CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 47932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza in data 26 gennaio 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Larino datata 4-2-2022, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648 quarto comma cod.pen. riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al suddetto delitto ed al reato di cui all'art. 4 L.110/75 a mesi 9 di reclusione ed C 250,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Campobasso, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fatto di particolare tenuità dell'art. 648 cod.pen. posto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, detta attenuante non può essere concessa sulla base del solo riferimento al valore economico del bene ricettato e richiede, comunque, un complessivo apprezzamento del fatto nella sua globalità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero secondo i principi di riferimento sul tema introdotto dall'impugnazione del procuratore generale, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere serr pre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340 - 01). Nel caso in esame, la corte di appello di Campobasso, ha erratamente attribuito valore decisivo ai fini del riconoscimento dell'attenuante al valore "modesto" ovvero "non elevato" della res oggetto di ricezione illecita, una autovettura, così invertendo i termini della valutazione che avrebbe dovuto invece attestarsi sulla lieve consistenza economica del bene, la particolare tenuità, e, solo dopo, procedere all'analisi delle modalità di consumazione del fatto e della personalità dell'imputato. Così che l'affermazione appare contraddittoria essendo stato omesso proprio il giudizio di speciale tenuità del valore del bene, attestandosi il giudice di appello su giudizi, la modestia o il non elevato valore, difformi rispetto al parametro previsto dalla norma ed alla interpretazione giurisprudenziale. All'annullamento con rinvio consegue la trasmissione degli atti alla corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno. Roma, 9 novembre 2023 CONSIGLIERE.EST. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] seriali [OSCURATO:PERSONA] --e ECONDA SEZIONE PENALE<t i 11. • Li DI