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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23411/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per la falsa deposizione resa il 4 aprile 2014 nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], titolare, come il D'[OSCURATO:PERSONA], di una concessionaria d'auto, per appropriazione indebita di un'autovettura affidatagli in conto vendita.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso D'[OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati.

2.2. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen., con riguardo alla rilevanza e alla pertinenza della deposizione resa dall'imputato nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, infatti, non avrebbe valutato, con accertamento ex ante, che la testimonianza del D'[OSCURATO:PERSONA], al momento in cui era stata resa, era ininfluente per la decisione in quanto riguardava un'autovettura Audi A4, diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] indicata nel capo di imputazione del processo principale.

2.3. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in relazione agli artt. 372 cod. pen. e 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello, unitamente a quella di primo grado, avendo escluso, grazie a diverse prove tra cui la perizia grafica, che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] vi fosse stato un accordo compensativo, ragione della consegna dell'auto a parziale pagamento del presunto debito, aveva reso irrilevante la testimonianza del ricorrente riguardante proprio l'esistenza di detto accordo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile

2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi l' inconfigurabilità del reato per irrilevanza della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da un lato perché relativa ad un oggetto diverso da quello del giudizio; dall'altro lato perché concernente un accordo compensativo escluso dai giudici di primo e secondo grado.

2.1. Le censure, articolate in modo confuso e senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, in gran parte, questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 192 cod. proc. pen.

Nel condividere integralmente le articolate conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Caltanissetta ha ricostruito la complessa vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza, in base a numerose evidenze probatorie, in motivazione richiamate, relative alle condotte del ricorrente, venditore di auto, nell'ambito della compravendita di due vetture: a) una [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e da questi consegnata in conto vendita a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], oggetto del processo per appropriazione indebita a carico del [OSCURATO:PERSONA] in cui l'odierno ricorrente aveva reso la falsa testimonianza, determinando il giudice a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede; b) un'Audi A4.

Per valutare i motivi di ricorso, oltre che per seguire un ordine logico e cronologico, è necessario partire dalla compravendita di questa seconda auto.

Dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle attendibili testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] (acquirente dell'auto Audi A4), e [OSCURATO:PERSONA] (venditore dell'auto e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].) e dalla documentazione acquisita (quietanza di pagamento rilasciata in data 12 febbraio 2009), dalla perizia grafica e era emerso che: a) l'Audi A4 era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]; b) il versamento del prezzo era avvenuto nelle mani di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale, anziché consegnarlo alla società dante causa, aveva emesso assegni non andati a buon fine per l'ammontare di C 18.380; c) il corrispettivo dell'auto alla fine era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. al solo fine di non compromettere il rapporto lavorativo e fiduciario con la società venditrice.

Nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita della [OSCURATO:PERSONA], consegnatagli da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che l'aveva ricevuta in conto vendita dal proprietario, il ricorrente, all'udienza del 4 aprile 2014, aveva ammesso che fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a saldare per suo conto il dovuto, non spiegandosene la ragione.

La dichiarazione, però, si era rivelata falsa perché sconfessata dagli altri testimoni, oltre che dalla perizia grafica e dai documenti acquisiti, con riferimento a due circostanze: l'assenza di qualsiasi debito tra la società del ricorrente (D'Ancauto) e [OSCURATO:PERSONA], per assegni non andati a buon fine in relazione alla vendita dell'Audi A4; la mancata intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita di detta auto.

Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], dall'istruttoria dibattimentale, svoltasi con l'esame del teste Cirrito e con l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione scritta del 5 dicembre 2008 a firma di [OSCURATO:PERSONA] di deposito in conto vendita dell'auto presso la D'Ancauto), era risultato che il ricorrente l'avesse consegnata in conto vendita alla società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.", di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante - denunciando, peraltro falsamente, lo smarrimento delle targhe, al fine di ottenerne di nuove e cedere a terzi il veicolo -, proprio per estinguere in parte il debito insorto con l'omesso pagamento dell'Audi A4.

Questa la ragione per la quale la sentenza impugnata, in conformità con quella di primo grado, aveva ritenuto che le due compravendite, pur riguardando auto differenti, fossero strettamente connesse tra loro tanto da rendere la deposizione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], relativa all'Audi A4, antecedente logico necessario e questo aldilà dell'esistenza o meno del presunto accordo compensativo menzionato nel ricorso.

Alla luce di quanto argomentato dai giudici di appello, in piena conformità a quanto accertato e valutato anche dal Tribunale, la pretesa irrilevanza della falsa testimonianza resa dal D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente priva di fondamento.

Infatti, per costante giurisprudenza di questa sezione, in materia valgono alcuni chiari principi per ritenere quando la falsa dichiarazione sia pertinente e rilevante: riguardare la situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (Sez. 6, n. 12533 del 24/10/1985, Marinello, Rv. 171466); alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato anche solo in termini di elevata idoneità (Sez. 6, n. 11612 del 22/01/2007, Guarnieri, Rv. 236396); condizionare o fuorviare la decisione anche quando il giudice non risulti poi in concreto tratto in errore (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252627).

Poiché nel caso di specie le dichiarazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA] sull'Audi A4 nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] apparivano obiettivamente idonee a comprovare l'ipotesi accusatoria dell'appropriazione indebita dell'auto [OSCURATO:PERSONA], ne discende la concreta pertinenza e rilevanza di quanto da lui riferito davanti al giudice, a tal punto da averlo determinato a trasmettere gli atti al Pm in sede per la sua falsa testimonianza.

3. In forza dei predetti rilievi e della circostanza che il ricorrente non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo, talvolta assertivamente contrapponendovi un'alternativa lettura del compendio probatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, emessa nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 372 cod. pen. per la falsa deposizione resa il 4 aprile 2014 nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], titolare, come il D'[OSCURATO:PERSONA], di una concessionaria d'auto, per appropriazione indebita di un'autovettura affidatagli in conto vendita. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso D'[OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito indicati. 2.2. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 372 cod. pen., con riguardo alla rilevanza e alla pertinenza della deposizione resa dall'imputato nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, infatti, non avrebbe valutato, con accertamento ex ante, che la testimonianza del D'[OSCURATO:PERSONA], al momento in cui era stata resa, era ininfluente per la decisione in quanto riguardava un'autovettura Audi A4, diversa dalla [OSCURATO:PERSONA] indicata nel capo di imputazione del processo principale. 2.3. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione in relazione agli artt. 372 cod. pen. e 192, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la sentenza della Corte di appello, unitamente a quella di primo grado, avendo escluso, grazie a diverse prove tra cui la perizia grafica, che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] vi fosse stato un accordo compensativo, ragione della consegna dell'auto a parziale pagamento del presunto debito, aveva reso irrilevante la testimonianza del ricorrente riguardante proprio l'esistenza di detto accordo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile 2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, riguardando entrambi l' inconfigurabilità del reato per irrilevanza della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], da un lato perché relativa ad un oggetto diverso da quello del giudizio; dall'altro lato perché concernente un accordo compensativo escluso dai giudici di primo e secondo grado. 2.1. Le censure, articolate in modo confuso e senza confrontarsi con gli argomenti della sentenza impugnata, mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando, in gran parte, questioni già sollevate e ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, ancorata ad una approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 192 cod. proc. pen. Nel condividere integralmente le articolate conclusioni della decisione di primo grado, la Corte di appello di Caltanissetta ha ricostruito la complessa vicenda storico-fattuale, concernente il presupposto della falsa testimonianza, in base a numerose evidenze probatorie, in motivazione richiamate, relative alle condotte del ricorrente, venditore di auto, nell'ambito della compravendita di due vetture: a) una [OSCURATO:PERSONA], di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e da questi consegnata in conto vendita a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], oggetto del processo per appropriazione indebita a carico del [OSCURATO:PERSONA] in cui l'odierno ricorrente aveva reso la falsa testimonianza, determinando il giudice a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede; b) un'Audi A4. Per valutare i motivi di ricorso, oltre che per seguire un ordine logico e cronologico, è necessario partire dalla compravendita di questa seconda auto. Dall'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalle attendibili testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] (acquirente dell'auto Audi A4), e [OSCURATO:PERSONA] (venditore dell'auto e amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA].) e dalla documentazione acquisita (quietanza di pagamento rilasciata in data 12 febbraio 2009), dalla perizia grafica e era emerso che: a) l'Audi A4 era di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. e l'acquisto da parte di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA]; b) il versamento del prezzo era avvenuto nelle mani di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il quale, anziché consegnarlo alla società dante causa, aveva emesso assegni non andati a buon fine per l'ammontare di C 18.380; c) il corrispettivo dell'auto alla fine era stato pagato da [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. al solo fine di non compromettere il rapporto lavorativo e fiduciario con la società venditrice. Nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita della [OSCURATO:PERSONA], consegnatagli da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che l'aveva ricevuta in conto vendita dal proprietario, il ricorrente, all'udienza del 4 aprile 2014, aveva ammesso che fosse stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a saldare per suo conto il dovuto, non spiegandosene la ragione. La dichiarazione, però, si era rivelata falsa perché sconfessata dagli altri testimoni, oltre che dalla perizia grafica e dai documenti acquisiti, con riferimento a due circostanze: l'assenza di qualsiasi debito tra la società del ricorrente (D'Ancauto) e [OSCURATO:PERSONA], per assegni non andati a buon fine in relazione alla vendita dell'Audi A4; la mancata intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] nella compravendita di detta auto. Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA], dall'istruttoria dibattimentale, svoltasi con l'esame del teste Cirrito e con l'acquisizione di documenti (tra cui la dichiarazione scritta del 5 dicembre 2008 a firma di [OSCURATO:PERSONA] di deposito in conto vendita dell'auto presso la D'Ancauto), era risultato che il ricorrente l'avesse consegnata in conto vendita alla società "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C.", di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante - denunciando, peraltro falsamente, lo smarrimento delle targhe, al fine di ottenerne di nuove e cedere a terzi il veicolo -, proprio per estinguere in parte il debito insorto con l'omesso pagamento dell'Audi A4. Questa la ragione per la quale la sentenza impugnata, in conformità con quella di primo grado, aveva ritenuto che le due compravendite, pur riguardando auto differenti, fossero strettamente connesse tra loro tanto da rendere la deposizione di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], relativa all'Audi A4, antecedente logico necessario e questo aldilà dell'esistenza o meno del presunto accordo compensativo menzionato nel ricorso. Alla luce di quanto argomentato dai giudici di appello, in piena conformità a quanto accertato e valutato anche dal Tribunale, la pretesa irrilevanza della falsa testimonianza resa dal D'[OSCURATO:PERSONA] è manifestamente priva di fondamento. Infatti, per costante giurisprudenza di questa sezione, in materia valgono alcuni chiari principi per ritenere quando la falsa dichiarazione sia pertinente e rilevante: riguardare la situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (Sez. 6, n. 12533 del 24/10/1985, Marinello, Rv. 171466); alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato anche solo in termini di elevata idoneità (Sez. 6, n. 11612 del 22/01/2007, Guarnieri, Rv. 236396); condizionare o fuorviare la decisione anche quando il giudice non risulti poi in concreto tratto in errore (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252627). Poiché nel caso di specie le dichiarazioni rese dal D'[OSCURATO:PERSONA] sull'Audi A4 nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] apparivano obiettivamente idonee a comprovare l'ipotesi accusatoria dell'appropriazione indebita dell'auto [OSCURATO:PERSONA], ne discende la concreta pertinenza e rilevanza di quanto da lui riferito davanti al giudice, a tal punto da averlo determinato a trasmettere gli atti al Pm in sede per la sua falsa testimonianza. 3. In forza dei predetti rilievi e della circostanza che il ricorrente non abbia individuato passaggio o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo, talvolta assertivamente contrapponendovi un'alternativa lettura del compendio probatorio, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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