possano sempre essererevocati, ma essi, per l’appunto, devono essere revocati prima di emettere la statuizione incontrasto con essi;- qualora ritenga che la pena che era stata dichiarata estinta con l’ordinanza del 6 aprile2022 non possa essere messa in esecuzione a causa di tale decisione non suscettibile diessere revocata, il giudice dell’esecuzione dovrà annullare l’ordine di esecuzione, e nonsospenderlo, atteso che, non essendo in questione la sospensione dell’esecuzione previstadal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen. o da altra disposizione processuale (cfr. Sez. 1, n.25538 del 10/04/2018, P.G. in proc. Bosco, Rv. 273105 – 01), il provvedimento disospensione si pone al di fuori del sistema processuale. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di AstiCosì è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]