CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19845/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza dei quali chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. 3. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6