CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10899-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C01111-017.COITelltC - contro [OSCURATO:PERSONA] - ADER; - intimata - avverso la sentenza n. 1282/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Pistoia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notificazione e relativa prova; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, sollevando altresì il consolidarsi di giudicato interno, sotto diversi profili non oggetto di impugnazione specifica; il ricorso, già chiamato all'adunanza del 22 marzo u.s., è stato rinviato a nuovo ruolo per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973; art. 140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; Ric. 2020 n. 10899 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni; che difetta l'evidenza decisoria, donde il giudizio deve essere rimesso alla V Sezione; PQM La Corte rinvia gli atti alla V