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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 20989/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6809/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 72/2018depositata il 09/02/2018 R.G.N. 767/2012 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Catania, è stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - impiegati in lavori socialmente util i presso l’Università di Catania, con svolgimento di un orario superiore alle 20 ore settimanali -, volta alla declaratoria del diritto dei medesimi alla determinazione dell’importo integrativo dell’assegno erogato dall’Inps secondo i criteri di cui all’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia - con computo , nella retribuzione da assumere quale parametro, della cd.

“indennità di Ateneo” e della tredicesima mensilità -, nonché alla condanna dell’Università al pagamento, in loro favore, delle differenze retributive maturate; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; l’Università degli Studi di Catania ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia, con riferimento all’art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 468 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si dolgono che il giudice del gravame - nell’affermare che la Regione aveva «individuato dei criteri di determinazione della tariffa oraria sulla quale calcolare l’importo integrativo esplicitando che ciò debba avvenire su base mensile» -non abbia tenuto conto, da un lato, che la questione oggetto di controversia era disciplinata dall’art. 8, comma 3, del citato d.lgs. (inerente al compenso fisso ed uguale per tutti, nella misura dell’assegno sociale), e non dal comma 2 (concernente il compenso variabile in quanto collegato al trattamento di mobilità), e, dall’altro, che la disposizione di cui al menzionato art. 44 (che introduceva il nuovo criterio di calcolo con aumento del divisore e mantenimento del dividendo), era norma volutamente perequativa, in quanto funzionale a rendere il compenso orario degli LSU per le sole ore di cd.

“surplus” pari a quello dei dipendenti i quali, a conclusione di ogni anno lavorativo, percepivano la tredicesima mensilità e l’indennità di Ateneo; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia, con riferimento all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 468 del 1997, nonché alla prassi da sempre applicata dall’Ateneo ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, n. 312 del 13 maggio 1998), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lame nta che il predetto giudice abbia erroneamente ritenuto che la disciplina regionale abbia innovato circa l’individuazione del dividendo retributivo e che il riferimento alla retribuzione mensile, contenuto della citata legge regionale n. 23 del 2002, non includesse i ratei mensili di tredicesima e di indennità di Ateneo; con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionalen. 359 del 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che la predetta sentenza della Corte costituzionale aveva chiarito che il nuovo criterio di calcolo conduceva inevitabilmente ad un maggior compenso orario per l’attività di cd.

“surplus” degli LSU, mentre “risulta(…) evidente che con il criterio che l’Università ha preteso di adottare - e che la Corte d’Appello di Catania ha (…) ritenuto di avallare (…) -al contrario, non si avrebbe (come risulta incontestato in atti) alcuna maggiore spesa ma addirittura un risparmio”.

Ritenuto che: è stato depositato atto, sottoscritto dai ricorrenti, con il quale questi ultimi hanno dichiara to di rinunciare al ricorso con compensazione totale delle spese; pertanto, av uto riguardo all’adesione prestata dalla controricorrente , con sottoscrizione in calceall’atto in questione, si impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c.

PQM dichiara esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6809/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 72/2018depositata il 09/02/2018 R.G.N. 767/2012 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Catania, è stata rigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - impiegati in lavori socialmente util i presso l’Università di Catania, con svolgimento di un orario superiore alle 20 ore settimanali -, volta alla declaratoria del diritto dei medesimi alla determinazione dell’importo integrativo dell’assegno erogato dall’Inps secondo i criteri di cui all’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia - con computo , nella retribuzione da assumere quale parametro, della cd. “indennità di Ateneo” e della tredicesima mensilità -, nonché alla condanna dell’Università al pagamento, in loro favore, delle differenze retributive maturate; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; l’Università degli Studi di Catania ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia, con riferimento all’art. 8, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 468 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si dolgono che il giudice del gravame - nell’affermare che la Regione aveva «individuato dei criteri di determinazione della tariffa oraria sulla quale calcolare l’importo integrativo esplicitando che ciò debba avvenire su base mensile» -non abbia tenuto conto, da un lato, che la questione oggetto di controversia era disciplinata dall’art. 8, comma 3, del citato d.lgs. (inerente al compenso fisso ed uguale per tutti, nella misura dell’assegno sociale), e non dal comma 2 (concernente il compenso variabile in quanto collegato al trattamento di mobilità), e, dall’altro, che la disposizione di cui al menzionato art. 44 (che introduceva il nuovo criterio di calcolo con aumento del divisore e mantenimento del dividendo), era norma volutamente perequativa, in quanto funzionale a rendere il compenso orario degli LSU per le sole ore di cd. “surplus” pari a quello dei dipendenti i quali, a conclusione di ogni anno lavorativo, percepivano la tredicesima mensilità e l’indennità di Ateneo; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia, con riferimento all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 468 del 1997, nonché alla prassi da sempre applicata dall’Ateneo ([OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, n. 312 del 13 maggio 1998), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lame nta che il predetto giudice abbia erroneamente ritenuto che la disciplina regionale abbia innovato circa l’individuazione del dividendo retributivo e che il riferimento alla retribuzione mensile, contenuto della citata legge regionale n. 23 del 2002, non includesse i ratei mensili di tredicesima e di indennità di Ateneo; con il terzo motivo -denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della L.R. n. 23 del 2002 della Regione Sicilia, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionalen. 359 del 2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che la predetta sentenza della Corte costituzionale aveva chiarito che il nuovo criterio di calcolo conduceva inevitabilmente ad un maggior compenso orario per l’attività di cd. “surplus” degli LSU, mentre “risulta(…) evidente che con il criterio che l’Università ha preteso di adottare - e che la Corte d’Appello di Catania ha (…) ritenuto di avallare (…) -al contrario, non si avrebbe (come risulta incontestato in atti) alcuna maggiore spesa ma addirittura un risparmio”. Ritenuto che: è stato depositato atto, sottoscritto dai ricorrenti, con il quale questi ultimi hanno dichiara to di rinunciare al ricorso con compensazione totale delle spese; pertanto, av uto riguardo all’adesione prestata dalla controricorrente , con sottoscrizione in calceall’atto in questione, si impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c. PQM dichiara esti
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