Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42439/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di lesioni personali e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore sono stati articolati due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ad entrambi i formulati motivi, con le quali si denuncia il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della stessa, in quanto non espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pescara ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata dal Giudice di pace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di lesioni personali e minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile; - che con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato dal difensore sono stati articolati due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che le censure di cui ad entrambi i formulati motivi, con le quali si denuncia il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della stessa, in quanto non espressive di difetti argomentativi così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge, non sono consentite, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 42439/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris